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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35105/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 130/2020 del Tribunale di Trieste, rilevando la mancanza dei presupposti processuali e procedurali per la conversione dell'istanza di restituzione in termini in rescissione.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come motivi di censura l'erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 175, comma 2, 670, 629 bis e 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ?M favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza n. 130/2020 del Tribunale di Trieste, rilevando la mancanza dei presupposti processuali e procedurali per la conversione dell'istanza di restituzione in termini in rescissione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come motivi di censura l'erronea interpretazione e/o applicazione degli artt. 175, comma 2, 670, 629 bis e 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché afferenti a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ?M favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris