CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 2022
Cassazione n. 05877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria francese in relazione al mandato di arresto europeo emesso il 21 novembre 2022 a seguito della sentenza irrevocabile di condanna dei 21 maggio 2021 pronunciata dal Tribunale di Lione, per i reati riciclaggio aggravato e concorso in banda organizzata e sfruttamento della prostituzione, commessi in Francia e altrove dall'I. ottobre 2017 al 18 novembre 2019, per i quali è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente della sentenza emessa dalla Corte di appello con cui è stata disposta la consegna di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non comprende la lingua italiana e ha dichiarato in sede di arresto di comprendere quella inglese. Pertanto, poiché la sentenza è stata notificata in data 10 dicembre 2022 all'interessato solo in lingua italiana, la mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente ha determinato la sospensione della decorrenza del termine di impugnazione con l'effetto che deve ritenersi violato anche il termine previsto dall'art. 17 comma 2 legge 22 aprile 2006, n.69, come modificato dal d.l.gs.2 febbraio 2021, n. 10 che stabilisce che la decisione sulla consegna deve intervenire entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata - nel caso di specie con decorrenza dall'arresto eseguito in data 22 novembre 2022 - con conseguente ineseguibilità della sentenza e perdita di efficacia della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di mandato di arresto europeo, l'ambito applicativo delle novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, comprende anche la speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti della procedura di consegna, tra cui anche la sentenza, solo se ne faccia espressa e motivata richiesta (Sez. 6, n. 1199 del 08/01/2015 , Ivancescu, Rv. 261639; vedi in tema di estradizione Sez. 6, n. 20634 del 12/02/2015, Ketikyan, Rv. 263393). Le novellate disposizioni normative di cui all'art. 143 cod. proc. pen. non contengono, invero, alcun espresso riferimento alla speciale disciplina della procedura di consegna relativa al m.a.e. Tuttavia, si deve ritenere in forza dell'art. 39, comma 1, della legge n. 69/2005, che estende alla procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari "in quanto compatibili", che anche l'art. 143 cod. proc. pen. vada applicato sia pure nei limiti consentiti dall'assenza di un formale recepimento della citata direttiva 2010/64/UE con specifico riferimento alla disciplina nazionale del mandato di arresto europeo. I principii stabiliti dalla Direttiva 2010/64/UE, che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze, valgono anche con riguardo alla procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo (v., il considerando n. 15 della su indicata Direttiva europea), e quindi giustificano l'applicazione dell'art. 143 cod proc. pen. sebbene si tratti di una norma codicistica riferita esclusivamente ai procedimenti penali e non anche a quelli di cooperazione giudiziaria internazionale. Quindi, in applicazione del comma 3 dell'art. 143 cod. proc. pen., la traduzione gratuita di atti diversi da quelli contemplati nel comma 2 della citata disposizione codicistica, tra i quali evidentemente non rientrano gli atti della procedura esecutiva del mandato di arresto europeo, può essere liberamente disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. Nel caso di specie è sufficiente rilevare che la sentenza è stata redatta all'esito di una udienza alla quale hanno presenziato, oltre all'interessato, anche il suo difensore e l'interprete e che non è stata avanzata dalla parte privata richiesta espressa della sua traduzione. Non avendo il ricorrente esercitato detta facoltà, evidentemente alcun pregiudizio può aver ricevuto dalla omessa traduzione della sentenza, che del resto non ha impedito alla difesa di esercitare i suoi diritti e facoltà, presentando ricorso per cassazione. Nel caso in esame, infatti, nessuna specifica istanza di traduzione dell'atto è stata formulata dall'interessato al fine di rappresentare al giudice la necessità di provvedere all'espletamento di tale incombente processuale per soddisfare quegli obiettivi di piena informazione e conoscenza la cui realizzazione il legislatore ha inteso perseguire con il recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, attraverso le modifiche normative apportate al testo dell'art. 143 cod.proc.pen. dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32. Conseguentemente, quanto alla dedotta inefficacia della misura cautelare - questione peraltro priva di attinenza rispetto al provvedimento impugnato - non trova evidentemente applicazione l'art. 22-bis della legge n. 69/2005, come modificato dal d.lgs. 10/2021, non potendosi ritenere decorsi i più ampi termini ivi previsti per l'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, mentre del tutto improprio è il riferimento al diverso termine entro il quale deve essere emessa la decisione previsto dall'art. 17, comma 2, legge 22 aprile 2006, n.69, come modificato dal d.l.gs.2 febbraio 2021, n. 10, non più considerato ai fini della perdita di efficacia della misura cautelare in ragione dell'abrogazione dell'art. 21 della legge citata. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n.