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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21817/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9- [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 9-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la revoca del decreto n. 9 del 2010 emesso in data 14.12.2011 dal medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];

2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 violazione di legge, illogicità, contraddittorietà ed omessa motivazione dell'ordinanza: richiama la richiesta avanzata come "incidente di esecuzione" e rileva la erroneità del provvedimento adottato dalla Corte di Appello in ordine alla ritenuta accessione invertita del primo e del secondo piano dell'immobile ivi descritto, e di provenienza illecita, rispetto al seminterrato ed al piano terra di cui era stata invece affermata la provenienza legittima in quanto realizzati tra il 1980 ed il 1981 e donati alla figlia dai genitori della Mammoliti; sottolinea che nessuna delle perizie disposte nei gradi precedenti aveva valutato il profilo concernente il valore dei piani I e II rispetto a quelli sottostanti né la loro scindibilità; con riguardo al provvedimento impugnato, segnala che il Tribunale lo ha considerato una istanza di revoca avanzata ai sensi dell'art. 7 della legge 1423 del 1956 laddove essa era stata avanzata come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., e che, infatti, la difesa non aveva mai chiesto la revoca "ex tunc" del provvedimento di confisca la ma sola restituzione della porzione di immobile riconosciuta di provenienza lecita; segnala che l'incidente di esecuzione era l'unico strumento disponibile per i terzi interessati non citati nel procedimento principale quali erano le figlie del proposto, titolari di diritti di godimento e di abitazione sulla porzione dell'immobile di cui si discute; rileva che, indipendentemente dalla qualificazione dello strumento utilizzato, la Corte di Appello aveva introdotto il principio della accessione invertita con cui la difesa aveva potuto confrontarsi soltanto dopo il deposito delle motivazioni del provvedimento che era stato impugnato in cassazione dove, tuttavia, la questione non poteva essere esaminata; ribadisce, quindi, che la perizia prodotta in questa sede ha per la prima volta affrontato il profilo della "accessione invertita"; evidenzia come il Tribunale non abbia motivato in alcun modo sulla ritenuta inammissibilità richiesta avanzata dalle terze interessate che non avevano partecipato al procedimento principale e nei cui confronti non sussiste il limite della "prova nuova"; 2.2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 art. 666 commi 6 e 7 cod. proc. pen.: 2.2.1.A): errata qualificazione del mezzo di impugnazione: segnala l'errore in cui è incorso il Tribunale nel qualificare l'istanza proposta dallo Strangio e dalle terze interessate e ritenuta in termini di revoca "ex tunc" piuttosto che di incidente di esecuzione volto ad eliminare la illegalità della confisca del bene di cui la stessa Corte di Appello aveva escluso la provenienza illecita affermando il principio della "accessione invertita" senza, tuttavia, vagliarne i presupposti consistenti nella preponderanza del valore economico del compendio di provenienza illecita e la sua inscindibilità da quello di provenienza lecita; sottolinea che le perizie disposte nei due gradi di merito non avevano avuto ad oggetto questo genere di valutazioni e, tuttavia, avevano descritto l'immobile come in grado di essere stimato per singole unità immobiliari dotate di autonomia funzionale; sottolinea come il rimedio dell'incidente di esecuzione sia praticabile per far valere non già la assenza dei presupposti per la confisca ma l'errata ricognizione di una particolare modalità di acquisto a titolo originario del bene; riporta le considerazioni svolte nella perizia depositata in questa sede sui profili di "preponderanza" del valore assegnato ai I ed al II piano (pur constatandone il carattere abusivo) e sulla natura di abitazione "in linea" del fabbricato; 2.2.2 ipotetica riconversione in appello del presente mezzo di impugnazione: rileva che, nella prospettiva di una eventuale qualificazione del ricorso come appello, la valutazione della prova come "nuova" deve tener conto del fatto che il principio della "accessione invertita" ha trovato ingresso soltanto con il decreto della Corte di Appello che aveva confiscato l'intero immobile proprio su tale presupposto e non già considerando la sua intera provenienza illecita, con conseguente mutamento dell'oggetto della prova incidente non già sulla origine dei proventi necessari per la realizzazione del manufatto ma sulla autonomia funzionale delle unità immobiliari e sulla preponderanza del valore di quelle che si assumono realizzate con proventi illeciti; 2.3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 art. 666 commi 6 e 7 cod. proc. pen. e 125 comma 3 cod. proc. pen.: riepilogato lo svolgimento del giudizio di primo e di secondo grado, segnala che il Tribunale, investito dell'incidente di esecuzione, si è limitato ad affermare la legittimazione dei terzi interessati ritenendo tuttavia che la perizia depositata fosse priva del requisito della "novità" della prova; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - carenza di motivazione sull'impugnazione dei terzi interessati: rileva che, dopo aver correttamente ribadito la legittimazione dei terzi interessati, ha omesso di motivare sulla loro posizione che ha assimilato a quella del proposto e della terza interessata che aveva partecipato al giudizio di merito con particolare riguardo ai limiti della "prova nuova" che riguarderebbe questi ultimi, in tal modo contraddicendo la premessa di partenza; osservano che la valutazione della prova come "nuova" deve tener conto del fatto che il principio della "accessione invertita" ha trovato ingresso soltanto con il decreto della Corte di Appello che aveva confiscato l'intero immobile proprio su tale presupposto e non già considerando la sua intera provenienza illecita, con conseguente mutamento dell'oggetto della prova incidente non già sulla origine dei proventi necessari per la realizzazione del manufatto ma sulla autonomia funzionale delle unità immobiliari e sulla preponderanza del valore di quelle che si assumono realizzate con proventi illeciti;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con riguardo e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la inammissibilità dei ricorsi per il resto: rileva, preliminarmente, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile quanto alla posizione della seconda non risultando in atti la procura speciale conferita da costei, terza interessata, al difensore istante; sottolinea inoltre la necessità di distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella delle figlie, che non avevano preso parte al procedimento di merito; osserva che, secondo la difesa, l'istanza era stata presentata come incidente di esecuzione con uno spazio di cognizione più ampio rispetto a quello disegnato dall'art. 7 della legge 1423 del 1956, applicabile "ratione temporis", come anche a quello delineato dall'art. 28 del D. Lg.vo 159 del 2011; osserva che si tratta di una interpretazione non coerente con il sistema delle impugnazioni che esclude di poter riproporre in sede esecutiva istanze fondate sullo stesso materiale già esaminato nella fase di merito; con particolare riferimento ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osserva che, in particolare, il primo ricorso propone espressamente censure sulla motivazione non consentite in questa sede tendendo ad introdurre un principio di revocabilità incondizionata della confisca in contrasto con la stabilità e certezza delle decisioni giudiziarie suscettibile di superamento soltanto con l'istituto disciplinato dagli artt. 7 della legge 1423 del 1956 e 28 del D. Lg.vo 159 del 2011; sottolinea che la possibilità di introdurre l'incidente di esecuzione era stata contemplata con esclusivo riferimento ai terzi non citati nel giudizio di merito per proporre le proprie ragioni e non mai per riproporre quelle già affrontate in quella fase; sottolinea che tale principio è stato riaffermato anche nella vigenza del D. Lg.vo 159 del 2011 essendo stata prevista ora la partecipazione, oltre di coloro che vantino un diritto dominicale sul bene, anche di chi abbia su di esso un diritto reale o personale di godimento legittimato a partecipare al procedimento per far valere le sue ragioni e, perciò, ad agire in sede esecutiva ove non messo in condizione di farlo; tanto premesso, il PG stima ineccepibile la qualificazione della istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in termini di revoca atteso che hanno entrambi partecipato e svolto le rispettive difese nelle due fasi di merito e, infine, nella fase di legittimità nelle quali la questione riproposta in questa sede era stata già ampiamente sviluppata; richiama la sentenza della Cassazione con cui era stato definito il procedimento e che non si era affatto limitata a sostenere di non poter valutare la separabilità delle unità immobiliari ribadendo invece i principi in materia di accessione invertita consolidati in materia penale e ritenuti dalla Corte correttamente applicati nel caso di specie; rileva che, perciò, il ricorso proposto nell'interesse dello Strangio e della Mammoliti esula, anche in ordine alla questione della "novità" della prova, dai limiti propri della revocabilità di cui all'art. 7 della legge 1423 del 1956; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rileva invece che correttamente il Tribunale ha qualificato la loro istanza in termini di incidente di esecuzione dovendo tuttavia prendere atto della sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugnato che si è limitato a richiamare le considerazioni svolte nei confronti della istanza (qualificata come) di revoca proposta dai genitori. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con provvedimento confermato dalla Corte di Appello, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca del complesso immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA] C.so Matteotti n. 21 distinto in catasto al fg. 31, part. 411, sub 3, sub 4 e sub 5, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e costituito da tre piani fuori terra e catastalmente indicato come abitazione composta da 45,5 vani.

2. Con il provvedimento qui impugnato il medesimo Tribunale ha quindi respinto l'istanza di revoca avanzata dallo stesso proposto, [OSCURATO:PERSONA], e dai terzi interessati, ovvero la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e le figlie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avanzata sulla scorta di circostanze "nuove" tali, secondo la difesa, da far emergere la erroneità del provvedimento ablatorio per avere la Corte d'Appello applicato il principio della "accessione invertita" in carenza dei relativi presupposti. \C(...42...

A L'elemento di "novità" era stato indicato consulenza tecnica redatta dall'ing.

Scaramuzzino volta a verificare se il seminterrato ed il piano terra dell'immobile, di sicura e pacifica provenienza lecita, siano suscettibili di valutazione autonoma e, per altro verso, se la restante parte del complesso possa essere considerata non solo funzionalmente autonoma ma anche di valore "preponderante" e tale, perciò, da giustificare la accessione "invertita" con riguardo alle parti sottostanti.

3. Tanto premesso, il primo aspetto da affrontare è quello della qualificazione della istanza proposta al Tribunale e che gli odierni ricorrenti riconducono ad un incidente di esecuzione.

Da questo punto di vista, come correttamente osservato dal PG nella sua requisitoria, è necessario distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e quella delle figlie della coppia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I primi due, infatti, erano stati parte del giudizio di prevenzione (lo Strangio nella veste di proposto e la Mammoliti come terza interessata in quanto intestataria di beni colpiti dalla misura di prevenzione patrimoniale) mentre le altre tre non avevano preso parte al giudizio "di merito" né erano state citate e messe in condizione di parteciparvi.

Le due diverse posizioni di cui si è detto si riflettono, quindi, sullo strumento disponibile ed attivabile per la tutela di diritti asseritamente pretermessi dal provvedimento definitivo.

Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che la proposta di misura (personale e patrimoniale) è stata pacificamente avanzata in data antecedente l'entrata in vigore del D. Lg.vo 159 del 2011 sicché, alla stregua della norma "transitoria" di cui all'art. 117 del decreto, trova applicazione la normativa previgente di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423.

4. Partendo dalla posizione dei coniugi Strangio-Mammoliti, va detto che costoro, proprio in quanto avevano partecipato, nelle rispettive qualità sopra ricordate, al giudizio merito, non poteva39certamente attivare il rimedio dell'incidente di esecuzione per dedurre la violazione di diritti fondata su elementi già disponibili e portati alla attenzione dei giudici nelle varie fasi del procedimento.

Si è infatti anche recentemente ribadito che in tema di prevenzione reale, il proposto ed il terzo che abbiano partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca, anche parziale, del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa l'instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., rimedio generale di cui può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 33146 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279843 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 23839 del 26/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275987 - 01, secondo cui il proposto ed il terzo, che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa, in ragione dell'inammissibilità di una rivalutazione dei medesimi fatti "sine die" e "ad nutum", l'instaurazione di un incidente di esecuzione ex art.666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo; cfr., anche, e con riferimento alla disciplina previgente, Sez. 6, Sentenza n. 37025 del 18/09/2002, Diana ed altro, Rv. 222664 — 01, in cui la Corte aveva fatto presente che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.

Ne deriva che qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l'onere di allegazione di cui all'art. 2-ter, comma quinto, della legge n. 575 del 1965 il ricorso all'incidente di esecuzione non è consentito, in quanto servirebbe a porre in discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in sede di esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento).

Ebbene, lo Strangio e la Mammoliti avevano puntualmente dedotto, sul punto della "accessione invertita", uno specifico motivo di ricorso in cassazione (cfr., pagg. 7 e 8 della sentenza del 6.12.2018); la Corte, nel respingere il ricorso anche sotto questo profilo, aveva sottolineato come i profili attinenti la misura patrimoniale erano stati risolti, dalla Corte territoriale, in maniera coerente alla impostazione seguita con riferimento alla valutazione della pericolosità dello Strangio "... ritenuta qualificata e non circoscritta a segmenti comportamentali specifici o a determinati periodi di tempo ma estesa all'intero arco della vita sociale del proposto, al punto da assurgere a suo habitus di vita, - come ad un certo punto efficacemente sottolineato dalla Corte -, a stile di vita che in quanto tale non può che essere ininterrotto, deponendo per una scelta criminale immanente che contrassegna ed ha contrassegnato l'esistenza del proposto"; aveva perciò affermato che "... in una circolarità emblematica, che chiude il discorso della risalenza della pericolosità ed ancora la stessa valutazione sotto il profilo patrimoniale, vi è la circostanza, pacificamente emersa, secondo cui anche il terreno su cui fu poi costruito l'immobile caduto in sequestro era in realtà un bene pubblico, del Comune, occupato abusivamente dalla Mammoliti, futura moglie delle Strangio, e da quest'ultimo per la realizzazione/prosecuzione delle opere oggetto di confisca (situazione che veniva solo diverso tempo dopo formalmente sanata dalla Mammoliti ) e ciò a testimonianza e conferma che l'approccio con lo Stato, e con ciò che è di sua proprietà, è stato da sempre caratterizzato da atteggiamento prevaricatore e di assoluta mancanza di rispetto al punto che veniva costruito un immobile su un bene pubblico; in nuce quello stesso atteggiamento sfrontato e prevaricatore rispetto alla legge e alla cosa pubblica, avuto e mantenuto nel tempo, e sfociato, diversi anni dopo, nella vicenda mercatale e degli appalti pubblici".

Così delineata, perciò, la "perimetrazione cronologica" della pericolosità dello Strangio, la S.C. aveva segnalato che occorreva verificare "... se la Corte territoriale ha tenuto conto di quanto contro-dedotto in punto di giustificazioni dell'impegno economico affrontato da parte del proposto e della moglie negli anni in cui si collocano le realizzazioni (ovvero di eventuali circostanze idonee a vincere la presunzione che i beni siano stati realizzati o acquistati con proventi illeciti; ed invero «Verificata la condizione soggettiva, ovverosia che si tratti di soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa, può essere applicata la confisca dei beni che, ragionevolmente, si presumano acquistati con quei proventi» ( così testualmente si legge nella pronuncia Sez.

U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep.02/02/2015 ) Rv. 262605 )".

A tal proposito aveva quindi fatto presente che "... la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali gli elementi, le allegazioni e le argomentazioni posti dalla difesa a sostegno della confutazione della sussistenza della sproporzione tra valore di acquisto dei beni e capienza di reddito dei coniugi Strangio/Mammoliti non siano da ritenersi - ragionevolmente e plausibilmente - sufficienti, né idonei - trattandosi di dati confusi, di testimonianze di congiunti, o comunque non pienamente attendibili o non aventi valore del tutto disarticolante - a superare la indicata presunzione (si rimanda al riguardo alle pagg. da 47 a 54 del provvedimento impugnato in esso, si conclude, in buona sostanza, che pur a voler ritenere, come assume la difesa, che vi fu un contributo iniziale della famiglia di origine della Mammoliti rimane comunque la sproporzione, di cui si dà ampiamente conto nelle pagine indicate, raffrontandosi cifre, costi di realizzazione o di acquisto dei beni, esigenze di vita della famiglia, sia pure rapportandole al di sotto del minimo standard, composta da cinque persone essendo nate dal matrimonio del 1981, a partire dal 1982, tre figlie (...), ed introiti vari e redditi dichiarati, quei pochi emersi e solo in alcuni anni, comunque successivi a quelli in cui furono costruiti il piano terra e il seminterrato; con riferimento a questi ultimi va altresì precisato che i costi di acquisto del terreno, quantificati dalla difesa in euro 5422, risultano versati successivamente in quanto il suolo, come specificato dalla medesima difesa, fu oggetto di occupazione abusiva per la costruzione dell'immobile e solo in seguito la situazione fu sanata con il Comune proprietario col quale intervenne accordo dietro il versamento della somma indicata".

Aveva osservato perciò nel senso che "... la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha ... concluso per il rigetto dell'appello, osservando altresì, che 'alla confisca del terreno, del piano terra e del seminterrato vi si giunge sulla scorta del seguente principio di diritto che non reputa applicabile in questi casi il principio civilistico della accessione: in tema di misure di prevenzione è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché quando un bene si compone di più unità il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti diventando irrilevante il principio civilistico della accessione (...)'".

La S.C. aveva dunque specificamente affrontato il problema oggi (ri)proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva fatto presente che "... riguardo, infine, al profilo della unitarietà del bene immobile confiscato e di una sua possibile separabilità, specificamente prospettata dal ricorrente anche con la memoria difensiva, questa Corte non può che limitarsi ad osservare che la motivazione al riguardo sviluppata dalla Corte territoriale nelle due parti sopra riportate tra virgolette è in linea col principio dell'accessione sviluppato in sede penale, e citato dalla stessa difesa, e non è affatto apparente, non potendo il giudizio di legittimità, di competenza di questa Corte, spingersi oltre (sicuramente esula da ogni valutazione di questa corte la verifica in concreto del valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti ovvero della separabilità o meno dei beni che nella prospettazione difensiva sono leciti, suolo, piano terra e seminterrato, in quanto suscettibili di utilizzazione separata e distinguibili sotto il profilo economico-funzionale rispetto a quelli, primo e secondo piano, definiti in buona sostanza di provenienza illecita dalla stessa d ifesa )".

Tanto premesso, aveva tuttavia richiamato le SS.UU.

Petito del 2008 che aveva statuito "... il principio c.d. della accessione invertita in sede penale, secondo cui il sequestro preventivo di un edificio confiscabile si estende alle pertinenze dell'edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima" precisando che "... l'assunto è stato fatto proprio dalla successiva giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione reali e di susseguenti misure di sicurezza, trattandosi di principio adeguantesi alle problematiche sottese alla materia".Aveva sottolineato che siffatta conclusione "... è in armonia con gli scopi che intende raggiungere il legislatore che vuole evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti" e, in particolare, "... nel caso di specie è fuori dubbio che proprio l'illecito investimento nella edificazione del primo e secondo piano ha comportato il duplice vantaggio economico della costruzione e dell'incremento di valore del suolo e delle costruzioni preesistenti, oggetto di specifica doglianza, sulle quali insistono le due sopraelevazioni"; in definitiva, "... a fronte del tenore di tali principi rimane comunque evidente che, di là della separabilità fisica o funzionale o meno dei beni, - ed è questo che la Corte territoriale ha inteso in definitiva affermare -, ciò che rileva è che i due beni sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente e non sono suscettibili di una valutazione separata in conformità a quelli che sono in via generale gli scopi della disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti, anche se leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite (nel caso di specie, ricapitolando: al più investimento iniziale afferente l'avvio della costruzione solo in parte lecito - per la parte riveniente da contributo della famiglia di origine, non meglio quantificato, e ciò a tutto voler concedere perché il suolo non fu comunque acquistato ma occupato e solo diversi anni dopo regolarizzato col versamento della somma su indicata da parte della Mammoliti, ormai già moglie da tempo dello Strangio -, su cui si innestano le due costruzioni in sopraelevazione, ritenute di provenienza illecita e di valore preponderante e un tutto unitario con i beni sottostanti, ivi compreso il suolo, non propriamente definibile di provenienza lecita)".

Alla luce della decisione della S.C. sul ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è di tutta evidenza che la richiesta di cui si tratta nel presente procedimento, se non poteva essere avanzata, per le ragioni sopra indicate, in sede esecutiva, per altro verso era certamente inammissibile come istanza di revoca.

È noto che, recentemente, è stato devoluto alle SS.UU. di questa Corte il quesito se, in tema di revocazione della confisca, disposta ex art. 28 d.lgs. 159/2011, nelle "prove nuove" decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento debbano includersi anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state concretamente dedotte e perciò mai valutate, in conformità alla nozione di prova nuova elaborata al fine della revisione nel procedimento penale (cfr., Cassazione Penale, Sez.

V, Ordinanza, 7 febbraio 2022, n. 4292).

E, tuttavia, indipendentemente dalla soluzione del quesito, deve certamente escludersi che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, possa costituire prova nuova una diversa valutazione tecnico- scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (cfr., così, Sez. 5, Sentenza n. 44682 del 08/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282249 - 01, in cui la Corte ha escluso che potesse costituire prova nuova una consulenza contabile avente ad oggetto il giudizio di sproporzione effettuato sulla base di un nuovo metodo; conf., Sez. 6, Sentenza n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016 - 01, che ha escluso che potessero costituire prove nuove i dati di bilancio allegati ad una consulenza tecnica di parte, presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca definitiva di un immobile).

Si tratta, infatti, di questione che, come si è visto, non soltanto era stata dedotta nel procedimento "principale" ma che era stata vagliata anche in sede di legittimità dove i profili oggi riproposti come elementi di "novità" erano stati presi in esame e, comunque, giudicati non "decisivi" ai fini della confisca dell'immobile per l'intero.

I ricorsi, nella parte relativa e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono dunque inammissibili non essendo nemmeno praticabile la conversione in appello dovendosi ribadire il principio secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 51610 del 23/04/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275664 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 06/12/2011, P., Rv. 252748 - 01).

5. I ricorsi sono invece fondati con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, non avevano partecipato al giudizio "di merito" e che, perciò, come chiarito in precedenza, non avevano altro strumento se non l'incidente di esecuzione per tutelare i propri diritti vantati sull'immobile in questione.

Se non ché, dopo aver posto questa giusta premessa (cfr., pag. 5 del provvedimento in esame), il Tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla istanza che pur ha sottolineato essere stata avanzata nelle forme e con le modalità corrette.

6. Il provvedimento va perciò annullato con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che giudicherà in diversa composizione - per nuovo esame su tale punto.

7. L'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta invece la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. annulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9- [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 9-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la revoca del decreto n. 9 del 2010 emesso in data 14.12.2011 dal medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori: 2.1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 violazione di legge, illogicità, contraddittorietà ed omessa motivazione dell'ordinanza: richiama la richiesta avanzata come "incidente di esecuzione" e rileva la erroneità del provvedimento adottato dalla Corte di Appello in ordine alla ritenuta accessione invertita del primo e del secondo piano dell'immobile ivi descritto, e di provenienza illecita, rispetto al seminterrato ed al piano terra di cui era stata invece affermata la provenienza legittima in quanto realizzati tra il 1980 ed il 1981 e donati alla figlia dai genitori della Mammoliti; sottolinea che nessuna delle perizie disposte nei gradi precedenti aveva valutato il profilo concernente il valore dei piani I e II rispetto a quelli sottostanti né la loro scindibilità; con riguardo al provvedimento impugnato, segnala che il Tribunale lo ha considerato una istanza di revoca avanzata ai sensi dell'art. 7 della legge 1423 del 1956 laddove essa era stata avanzata come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., e che, infatti, la difesa non aveva mai chiesto la revoca "ex tunc" del provvedimento di confisca la ma sola restituzione della porzione di immobile riconosciuta di provenienza lecita; segnala che l'incidente di esecuzione era l'unico strumento disponibile per i terzi interessati non citati nel procedimento principale quali erano le figlie del proposto, titolari di diritti di godimento e di abitazione sulla porzione dell'immobile di cui si discute; rileva che, indipendentemente dalla qualificazione dello strumento utilizzato, la Corte di Appello aveva introdotto il principio della accessione invertita con cui la difesa aveva potuto confrontarsi soltanto dopo il deposito delle motivazioni del provvedimento che era stato impugnato in cassazione dove, tuttavia, la questione non poteva essere esaminata; ribadisce, quindi, che la perizia prodotta in questa sede ha per la prima volta affrontato il profilo della "accessione invertita"; evidenzia come il Tribunale non abbia motivato in alcun modo sulla ritenuta inammissibilità richiesta avanzata dalle terze interessate che non avevano partecipato al procedimento principale e nei cui confronti non sussiste il limite della "prova nuova"; 2.2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 art. 666 commi 6 e 7 cod. proc. pen.: 2.2.1.A): errata qualificazione del mezzo di impugnazione: segnala l'errore in cui è incorso il Tribunale nel qualificare l'istanza proposta dallo Strangio e dalle terze interessate e ritenuta in termini di revoca "ex tunc" piuttosto che di incidente di esecuzione volto ad eliminare la illegalità della confisca del bene di cui la stessa Corte di Appello aveva escluso la provenienza illecita affermando il principio della "accessione invertita" senza, tuttavia, vagliarne i presupposti consistenti nella preponderanza del valore economico del compendio di provenienza illecita e la sua inscindibilità da quello di provenienza lecita; sottolinea che le perizie disposte nei due gradi di merito non avevano avuto ad oggetto questo genere di valutazioni e, tuttavia, avevano descritto l'immobile come in grado di essere stimato per singole unità immobiliari dotate di autonomia funzionale; sottolinea come il rimedio dell'incidente di esecuzione sia praticabile per far valere non già la assenza dei presupposti per la confisca ma l'errata ricognizione di una particolare modalità di acquisto a titolo originario del bene; riporta le considerazioni svolte nella perizia depositata in questa sede sui profili di "preponderanza" del valore assegnato ai I ed al II piano (pur constatandone il carattere abusivo) e sulla natura di abitazione "in linea" del fabbricato; 2.2.2 ipotetica riconversione in appello del presente mezzo di impugnazione: rileva che, nella prospettiva di una eventuale qualificazione del ricorso come appello, la valutazione della prova come "nuova" deve tener conto del fatto che il principio della "accessione invertita" ha trovato ingresso soltanto con il decreto della Corte di Appello che aveva confiscato l'intero immobile proprio su tale presupposto e non già considerando la sua intera provenienza illecita, con conseguente mutamento dell'oggetto della prova incidente non già sulla origine dei proventi necessari per la realizzazione del manufatto ma sulla autonomia funzionale delle unità immobiliari e sulla preponderanza del valore di quelle che si assumono realizzate con proventi illeciti; 2.3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 art. 666 commi 6 e 7 cod. proc. pen. e 125 comma 3 cod. proc. pen.: riepilogato lo svolgimento del giudizio di primo e di secondo grado, segnala che il Tribunale, investito dell'incidente di esecuzione, si è limitato ad affermare la legittimazione dei terzi interessati ritenendo tuttavia che la perizia depositata fosse priva del requisito della "novità" della prova; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione - carenza di motivazione sull'impugnazione dei terzi interessati: rileva che, dopo aver correttamente ribadito la legittimazione dei terzi interessati, ha omesso di motivare sulla loro posizione che ha assimilato a quella del proposto e della terza interessata che aveva partecipato al giudizio di merito con particolare riguardo ai limiti della "prova nuova" che riguarderebbe questi ultimi, in tal modo contraddicendo la premessa di partenza; osservano che la valutazione della prova come "nuova" deve tener conto del fatto che il principio della "accessione invertita" ha trovato ingresso soltanto con il decreto della Corte di Appello che aveva confiscato l'intero immobile proprio su tale presupposto e non già considerando la sua intera provenienza illecita, con conseguente mutamento dell'oggetto della prova incidente non già sulla origine dei proventi necessari per la realizzazione del manufatto ma sulla autonomia funzionale delle unità immobiliari e sulla preponderanza del valore di quelle che si assumono realizzate con proventi illeciti; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con riguardo e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la inammissibilità dei ricorsi per il resto: rileva, preliminarmente, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile quanto alla posizione della seconda non risultando in atti la procura speciale conferita da costei, terza interessata, al difensore istante; sottolinea inoltre la necessità di distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella delle figlie, che non avevano preso parte al procedimento di merito; osserva che, secondo la difesa, l'istanza era stata presentata come incidente di esecuzione con uno spazio di cognizione più ampio rispetto a quello disegnato dall'art. 7 della legge 1423 del 1956, applicabile "ratione temporis", come anche a quello delineato dall'art. 28 del D. Lg.vo 159 del 2011; osserva che si tratta di una interpretazione non coerente con il sistema delle impugnazioni che esclude di poter riproporre in sede esecutiva istanze fondate sullo stesso materiale già esaminato nella fase di merito; con particolare riferimento ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], osserva che, in particolare, il primo ricorso propone espressamente censure sulla motivazione non consentite in questa sede tendendo ad introdurre un principio di revocabilità incondizionata della confisca in contrasto con la stabilità e certezza delle decisioni giudiziarie suscettibile di superamento soltanto con l'istituto disciplinato dagli artt. 7 della legge 1423 del 1956 e 28 del D. Lg.vo 159 del 2011; sottolinea che la possibilità di introdurre l'incidente di esecuzione era stata contemplata con esclusivo riferimento ai terzi non citati nel giudizio di merito per proporre le proprie ragioni e non mai per riproporre quelle già affrontate in quella fase; sottolinea che tale principio è stato riaffermato anche nella vigenza del D. Lg.vo 159 del 2011 essendo stata prevista ora la partecipazione, oltre di coloro che vantino un diritto dominicale sul bene, anche di chi abbia su di esso un diritto reale o personale di godimento legittimato a partecipare al procedimento per far valere le sue ragioni e, perciò, ad agire in sede esecutiva ove non messo in condizione di farlo; tanto premesso, il PG stima ineccepibile la qualificazione della istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in termini di revoca atteso che hanno entrambi partecipato e svolto le rispettive difese nelle due fasi di merito e, infine, nella fase di legittimità nelle quali la questione riproposta in questa sede era stata già ampiamente sviluppata; richiama la sentenza della Cassazione con cui era stato definito il procedimento e che non si era affatto limitata a sostenere di non poter valutare la separabilità delle unità immobiliari ribadendo invece i principi in materia di accessione invertita consolidati in materia penale e ritenuti dalla Corte correttamente applicati nel caso di specie; rileva che, perciò, il ricorso proposto nell'interesse dello Strangio e della Mammoliti esula, anche in ordine alla questione della "novità" della prova, dai limiti propri della revocabilità di cui all'art. 7 della legge 1423 del 1956; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rileva invece che correttamente il Tribunale ha qualificato la loro istanza in termini di incidente di esecuzione dovendo tuttavia prendere atto della sostanziale assenza di motivazione del provvedimento impugnato che si è limitato a richiamare le considerazioni svolte nei confronti della istanza (qualificata come) di revoca proposta dai genitori. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con provvedimento confermato dalla Corte di Appello, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca del complesso immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA] C.so Matteotti n. 21 distinto in catasto al fg. 31, part. 411, sub 3, sub 4 e sub 5, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e costituito da tre piani fuori terra e catastalmente indicato come abitazione composta da 45,5 vani. 2. Con il provvedimento qui impugnato il medesimo Tribunale ha quindi respinto l'istanza di revoca avanzata dallo stesso proposto, [OSCURATO:PERSONA], e dai terzi interessati, ovvero la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] e le figlie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avanzata sulla scorta di circostanze "nuove" tali, secondo la difesa, da far emergere la erroneità del provvedimento ablatorio per avere la Corte d'Appello applicato il principio della "accessione invertita" in carenza dei relativi presupposti. \C(...42... A L'elemento di "novità" era stato indicato consulenza tecnica redatta dall'ing. Scaramuzzino volta a verificare se il seminterrato ed il piano terra dell'immobile, di sicura e pacifica provenienza lecita, siano suscettibili di valutazione autonoma e, per altro verso, se la restante parte del complesso possa essere considerata non solo funzionalmente autonoma ma anche di valore "preponderante" e tale, perciò, da giustificare la accessione "invertita" con riguardo alle parti sottostanti. 3. Tanto premesso, il primo aspetto da affrontare è quello della qualificazione della istanza proposta al Tribunale e che gli odierni ricorrenti riconducono ad un incidente di esecuzione. Da questo punto di vista, come correttamente osservato dal PG nella sua requisitoria, è necessario distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e quella delle figlie della coppia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I primi due, infatti, erano stati parte del giudizio di prevenzione (lo Strangio nella veste di proposto e la Mammoliti come terza interessata in quanto intestataria di beni colpiti dalla misura di prevenzione patrimoniale) mentre le altre tre non avevano preso parte al giudizio "di merito" né erano state citate e messe in condizione di parteciparvi. Le due diverse posizioni di cui si è detto si riflettono, quindi, sullo strumento disponibile ed attivabile per la tutela di diritti asseritamente pretermessi dal provvedimento definitivo. Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che la proposta di misura (personale e patrimoniale) è stata pacificamente avanzata in data antecedente l'entrata in vigore del D. Lg.vo 159 del 2011 sicché, alla stregua della norma "transitoria" di cui all'art. 117 del decreto, trova applicazione la normativa previgente di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423. 4. Partendo dalla posizione dei coniugi Strangio-Mammoliti, va detto che costoro, proprio in quanto avevano partecipato, nelle rispettive qualità sopra ricordate, al giudizio merito, non poteva39certamente attivare il rimedio dell'incidente di esecuzione per dedurre la violazione di diritti fondata su elementi già disponibili e portati alla attenzione dei giudici nelle varie fasi del procedimento. Si è infatti anche recentemente ribadito che in tema di prevenzione reale, il proposto ed il terzo che abbiano partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca, anche parziale, del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa l'instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen., rimedio generale di cui può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 33146 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279843 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 23839 del 26/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275987 - 01, secondo cui il proposto ed il terzo, che abbia partecipato al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo invece loro preclusa, in ragione dell'inammissibilità di una rivalutazione dei medesimi fatti "sine die" e "ad nutum", l'instaurazione di un incidente di esecuzione ex art.666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo che non abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di farlo; cfr., anche, e con riferimento alla disciplina previgente, Sez. 6, Sentenza n. 37025 del 18/09/2002, Diana ed altro, Rv. 222664 — 01, in cui la Corte aveva fatto presente che il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Ne deriva che qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l'onere di allegazione di cui all'art. 2-ter, comma quinto, della legge n. 575 del 1965 il ricorso all'incidente di esecuzione non è consentito, in quanto servirebbe a porre in discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in sede di esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento). Ebbene, lo Strangio e la Mammoliti avevano puntualmente dedotto, sul punto della "accessione invertita", uno specifico motivo di ricorso in cassazione (cfr., pagg. 7 e 8 della sentenza del 6.12.2018); la Corte, nel respingere il ricorso anche sotto questo profilo, aveva sottolineato come i profili attinenti la misura patrimoniale erano stati risolti, dalla Corte territoriale, in maniera coerente alla impostazione seguita con riferimento alla valutazione della pericolosità dello Strangio "... ritenuta qualificata e non circoscritta a segmenti comportamentali specifici o a determinati periodi di tempo ma estesa all'intero arco della vita sociale del proposto, al punto da assurgere a suo habitus di vita, - come ad un certo punto efficacemente sottolineato dalla Corte -, a stile di vita che in quanto tale non può che essere ininterrotto, deponendo per una scelta criminale immanente che contrassegna ed ha contrassegnato l'esistenza del proposto"; aveva perciò affermato che "... in una circolarità emblematica, che chiude il discorso della risalenza della pericolosità ed ancora la stessa valutazione sotto il profilo patrimoniale, vi è la circostanza, pacificamente emersa, secondo cui anche il terreno su cui fu poi costruito l'immobile caduto in sequestro era in realtà un bene pubblico, del Comune, occupato abusivamente dalla Mammoliti, futura moglie delle Strangio, e da quest'ultimo per la realizzazione/prosecuzione delle opere oggetto di confisca (situazione che veniva solo diverso tempo dopo formalmente sanata dalla Mammoliti ) e ciò a testimonianza e conferma che l'approccio con lo Stato, e con ciò che è di sua proprietà, è stato da sempre caratterizzato da atteggiamento prevaricatore e di assoluta mancanza di rispetto al punto che veniva costruito un immobile su un bene pubblico; in nuce quello stesso atteggiamento sfrontato e prevaricatore rispetto alla legge e alla cosa pubblica, avuto e mantenuto nel tempo, e sfociato, diversi anni dopo, nella vicenda mercatale e degli appalti pubblici". Così delineata, perciò, la "perimetrazione cronologica" della pericolosità dello Strangio, la S.C. aveva segnalato che occorreva verificare "... se la Corte territoriale ha tenuto conto di quanto contro-dedotto in punto di giustificazioni dell'impegno economico affrontato da parte del proposto e della moglie negli anni in cui si collocano le realizzazioni (ovvero di eventuali circostanze idonee a vincere la presunzione che i beni siano stati realizzati o acquistati con proventi illeciti; ed invero «Verificata la condizione soggettiva, ovverosia che si tratti di soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa, può essere applicata la confisca dei beni che, ragionevolmente, si presumano acquistati con quei proventi» ( così testualmente si legge nella pronuncia Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep.02/02/2015 ) Rv. 262605 )". A tal proposito aveva quindi fatto presente che "... la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali gli elementi, le allegazioni e le argomentazioni posti dalla difesa a sostegno della confutazione della sussistenza della sproporzione tra valore di acquisto dei beni e capienza di reddito dei coniugi Strangio/Mammoliti non siano da ritenersi - ragionevolmente e plausibilmente - sufficienti, né idonei - trattandosi di dati confusi, di testimonianze di congiunti, o comunque non pienamente attendibili o non aventi valore del tutto disarticolante - a superare la indicata presunzione (si rimanda al riguardo alle pagg. da 47 a 54 del provvedimento impugnato in esso, si conclude, in buona sostanza, che pur a voler ritenere, come assume la difesa, che vi fu un contributo iniziale della famiglia di origine della Mammoliti rimane comunque la sproporzione, di cui si dà ampiamente conto nelle pagine indicate, raffrontandosi cifre, costi di realizzazione o di acquisto dei beni, esigenze di vita della famiglia, sia pure rapportandole al di sotto del minimo standard, composta da cinque persone essendo nate dal matrimonio del 1981, a partire dal 1982, tre figlie (...), ed introiti vari e redditi dichiarati, quei pochi emersi e solo in alcuni anni, comunque successivi a quelli in cui furono costruiti il piano terra e il seminterrato; con riferimento a questi ultimi va altresì precisato che i costi di acquisto del terreno, quantificati dalla difesa in euro 5422, risultano versati successivamente in quanto il suolo, come specificato dalla medesima difesa, fu oggetto di occupazione abusiva per la costruzione dell'immobile e solo in seguito la situazione fu sanata con il Comune proprietario col quale intervenne accordo dietro il versamento della somma indicata". Aveva osservato perciò nel senso che "... la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha ... concluso per il rigetto dell'appello, osservando altresì, che 'alla confisca del terreno, del piano terra e del seminterrato vi si giunge sulla scorta del seguente principio di diritto che non reputa applicabile in questi casi il principio civilistico della accessione: in tema di misure di prevenzione è legittima la confisca di un edificio realizzato con fondi di provenienza illecita su un suolo di provenienza lecita se il primo abbia un valore preponderante rispetto al secondo, poiché quando un bene si compone di più unità il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello proprio della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti diventando irrilevante il principio civilistico della accessione (...)'". La S.C. aveva dunque specificamente affrontato il problema oggi (ri)proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva fatto presente che "... riguardo, infine, al profilo della unitarietà del bene immobile confiscato e di una sua possibile separabilità, specificamente prospettata dal ricorrente anche con la memoria difensiva, questa Corte non può che limitarsi ad osservare che la motivazione al riguardo sviluppata dalla Corte territoriale nelle due parti sopra riportate tra virgolette è in linea col principio dell'accessione sviluppato in sede penale, e citato dalla stessa difesa, e non è affatto apparente, non potendo il giudizio di legittimità, di competenza di questa Corte, spingersi oltre (sicuramente esula da ogni valutazione di questa corte la verifica in concreto del valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti ovvero della separabilità o meno dei beni che nella prospettazione difensiva sono leciti, suolo, piano terra e seminterrato, in quanto suscettibili di utilizzazione separata e distinguibili sotto il profilo economico-funzionale rispetto a quelli, primo e secondo piano, definiti in buona sostanza di provenienza illecita dalla stessa d ifesa )". Tanto premesso, aveva tuttavia richiamato le SS.UU. Petito del 2008 che aveva statuito "... il principio c.d. della accessione invertita in sede penale, secondo cui il sequestro preventivo di un edificio confiscabile si estende alle pertinenze dell'edificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorché la provenienza del suolo sia legittima" precisando che "... l'assunto è stato fatto proprio dalla successiva giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione reali e di susseguenti misure di sicurezza, trattandosi di principio adeguantesi alle problematiche sottese alla materia".Aveva sottolineato che siffatta conclusione "... è in armonia con gli scopi che intende raggiungere il legislatore che vuole evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di investimenti illeciti" e, in particolare, "... nel caso di specie è fuori dubbio che proprio l'illecito investimento nella edificazione del primo e secondo piano ha comportato il duplice vantaggio economico della costruzione e dell'incremento di valore del suolo e delle costruzioni preesistenti, oggetto di specifica doglianza, sulle quali insistono le due sopraelevazioni"; in definitiva, "... a fronte del tenore di tali principi rimane comunque evidente che, di là della separabilità fisica o funzionale o meno dei beni, - ed è questo che la Corte territoriale ha inteso in definitiva affermare -, ciò che rileva è che i due beni sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente e non sono suscettibili di una valutazione separata in conformità a quelli che sono in via generale gli scopi della disciplina di prevenzione preordinata a colpire investimenti, anche se leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite (nel caso di specie, ricapitolando: al più investimento iniziale afferente l'avvio della costruzione solo in parte lecito - per la parte riveniente da contributo della famiglia di origine, non meglio quantificato, e ciò a tutto voler concedere perché il suolo non fu comunque acquistato ma occupato e solo diversi anni dopo regolarizzato col versamento della somma su indicata da parte della Mammoliti, ormai già moglie da tempo dello Strangio -, su cui si innestano le due costruzioni in sopraelevazione, ritenute di provenienza illecita e di valore preponderante e un tutto unitario con i beni sottostanti, ivi compreso il suolo, non propriamente definibile di provenienza lecita)". Alla luce della decisione della S.C. sul ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è di tutta evidenza che la richiesta di cui si tratta nel presente procedimento, se non poteva essere avanzata, per le ragioni sopra indicate, in sede esecutiva, per altro verso era certamente inammissibile come istanza di revoca. È noto che, recentemente, è stato devoluto alle SS.UU. di questa Corte il quesito se, in tema di revocazione della confisca, disposta ex art. 28 d.lgs. 159/2011, nelle "prove nuove" decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento debbano includersi anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state concretamente dedotte e perciò mai valutate, in conformità alla nozione di prova nuova elaborata al fine della revisione nel procedimento penale (cfr., Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 7 febbraio 2022, n. 4292). E, tuttavia, indipendentemente dalla soluzione del quesito, deve certamente escludersi che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, possa costituire prova nuova una diversa valutazione tecnico- scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (cfr., così, Sez. 5, Sentenza n. 44682 del 08/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282249 - 01, in cui la Corte ha escluso che potesse costituire prova nuova una consulenza contabile avente ad oggetto il giudizio di sproporzione effettuato sulla base di un nuovo metodo; conf., Sez. 6, Sentenza n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016 - 01, che ha escluso che potessero costituire prove nuove i dati di bilancio allegati ad una consulenza tecnica di parte, presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca definitiva di un immobile). Si tratta, infatti, di questione che, come si è visto, non soltanto era stata dedotta nel procedimento "principale" ma che era stata vagliata anche in sede di legittimità dove i profili oggi riproposti come elementi di "novità" erano stati presi in esame e, comunque, giudicati non "decisivi" ai fini della confisca dell'immobile per l'intero. I ricorsi, nella parte relativa e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono dunque inammissibili non essendo nemmeno praticabile la conversione in appello dovendosi ribadire il principio secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 51610 del 23/04/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275664 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 06/12/2011, P., Rv. 252748 - 01). 5. I ricorsi sono invece fondati con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, non avevano partecipato al giudizio "di merito" e che, perciò, come chiarito in precedenza, non avevano altro strumento se non l'incidente di esecuzione per tutelare i propri diritti vantati sull'immobile in questione. Se non ché, dopo aver posto questa giusta premessa (cfr., pag. 5 del provvedimento in esame), il Tribunale ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla istanza che pur ha sottolineato essere stata avanzata nelle forme e con le modalità corrette. 6. Il provvedimento va perciò annullato con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che giudicherà in diversa composizione - per nuovo esame su tale punto. 7. L'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comporta invece la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. annulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris