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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11308/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] udito per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Monterosso e Sicari l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza dell'il. dicembre 2020 del Tribunale di Palmi resa in esito a giudizio abbreviato, e preso atto dell'accordo a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (che aveva previsto aumenti per l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché per la continuazione, e la successiva riduzione per le attenuanti generiche ed il rito), ha tra l'altro rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro 20450 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1-bis e 4, nonché 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 61 n. 2, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per abusivo allaccio alla rete elettrica (capo 2); 61 n. 2, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione all'abusivo allaccio alla rete idrica (capo 3); 110, 61 n. 2 e 544-bis cod. pen. (capo 4).

2. Avverso tale sentenza sono stati proposti separati ricorsi per cassazione da Startari nonché da Avati, Monterosso e Sicari, sempre articolati su tre motivi di impugnazione.

3. Ricorso Avati, Monterosso e Sicari

3.1. Col primo motivo i ricorrenti hanno osservato che la Corte territoriale aveva provveduto a rinnodulare l'accordo tra difesa e Procuratore generale, nel senso di avere operato giudizio di equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 80 cit. e le attenuanti generiche, con aumento per la continuazione e successiva riduzione per il rito.

In tal senso non era stato dato specifico conto dell'aumento per la continuazione.

3.2. Col secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale aveva ritenuto di individuare un duplice errore nella proposta di concordato, quanto al mancato giudizio di equivalenza nei termini richiamati e alla mancata applicazione da ultimo dell'aumento per continuazione, prima della riduzione per il rito.

Peraltro il Giudice non avrebbe potuto provvedervi d'ufficio, bensì avrebbe dovuto riconvocare le parti.

3.3. Col terzo motivo i ricorrenti si sono doluti, in forza dell'effetto espansivo dell'impugnazione proposta sul punto dalla difesa Sicari in appello, della mancata motivazione in ordine al divieto di espatrio e al ritiro della patente di guida.

4. Ricorso Startari

4.1. Sono stati replicati i motivi di censura di cui sub

3. Quanto al terzo profilo di doglianza, non era stata somministrata la motivazione quanto all'applicazione delle pene accessorie, ed inoltre non era stata calibrata la durata delle stesse rispetto al rilevante abbattimento della pena principale.

5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

6. I ricorsi sono infondati.

6.1. La sentenza impugnata ha correttamente ricordato - ed in proposito non vi è ovviamente censura - che il concordato ha determinato la ratifica dell'accordo sull'entità della pena specificamente indicata nella richiesta degli imputati, con la contestuale rinuncia a far valere nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza.

Al riguardo, infatti, l'art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen. prevede che la Corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

A questo proposito, a seguito della novella del codice di rito introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile al caso di specie, gli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. hanno così previsto il cd. concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l'applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di "cd. patteggiamento in appello" (così, in motivazione, Sez. 5, n. 18299 del 18/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altro, non mass.).

Tant'è che, per un verso, la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero, pur essendo vincolante in ordine alla misura finale della pena, non impedisce al giudice - come è stato ricordato dalla stessa Corte territoriale - di esercitare i necessari poteri correttivi, modificandone il relativo calcolo (cfr. Sez. 6, n. 3143 del 18/10/2005, dep. 2006, Mascia, Rv. 233096).

Mentre, d'altro canto, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).

6.2. In tal senso perdono consistenza le addotte ragioni di censura.

6.2.1. In primo luogo l'aumento per continuazione, siccome risultante dai calcoli corretti siccome operati dalla sentenza impugnata, è addirittura inferiore ai conteggi intermedi predisposti dalle parti (mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in luogo di mesi sei di reclusione ed euro settemila di multa).

6.2.2. Per quanto riguarda la pretesa rimodulazione dell'accordo, in realtà non vi è stata alcuna modificazione della pena siccome complessivamente concordata dalle parti, né risulta eventualmente allegato un eventuale ipotetico vizio del consenso nella determinazione del convenuto trattamento sanzionatorio.

Né, infine, risulta ravvisabile alcuna illegalità nella pena nei termini convenuti.

6.2.3. In terzo luogo, quanto alla contestata applicazione in primo grado delle misure di cui all'art. 85 d.P.R. 309 cit., l'avvenuta applicazione della pena siccome concordata ha comportato la rinuncia a far valere ogni ulteriore motivo di censura, proprio in virtù della richiamata norma di cui all'art. 599-bis cit., dal momento che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi appunto l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).

6.2.3.1. In ogni caso, quanto alle ulteriori pronunce accessorie, la Corte territoriale ha invece correttamente revocato le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, ancorché siffatto profilo non fosse stato previsto nell'accordo tra le parti (cfr., quanto ai poteri in specie esercitabili dal giudice d'appello, Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806).

7. La complessiva infondatezza dei motivi d'impugnazione non può che comportare il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullarsi il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] udito per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Monterosso e Sicari l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 ottobre 2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza dell'il. dicembre 2020 del Tribunale di Palmi resa in esito a giudizio abbreviato, e preso atto dell'accordo a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (che aveva previsto aumenti per l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché per la continuazione, e la successiva riduzione per le attenuanti generiche ed il rito), ha tra l'altro rideterminato in anni due mesi otto di reclusione ed euro 20450 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1-bis e 4, nonché 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 61 n. 2, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per abusivo allaccio alla rete elettrica (capo 2); 61 n. 2, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione all'abusivo allaccio alla rete idrica (capo 3); 110, 61 n. 2 e 544-bis cod. pen. (capo 4). 2. Avverso tale sentenza sono stati proposti separati ricorsi per cassazione da Startari nonché da Avati, Monterosso e Sicari, sempre articolati su tre motivi di impugnazione. 3. Ricorso Avati, Monterosso e Sicari 3.1. Col primo motivo i ricorrenti hanno osservato che la Corte territoriale aveva provveduto a rinnodulare l'accordo tra difesa e Procuratore generale, nel senso di avere operato giudizio di equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 80 cit. e le attenuanti generiche, con aumento per la continuazione e successiva riduzione per il rito. In tal senso non era stato dato specifico conto dell'aumento per la continuazione. 3.2. Col secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale aveva ritenuto di individuare un duplice errore nella proposta di concordato, quanto al mancato giudizio di equivalenza nei termini richiamati e alla mancata applicazione da ultimo dell'aumento per continuazione, prima della riduzione per il rito. Peraltro il Giudice non avrebbe potuto provvedervi d'ufficio, bensì avrebbe dovuto riconvocare le parti. 3.3. Col terzo motivo i ricorrenti si sono doluti, in forza dell'effetto espansivo dell'impugnazione proposta sul punto dalla difesa Sicari in appello, della mancata motivazione in ordine al divieto di espatrio e al ritiro della patente di guida. 4. Ricorso Startari 4.1. Sono stati replicati i motivi di censura di cui sub 3. Quanto al terzo profilo di doglianza, non era stata somministrata la motivazione quanto all'applicazione delle pene accessorie, ed inoltre non era stata calibrata la durata delle stesse rispetto al rilevante abbattimento della pena principale. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 6. I ricorsi sono infondati. 6.1. La sentenza impugnata ha correttamente ricordato - ed in proposito non vi è ovviamente censura - che il concordato ha determinato la ratifica dell'accordo sull'entità della pena specificamente indicata nella richiesta degli imputati, con la contestuale rinuncia a far valere nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. Al riguardo, infatti, l'art. 599-bis, comma 1 cod. proc. pen. prevede che la Corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. A questo proposito, a seguito della novella del codice di rito introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile al caso di specie, gli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. hanno così previsto il cd. concordato a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l'applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di "cd. patteggiamento in appello" (così, in motivazione, Sez. 5, n. 18299 del 18/03/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altro, non mass.). Tant'è che, per un verso, la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero, pur essendo vincolante in ordine alla misura finale della pena, non impedisce al giudice - come è stato ricordato dalla stessa Corte territoriale - di esercitare i necessari poteri correttivi, modificandone il relativo calcolo (cfr. Sez. 6, n. 3143 del 18/10/2005, dep. 2006, Mascia, Rv. 233096). Mentre, d'altro canto, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). 6.2. In tal senso perdono consistenza le addotte ragioni di censura. 6.2.1. In primo luogo l'aumento per continuazione, siccome risultante dai calcoli corretti siccome operati dalla sentenza impugnata, è addirittura inferiore ai conteggi intermedi predisposti dalle parti (mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in luogo di mesi sei di reclusione ed euro settemila di multa). 6.2.2. Per quanto riguarda la pretesa rimodulazione dell'accordo, in realtà non vi è stata alcuna modificazione della pena siccome complessivamente concordata dalle parti, né risulta eventualmente allegato un eventuale ipotetico vizio del consenso nella determinazione del convenuto trattamento sanzionatorio. Né, infine, risulta ravvisabile alcuna illegalità nella pena nei termini convenuti. 6.2.3. In terzo luogo, quanto alla contestata applicazione in primo grado delle misure di cui all'art. 85 d.P.R. 309 cit., l'avvenuta applicazione della pena siccome concordata ha comportato la rinuncia a far valere ogni ulteriore motivo di censura, proprio in virtù della richiamata norma di cui all'art. 599-bis cit., dal momento che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi appunto l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114). 6.2.3.1. In ogni caso, quanto alle ulteriori pronunce accessorie, la Corte territoriale ha invece correttamente revocato le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, ancorché siffatto profilo non fosse stato previsto nell'accordo tra le parti (cfr., quanto ai poteri in specie esercitabili dal giudice d'appello, Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806). 7. La complessiva infondatezza dei motivi d'impugnazione non può che comportare il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa
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