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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 luglio 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:541
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0007_INF

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 – RQ / Consiglio e Commissione (causa C-7/22 P) ( 1 ) «Impugnazione– Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Partecipazione del settore privato – Danno derivante dalla riduzione del valore nominale dei titoli di Stato di nuova emissione rispetto ai titoli annullati – Dichiarazioni dei capi di Stato e di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione europea – Decisioni dell’Eurogruppo – Carattere informale e intergovernativo dell’Eurogruppo – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Imputabilità del danno»

1. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione adottata nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco – Misure relative alla partecipazione dei creditori privati – Insussistenza di un obbligo giuridicamente vincolante per lo Stato membro interessato di prevedere tale partecipazione – Rigetto del ricorso (Art. 3 TUE; artt. 119 e 340, comma 2, TFUE) (v. punto 62)

2. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno causato dall’Eurogruppo – Organo intergovernativo di natura informale – Assenza di competenze proprie – Insussistenza della qualità di organo o organismo dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 3 e 13, § 1, TUE; artt. 119, § 2, 137 e 340, comma 2, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1) (v. punti 64, 66-68)

3. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Ricorso proposto a seguito di accordi politici conclusi in seno all’Eurogruppo – Dovere della Commissione di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione in sede di conclusione di tali accordi – Portata (Art. 17, § 1, TUE; art. 340, comma 2, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1) (v. punti 71, 72) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) RQ sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 119 del 14.3.2022 .

62022CJ0007_INF Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 – RQ / Consiglio e Commissione (causa C-7/22 P) ( 1 ) «Impugnazione– Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Partecipazione del settore privato – Danno derivante dalla riduzione del valore nominale dei titoli di Stato di nuova emissione rispetto ai titoli annullati – Dichiarazioni dei capi di Stato e di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione europea – Decisioni dell’Eurogruppo – Carattere informale e intergovernativo dell’Eurogruppo – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Imputabilità del danno» 1. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione adottata nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco – Misure relative alla partecipazione dei creditori privati – Insussistenza di un obbligo giuridicamente vincolante per lo Stato membro interessato di prevedere tale partecipazione – Rigetto del ricorso (Art. 3 TUE; artt. 119 e 340, comma 2, TFUE) (v. punto 62) 2. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno causato dall’Eurogruppo – Organo intergovernativo di natura informale – Assenza di competenze proprie – Insussistenza della qualità di organo o organismo dell’Unione – Irricevibilità (Artt. 3 e 13, § 1, TUE; artt. 119, § 2, 137 e 340, comma 2, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1) (v. punti 64, 66-68) 3. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Ricorso proposto a seguito di accordi politici conclusi in seno all’Eurogruppo – Dovere della Commissione di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione in sede di conclusione di tali accordi – Portata (Art. 17, § 1, TUE; art. 340, comma 2, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1) (v. punti 71, 72) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) RQ sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 119 del 14.3.2022 .
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