CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette74~4 \ 'te le conclusioni de PG \ Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione in relazione ai fatti di rapina oggetto di quattro sentenze di condanna, alcune pronunciate in esito a giudizio abbreviato e una, la sentenza del 9 febbraio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta delle parti di applicazione di pena. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, ai fini del riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato e altro oggetto di sentenza di patteggiamento, il reato più grave va individuato confrontando la pena irrogata nel giudizio abbreviato, tenuto conto anche della riduzione per il rito, e la pena determinata in sede di patteggiamento senza, però, che, in tale ultimo caso, sia presa in considerazione la concordata riduzione di pena. Ciò perché la richiesta di continuazione comporta la caducazione dell'accordo sulla pena. L'unico limite che opera in sede esecutiva è che non sia applicata per il reato satellite una pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. 1.1. Tanto premesso, ha individuato la pena più grave in quella irrogata con sentenza della Corte di appello di Firenze, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2019, pari ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; ha poi operato lo scioglimento del cumulo e ha rideterminato la pena complessiva da infliggere per tutti i reati, assumendo come pena base quella applicata con la indicata sentenza. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, in relazione al reato oggetto della condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 9 febbraio 2016, un aumento per la continuazione sulla pena per il reato più grave superiore alla pena irrogata in sede di cognizione. Ha poi operato gli aumenti per gli altri reati senza premurarsi di verificare se siano stati oggetto di decisioni assunte all'esito di giudizi abbreviati, come è invece avvenuto per alcuni di essi. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.• Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il giudice dell'esecuzione ha motivato in modo inadeguato e carente. Non è dato comprendere dalla lettura della ordinanza impugnata quale sia stato il criterio di computo degli aumenti per i reati-satellite, se la pena indicata come più grave sia invero una pena già determinata per continuazione tra reati oggetto di una stessa sentenza, e se, in effetti, come sostenuto dal ricorrente, nella determinazione degli aumenti abbia trascurato di operare la diminuzione per il rito abbreviato. 3. In premessa ha richiamato un principio di diritto, per l'individuazione della pena più grave nel caso in cui ricorrano sentenze di patteggiamento, che, seppur sostenuto in alcune pronunce, è stato da ultimo smentito da altre decisioni, che si sono poste in consapevole contrasto. Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Rv. 280643, ha affermato che "in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito. (In motivazione la Corte ha aggiunto che analogo criterio deve essere applicato anche nel caso in cui i reati satellite oggetto della sentenza di patteggiamento risultino, a loro volta, già unificati sotto il vincolo della continuazione, specificando che, in tal caso, l'aumento per il reato che in fase di cognizione era stato considerato più grave va commisurato, non alla pena stabilita come originaria base di calcolo, ma a quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportata per il rito)" - v., ancora dopo, Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Rv. 281679, secondo cui "in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito".Risulta così superato il contrario orientamento per il quale "ai fini del riconoscimento della continuazione tra un reato più grave giudicato con rito ordinario ed un reato-satellite oggetto di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il giudice, nel determinare l'aumento di pena per quest'ultimo, non deve applicare la riduzione di pena prevista dal comma 1 del predetto articolo, atteso che la richiesta di rideterminazione della pena, formulata in sede di cognizione o in executivis, comporta la caducazione dell'intero pregresso accordo sul reato-satellite, ferma restando la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen. e di non applicare per il reato- satellite una frazione di pena superiore a quella irrogata dal giudice della cognizione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale caso non è assimilabile a quello della continuazione tra reati separatamente giudicati con rito ordinario e con rito abbreviato, atteso che in relazione al rito abbreviato è prevista una riduzione di pena fissa applicabile ope legis)" - Sez. 1, n. 12136 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 275056; v., anche, Sez. 5, n. 6789 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278741 -. 4. In ogni caso, al di là dell'affermazione di principio contenuta nell'ordinanza impugnata, il giudice non ha dato conto di quale criterio si sia in concreto giovato sia per la individuazione della pena più grave che per la determinazione degli aumenti di continuazione. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, al fine di porre rimedio alle carenze di motivazione prima indicate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale