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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25210/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza di annullamento del 6 dicembre 2019, n. 13773 — 2020, a carico di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza della medesima Corte territoriale, del 25 ottobre 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge falI., ìn anni uno con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.

Ritenuto che il motivo proposto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, ultimo comma, legge fall., 37, 133 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., per mancanza di motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari) devolve doglianza inammissibile in quanto relativa al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale ha giustificato con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo.

Considerato, infatti, che la sentenza rescindente, aveva richiamato, di ufficio, la pronuncia della Corte Cost. n. 32 del 2018, nonché quella delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. perì. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta.

Rilevato che a tale principio di diritto, il giudice del rinvio sì è attenuto (cfr. pag. 2 della sentenza) ancorando la durata delle pene accessorie fallimentari, come rideterminata, alla gravità della condotta, alla capacità a delinquere del ricorrente, alla sua condotta precedentemente posta in essere, in relazione alla sua attività di imprenditore, concernente l'omesso versamento di ritenute previdenziali, pur se le relativa a fatto che risulta, successivamente, depenalizzato, sicché la rivalutazione richiesta da parte della difesa risulta inammissibile in quanto versata in fatto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensoire--- Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza di annullamento del 6 dicembre 2019, n. 13773 — 2020, a carico di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza della medesima Corte territoriale, del 25 ottobre 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, legge falI., ìn anni uno con conferma, nel resto, della sentenza impugnata. Ritenuto che il motivo proposto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, ultimo comma, legge fall., 37, 133 cod. pen., 125 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., per mancanza di motivazione circa la durata delle pene accessorie fallimentari) devolve doglianza inammissibile in quanto relativa al trattamento sanzionatorio, che la Corte territoriale ha giustificato con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo. Considerato, infatti, che la sentenza rescindente, aveva richiamato, di ufficio, la pronuncia della Corte Cost. n. 32 del 2018, nonché quella delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. perì. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta. Rilevato che a tale principio di diritto, il giudice del rinvio sì è attenuto (cfr. pag. 2 della sentenza) ancorando la durata delle pene accessorie fallimentari, come rideterminata, alla gravità della condotta, alla capacità a delinquere del ricorrente, alla sua condotta precedentemente posta in essere, in relazione alla sua attività di imprenditore, concernente l'omesso versamento di ritenute previdenziali, pur se le relativa a fatto che risulta, successivamente, depenalizzato, sicché la rivalutazione richiesta da parte della difesa risulta inammissibile in quanto versata in fatto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensoire--- Il
Sentenza Cassazione n. 25210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris