CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 01358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricor [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza il 30 luglio 2021 ha rigettato l'istanza di rie proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di sequestro prewntivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente emesso dal GIP del [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2021 in relazione ai delitti di cui agli art. 81 cod. pen., 3 e 4 ilgs 74/2000 ipotizzati in relazione ad una frode carosello effettuata mediante false lelt ,:.re di intenti. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione trami :e il 3' oprio difensore di fiducia, deducendo le censure di seguito enunciate. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vi7io cfi motivazione, lamentando che i giudici del riesame avrebbero omesso di consicerare elementi decisivi per l'accertamento del fatto. In particolare, assume che il Tribunale avrebbe erroneamente afferrr etc) che la disciplina introdotta dal decreto legge 34/2019 non sarebbe applicabile al ca3o concreto perché le lettere d'intenti, prodotte da altra società e relative alla vicenda ir quEs ione, riguardavano anni precedenti a quelli di entrata in vigore del decreto e che tale argomentazione, tuttavia, risulterebbe errata, in quanto la società del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] assolto in ogni caso all'adempimento fiscale imposto dalla legge. Aggiunge che il Tribunale, muovendo dal presupposto che la falsità della d:chiai a zione di intenti fosse nota all'indagato, rimprovera a questi di non avere eseguito le dcv ,:-rose verifiche che l'avrebbero esonerato da responsabilità, senza però considerare 'a cen-alità rivestita dall'emittente della dichiarazione di intenti ed opinando che la falsità iella s essa dovesse essere nota al cedente al momento dell'operazione, senza tuttavia o1fr re a cuna giustificazione argomentativa ed assumendo soltanto che la mancanza di a pcertamenti evidenzierebbe consapevolezza e coinvolgimento nella vicenda. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Lordinanza impugnata, dopo aver dato atto degli esiti delle complesse ,ndagir che avevano portato, tra l'altro, al sequestro oggetto di riesame, offre contezza cell'ir: otes accusatoria ed, in particolare, della falsità della lettera di intenti utilizzata nel ca: o spe'lfico, che risultava emessa da una società da poco costituita e che pertanto non Dcte‘ e aver conseguito all'epoca dei fatti, un "plafond" per poter operare acquisti in E ()speri :ione d'imposta. Il Tribunale osserva anche, con riferimento alla posizione dell'odiernc icor ente, all'epoca legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, ci e c Jesti, avvalendosi di diverse lettere di intenti provenienti da altra società, aveva, da un lato, consentito l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto da parte cel a sr . zietà predetta emettendo fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per un imponihle di euro 1.102.950 e, dall'altro, aveva indicato nella dichiarazione IVA presentata il 3C aprile 2019, per l'anno 2018, elementi attivi imponibili (euro 5.063.918) per un ainnic:ntare superiore a quello effettivo (euro 6.166.868) per un importo superiore al 10% dell arnrr °Mare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (volume di affari di euro ed un'IVA evasa pari ad euro 242.648. Nell'ordinanza viene anche dato atto delle prospettazioni difensive le quali, in sos .:anza, evidenziavano la insufficienza degli elementi raccolti a sostenere l'ipotesi accusa tcria t n nuto conto della trasmissione della lettera di intenti all'Agenzia delle Entrate e della rid esta valutazione di affidabilità ad una società di rating la quale aveva formulato un gii,dizio positivo sul cliente, oltre al fatto che non sarebbe emerso alcun elemento cepa: e accreditare l'ipotesi di un previo accordo con la società che aveva emesso la dici iaraz ione di intenti, dal momento che la stessa normativa fiscale, nel prevedere l'obbligo di t'asm s ione della lettera di intenti in capo al cedente, attribuisce all'Agenzia delle Entrate il corr pito di verificare l'esistenza dei presupposti per assumere la qualifica di esportatore abitJale e del plafond, senza che possa imputarsi al cessionario della lettera di intenti, pri'fo di riezz adeguati, alcun onere in tal senso. Fatta tale premessa, il Tribunale evidenzia l'infondatezza delle censure, ris X ndeildo tutte le questioni prospettate, ponendo poi in evidenza alcuni dati fattuali ritenuti ril ?NE ril i. In particolare, i giudici del riesame osservavano come la società che aveva rilascinto la dichiarazione di intenti era operante solo da pochi mesi (in ogni caso, da meno di 12 uv :si) e non aveva effettuato operazioni di cessione all'estero, non possedendo dunqL e i n?r uisiti necessari per il riconoscimento dello status di esportatore abituale. Non poteva nel pure disporre di un plafond IVA, risultando quindi evidente la falsità di quanto att ?statg nella dichiarazione di intenti. Il Tribunale, inoltre, fornisce anche indicazioni circa la sussistenza dell'elen'ento psicologico in capo al ricorrente, il quale non aveva proceduto ad alcuna verifica. I giudici del riesame osservano infatti che, nel caso di specie, una verifi3e risi lave doverosa, dal momento che non vi erano stati pregressi rapporti tra i due soggeti i econi: ,mic: e che il ricorrente si era limitato a riscontrare l'adempimento da parte del cliente dell'A blige di trasmissione telematica, senza procedere all'assunzione di informazioni faciln - ente accessibili a chiunque ed in grado di evidenziare immediatamente la falsità ielle bA -tere d'intenti, dal momento che una semplice visura camerale avrebbe consentito li ac -.,tare che la ditta non era neppure iscritta alla camera di commercio ed era quinci prvi dei requisiti legge. Il Tribunale prende anche in considerazione il controllo effettuato dalla società di r rilevando che gli esiti del monitoraggio recano una data successiva a quella iella lAtera d'intenti e delle fatture emesse in regime di sospensione IVA e che la va ulazio .,e di solvibilità e rischio finanziario affidata alla società aveva natura del tutto eteropnee, nor; assimilabile alla verifica dei presupposti per il riconoscimento della qualifica di e:;poratore abituale. A fronte di tali articolate considerazioni, come sopra sinteticamente rias.,surite., il ricorso si dilunga dapprima nel richiamare principi generali e, successivamente, nel cri ., care il provvedimento impugnato attraverso la estrapolazione di singole frasi dalle qt., ali si r. --iene emergerebbero il vizio di motivazione e la violazione di legge denunciati. 3. Osserva il Collegio che tali modalità di prospettazione delle censire risi ltano inammissibili, non soltanto perché non si confrontano compiutamente cc , i le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato, ma anche perché la Estrazic ie di singoli brani della motivazione priva di ogni senso logico il percorso argomentati\ o ;;Eiguitc dal giudice nel provvedimento. Deve inoltre osservarsi che il motivo di ricorso, pur formalmente deriiincianco mancanza di motivazione e la violazione di legge, si risolve, in realtà, in una cen: ura i i I atto, prendendo in considerazione elementi fattuali apprezzati nel giudizio di riesam e ci nor possono essere valutati in questa sede di legittimità. Non si ravvisa, inoltre, alcuna assenza di motivazione nel senso denunciat) n ri, Drso configurandosi invece le censure, peraltro generiche, come riferibili ai motivi di zui 606, lett. e), cod. proc. pen. non proponibili avverso l'ordinanza emessa in sede Ci riesaine d, provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo). Occorre infine considerare che, come emerge dal ricorso e dall'ordinanza impugn, ta, le censure vertono, in particolare, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo leI leato, sostanzialmente assumendo che l'indagato non fosse consapevole della falsità della làttera di intenti e che avesse effettuato ogni necessaria verifica sulla società che l'aveva E mesa. Deve pertanto ricordarsi come si sia ripetutamente affermato, a tale propm,ito, he il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza cell il: tesi accusatoria secondo il parametro del fumus del reato può riguardare anchE I eveNuale difetto dell'elemento soggettivo, ma solo se di immediato rilievo (Sez. 6, n. 615 del 6/2/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, (dep. 2009), 1:3?dirw, Rv. 242650; Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521; Sez. 1, n. 2173 de 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile .007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissioile E allei declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, n( iChé quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equita Uveiri . ente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ::.pese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle errmende.