CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 13879/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che i giudici di merito, con motivazione corretta, logica ed esaustiva, hanno dato conto della legittimità e non arbitrarietà dell'operato dei pubblici ufficiali, nonché dell'integrazione - alla luce delle risultanze probatorie - di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (cfr. sent. primo grado pp. 3 e 4 e sent. appello p. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09