Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 luglio 2023
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:541
Testo integrale del provvedimento
62022CJ0007_INF
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023 –
RQ / Consiglio e Commissione
(causa C-7/22 P) (
1
)
«Impugnazione– Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Partecipazione del settore privato – Danno derivante dalla riduzione del valore nominale dei titoli di Stato di nuova emissione rispetto ai titoli annullati – Dichiarazioni dei capi di Stato e di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione europea – Decisioni dell’Eurogruppo – Carattere informale e intergovernativo dell’Eurogruppo – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione – Imputabilità del danno»
1.
Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione adottata nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco – Misure relative alla partecipazione dei creditori privati – Insussistenza di un obbligo giuridicamente vincolante per lo Stato membro interessato di prevedere tale partecipazione – Rigetto del ricorso
(Art. 3 TUE; artt. 119 e 340, comma 2, TFUE)
(v. punto 62)
2.
Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno causato dall’Eurogruppo – Organo intergovernativo di natura informale – Assenza di competenze proprie – Insussistenza della qualità di organo o organismo dell’Unione – Irricevibilità
(Artt. 3 e 13, § 1, TUE; artt. 119, § 2, 137 e 340, comma 2, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1)
(v. punti 64, 66-68)
3.
Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno imputabile all’Unione – Ricorso proposto a seguito di accordi politici conclusi in seno all’Eurogruppo – Dovere della Commissione di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione in sede di conclusione di tali accordi – Portata
(Art. 17, § 1, TUE; art. 340, comma 2, TFUE; protocollo n. 14 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 1)
(v. punti 71, 72)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
RQ sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.
(
1
)
GU C 119 del 14.3.2022
.