CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021 il Tribunale di Asti, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sanzione sostitutiva della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, a lui applicata con sentenza del 30 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2018, e, per l'effetto, ha ripristinato la pena di due mesi e venti giorni di arresto e mille euro di ammenda, nonché la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per due anni. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Tribunale astigiano erroneamente ritenuto la sua responsabilità in ordine all'omessa esecuzione della sanzione sostitutiva, che è, invece, dipesa dalla sopravenuta indisponibilità dell'ente all'uopo individuato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e„ pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribiunale di Asti del 30 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2018, alla pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda perché ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. La sanzione è stata sostituita dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con 168 ore di lavoro di pubblica utilità, che Gligorov avrebbe dovuto svolgere presso la [OSCURATO:PERSONA], Comitato di Carmagnola. Il pubblico ministero ha, quindi, avviato la fase esecutiva, sicché l'ente individuato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha contattato, il 27 settembre 2018, Gligorov invitandolo ad un incontro propedeutico all'avvio della fase operativa, che avrebbe dovuto impegnare il condannato per quattro ore settimanali. Gligorov, tuttavia, non risulta essersi mai presentato presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] di Carmagnola né avere risposto alla sollecitazione ricevuta.A distanza di alcuni mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato la sospensione, in ragione di sopravenuti problemi logistici, delle attività di lavoro di pubblica utilità, che avrebbe dovuto riprendere presso la nuova sede. Il protrarsi della segnalata impasse ha, quindi, indotto lo stesso Gligorov, nel novembre 2019, a chiedere al giudice, che la ha rilasciata, l'autorizzazione ad eseguire la pena presso altro ente. Non essendo stato, però, trovata, in concreto, una diversa soluzione, il Tribunale di Asti, quale giudice dell'esecuzione, ha provveduto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che prevede, tra l'altro„ che «In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca». Al riguardo, ha rilevato che — pacifico che l'autorità giudiziaria ha adottato le iniziative di sua competenza (sul punto, cfr. Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, D'Aniello, Rv. 281189; Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618) — l'omessa attivazione del lavoro di pubblica utilità non può che essere ascritta alla responsabilità del condannato, il quale, dopo avere concordato le modalità di svolgimento della prestazione, non ha risposto alla convocazione finalizzata alla pianificazione del calendario, diramata in un frangente in cui l'avvio dell'esecuzione della pena era senz'altro possibile. Ha, di conseguenza, stimato irrilevanti, ai fini della valutazione del comportamento di Gligorov, le difficoltà dell'ente, intervenute solo a distanza di alcuni mesi. A fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, frutto di un apprezzamento delle evidenze disponibili compiuto in ossequio alla previsione normativa, il ricorrente pone l'accento sugli accadimenti successivi a quello cui il Tribunale astigiano ha assegnato decisiva rilevanza, che, in effetti, lo hanno visto impegnato nel tentativo di reperimento di altro ente, debitamente autorizzato dal giudice ma non coronato da successo. Così facendo, Gligorov introduce, tuttavia, obiezioni che non superano il piano della mera contestazione e non si confrontano con il punto nevralgico della decisione impugnata, incentrato sul contegno da lui tenuto nell'autunno del 2018, integrante, secondo la logica lettura che ne fornisce il Tribunale piemontese, una violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità che, per motivi, entità e circostanze, è stata ritenuta di gravità tale da imporre la revoca della sanzione sostitutiva. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell