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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37492/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] presso il TRIBUNALE DI CATANZAROavverso l'ordinanza n. 675/21 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME CATANZAROnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la discussione orale tra le parti; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della DDA di Catanzaro ricorre contro l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame della stessa città, in accoglimento della richiesta dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro a suo carico e ne ha ordinato la liberazione, in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p., rappresentata, in particolare, dalla "locale" di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.

2. Il Tribunale, nello specifico, riteneva che gli elementi prospettati integrassero una contiguità compiacente, vicinanza e disponibilità da parte del Talarico alla consorteria mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non una situazione inquadrabile come partecipazione alla stessa, intendendosi per tale l'inserimento stabile ed organico in essa, implicante un ruolo dinamico e funzionale in cui il partecipante è a permanente disposizione dell'ente per il perseguimento dei fini criminosi.

3. Secondo l'ordinanza impugnata, i Pm, per provare i gravi indizi del reato, avevano sottoposto all'attenzione del Gip una serie di fatti, ed in particolare: - la partecipazione di Talarico ad un incontro in data 12.2.2019 con Sirelli presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in Guardavalle - la partecipazione di Talarico ad un incontro tra la famiglia Iozzo e [OSCURATO:PERSONA] in occasione della festa della Madonna delle Grazie - la partecipazione degli Iozzo al matrimonio del Talarico - la presenza di Talarico al pranzo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso un ristorante di Catanzaro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la presenza di Talarico al funerale di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Pietro e padre di Mario, insieme al Sirelli - la presenza di Talarico su una vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], insieme a quest'ultimo ed al Sirelli, pochi minuti dopo che Scerbo aveva incontrato un soggetto sottoposto ad usura dallo stesso.

La presenza era stata rilevata da un controllo dei Carabinieri che monitoravano l'incontro nell'ambito di accertamenti sull'usura, e portava a rinvenire 600 euro in possesso del Talarico, mentre 900 erano rinvenuti allo Scerbo e 400 al Sirelli - il contenuto delle conversazioni intercettate - il fatto che il Sirelli effettuasse interventi nella gestione delle società del Talarico. 3.1.

Peraltro, ad avviso del provvedimento oggetto di impugnazione, l'incontro del febbraio 2019 non è indicativo della partecipazione del Talarico all'organizzazione, perché lo stesso - che riguardava un problema tra Sirelli ed un soggetto di nome Corea che, verosimilmente vittima di usura, doveva recuperare un assegno dopo avere pagato il suo debito -, sarebbe avvenuto senza che il Talarico fosse a conoscenza del coinvolgimento o dell'interesse in esso degli Scerbo, non avendo egli incontrato alcuno di essi e non essendo essi presenti.

Secondo il riesame, la partecipazione di Talarico era rivelatrice della consapevolezza di quest'ultimo di un rapporto di usura tra Sirelli e Corea, ma non di altro.

3.2. La partecipazione di Talarico all'incontro in occasione della festa della Madonna delle Grazie tra gli Tozzo e gli Scerbo sarebbe stata di minimo rilievo, di mero accompagnatore, non essendovi prova di un suo ruolo attivo.

3.3. La partecipazione al pranzo presso il ristorante di Catanzaro veniva giudicato dal Riesame di rilevanza neutra, per mancanza di conoscenza del contenuto dei dialoghi intercorsi tra i commensali.

3.4. La sua presenza a bordo della vettura con [OSCURATO:PERSONA] e Sirelli dopo l'incontro con la vittima di usura dello Scerbo veniva giudicata come rivelatrice tutt'al più del concorso nell'usura stessa.

3.5. Le conversazioni tra Talarico e Sirelli venivano giudicate rivelatrici della consapevolezza da parte di Talarico dell'esistenza di una consorteria mafiosa in [OSCURATO:PERSONA] di Cutro facente capo alle famiglie Mannolo e Scerbo, ma non della sua partecipazione in essa.

3.6. Il coinvolgimento di Sirelli nelle attività imprenditoriali di Talarico veniva ritenuto elemento neutro, non riconducibile al gruppo mafioso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro.

3.7. Anche il fatto che Sirelli avesse manifestato al Talarico al possibilità di impiegare risorse illecite nelle attività imprenditoriali era ritenuto indicativo di reati, ma diversi dalla partecipazione ad associazione mafiosa.

Infine, il Riesame escludeva la partecipazione di Talarico in due vicende, relative a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.8. In conclusione, riteneva il Talarico vicino ad esponenti della consorteria mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, in particolare al Sirelli, ma senza ravvisare la sua partecipazione in essa.

4. Ricorrono i Pm della DDA di Catanzaro deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) c.p.p. e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett b) c.p.p.

5. Con il primo motivo lamentano l'esame parcellizzato dei singoli episodi da parte del Riesame e l'omesso esame di alcuni elementi fattuali ritenuti rilevanti.

5.1. Sull'incontro del febbraio 2019 lamentano che il Tribunale non ha considerato che l'incontro era a casa di [OSCURATO:PERSONA], appartenente a famiglia mafiosa, e che al pranzo dovevano partecipare esponenti della famiglia Scerbo, sebbene essi abbiano all'ultimo annullato la loro partecipazione, cosicché l'incontro si configurava come un vero "summit" mafioso. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incaricato di organizzare un incontro in tale occasione con il Corea per risolvere il problema dell'assegno da riferire a terzi. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi preso in considerazione tutti questi elementi.5.2.

Lamentano poi, in relazione all'incontro della Madonna delle Grazie ed al pranzo nel ristorante di Catanzaro, che l'interpretazione data dal Riesame secondo cui si tratta di fatti neutri perché non è noto cosa si siano detti i partecipanti in tali occasioni, è riduttiva e non tiene conto del fatto che il Talarico era il punto di contatto tra famiglie mafiose diverse, come dimostrato da altri fatti.

5.3. [OSCURATO:PERSONA] poi non avrebbe considerato che il Talarico è stato protagonista di un incontro tra esponenti delle famiglie mafiose Tozzo e Scerbo, accompagnando [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele presso un'abitazione degli Scerbo.

5.4. Ancora, sarebbe stata omessa un'altra conversazione in cui Sirelli, appreso dell'apertura di un nuovo ristorante a Catanzaro, informava Talarico, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che vi sarebbero andati insieme per imporre la loro presenza criminosa prima che ciò facessero altre cosche.

5.5. Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato l'episodio della intimidazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] posta in essere da Sirelli su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] perché Bianco non pagava i canoni di locazione di un locale di proprietà del cugino di Bertucci.

In tale occasione, alla visita presso il Bianco da parte di Sirelli era presente anche Talarico. 5.6.

Ugualmente il Riesame avrebbe errato nel valutare l'episodio di Castaldo, perché anche in tale occasione all'intimidazione mafiosa era presente Talarico con Sirelli.

5.7. Ancora, il Riesame non avrebbe valutato che Talarico era intestatario fittizio di vetture nella disponibilità del Sirelli, e che quest'ultimo non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi, cosicchè la sua partecipazione ad attività delle società di Talarico non poteva essere stata effettuata con denaro proprio e lecito.

Sarebbe, pertanto, illogica la motivazione del Riesame che ha sminuito tali interventi ad attività individuali del Sirelli.

5.8. Infine, il Riesame non avrebbe valutato le conversazioni in cui Sirelli, dopo l'inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con la giustizia, aveva messo al corrente Talarico della situazione.

6. Sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p., i Pm ricorrenti lamentano che, proprio alla luce degli elementi sopra indicati e di quelli considerati dallo stesso Riesame, si sarebbero dovuti riconoscere i requisiti della partecipazione come enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.

7. Il sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, le cui conclusioni sono state ribadite nella discussione orale in udienza, in cui ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza.

8. Il ricorso è inammissibile.9.

Gli elementi che il ricorso adduce per sostenere l'esistenza della partecipazione sono, infatti, sono tutti di fatto, per cui, se sorretti da adeguata e logica motivazione, non sindacabili in questa sede.

9.1. In casi analoghi, quando si è trattato, per esempio, di valutare la rilevanza, ai fini della partecipazione a consorteria mafiosa, della assegnazione c.d.

"dote di 'ndrangheta", questa Corte (sez. 1, n. 35775 del 20/11/2020, Rv. 280094 - 01) ha ritenuto che l'individuazione di tale evento, concernente lo "status" di un affiliato ad una consorteria 'ndranghetista, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che, ove sorretta da una motivazione esente da vizi logici o motivazionali, non è sindacabile in sede di legittimità.

9.2. Certo, nel caso di specie l'omesso esame delle questioni di fatto viene prospettato sotto il profilo della motivazione illogica o contraddittoria o carente; tuttavia sempre questa Corte (sez. 5, n. 19318 del 20/1/2021, Rv. 281105 - 01) ha chiarito che il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento.

9.3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, invece, a stretto rigore, non presenta una simile frattura o contraddittorietà.

Semplicemente, fornisce un'interpretazione dei vari elementi di fatto diversa da quella prospettata dal Pm procedente, cosicché il ricorso a questa Corte si sostanzia nel riproporre una diversa interpretazione degli stessi fatti.

9.4. Anche sotto l'eventuale profilo del travisamento della prova il ricorso non può essere accolto, atteso che questo è concetto ben preciso che nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, tra le altre, sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758-01) è stato definito nei termini secondo i quali esso deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

9.5. Anche l'omessa considerazione di alcuni fatti denunciata in ricorso (in particolare il fatto che il Talarico avesse accompagnato esponenti di una consorteria mafiosa ad incontri con un altro gruppo), pertanto, o integra un errore decisivo oppure si traduce in un sindacato sulla valutazione delle prove inammissibile in questa sede, e nel caso di specie si ritiene che non ricorra la prima ipotesi perché i fatti che il Riesame avrebbe omesso non appaiono comunque da soli idonei a far ritenere manifestamente erroneo, tenuto anche conto che allo stato ci si trova in fase cautelare, il giudizio del Riesame come espresso nella motivazione del provvedimento impugnato.

10. Il ricorso si traduce, quindi, in sostanza, nella richiesta di rivalutazione degli elementi probatori e sez. 6, n. 22253 del 7/7/2020, n.m., ha chiarito al riguardo che: "va ribadito che non è consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinato in sede di merito, sollecitandone un nuovo esame attraverso evocati vizi della motivazione che in realtà surrettiziamente mirano ad una diversa e alternativa valutazione del compendio di riferimento.

11. In questo modo, infatti, si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove ciò non è consentito, nemmeno quando si cerchi di pervenire a detto risultato eccependo, come nella specie, un asserito travisamento della prova, posto a fondamento, implicitamente, anche della contestata configurabilità del reato ascritto al ricorrente.

12. Sotto quest'ultimo versante è stato recentemente ribadito (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto), che il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).

Non costituisce dunque il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento".

13. In questo senso, l'ordinanza impugnata non ha affermato principi di diritto contrari a quelli elaborati da questa Corte, compiuto affermazioni illogiche o contraddittorie o evidenziato errori come quelli sopra indicati; soltanto ha ritenuto, in base agli elementi di fatto, che non ricorressero gli elementi per ravvisare la condotta di partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, non avendo ravvisato lo stabile inserimento e la messa a disposizione permanente in essa.14.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché censura l'interpretazione di elementi di fatto non sindacabili in questa sede, senza che sussistano gli elementi per dedurre da tale interpretazione gli elementi del vizio motivazionale.

P.Q.M. dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] presso il TRIBUNALE DI CATANZAROavverso l'ordinanza n. 675/21 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME CATANZAROnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la discussione orale tra le parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della DDA di Catanzaro ricorre contro l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame della stessa città, in accoglimento della richiesta dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro a suo carico e ne ha ordinato la liberazione, in relazione al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p., rappresentata, in particolare, dalla "locale" di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. 2. Il Tribunale, nello specifico, riteneva che gli elementi prospettati integrassero una contiguità compiacente, vicinanza e disponibilità da parte del Talarico alla consorteria mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non una situazione inquadrabile come partecipazione alla stessa, intendendosi per tale l'inserimento stabile ed organico in essa, implicante un ruolo dinamico e funzionale in cui il partecipante è a permanente disposizione dell'ente per il perseguimento dei fini criminosi. 3. Secondo l'ordinanza impugnata, i Pm, per provare i gravi indizi del reato, avevano sottoposto all'attenzione del Gip una serie di fatti, ed in particolare: - la partecipazione di Talarico ad un incontro in data 12.2.2019 con Sirelli presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in Guardavalle - la partecipazione di Talarico ad un incontro tra la famiglia Iozzo e [OSCURATO:PERSONA] in occasione della festa della Madonna delle Grazie - la partecipazione degli Iozzo al matrimonio del Talarico - la presenza di Talarico al pranzo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso un ristorante di Catanzaro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la presenza di Talarico al funerale di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Pietro e padre di Mario, insieme al Sirelli - la presenza di Talarico su una vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], insieme a quest'ultimo ed al Sirelli, pochi minuti dopo che Scerbo aveva incontrato un soggetto sottoposto ad usura dallo stesso. La presenza era stata rilevata da un controllo dei Carabinieri che monitoravano l'incontro nell'ambito di accertamenti sull'usura, e portava a rinvenire 600 euro in possesso del Talarico, mentre 900 erano rinvenuti allo Scerbo e 400 al Sirelli - il contenuto delle conversazioni intercettate - il fatto che il Sirelli effettuasse interventi nella gestione delle società del Talarico. 3.1. Peraltro, ad avviso del provvedimento oggetto di impugnazione, l'incontro del febbraio 2019 non è indicativo della partecipazione del Talarico all'organizzazione, perché lo stesso - che riguardava un problema tra Sirelli ed un soggetto di nome Corea che, verosimilmente vittima di usura, doveva recuperare un assegno dopo avere pagato il suo debito -, sarebbe avvenuto senza che il Talarico fosse a conoscenza del coinvolgimento o dell'interesse in esso degli Scerbo, non avendo egli incontrato alcuno di essi e non essendo essi presenti. Secondo il riesame, la partecipazione di Talarico era rivelatrice della consapevolezza di quest'ultimo di un rapporto di usura tra Sirelli e Corea, ma non di altro. 3.2. La partecipazione di Talarico all'incontro in occasione della festa della Madonna delle Grazie tra gli Tozzo e gli Scerbo sarebbe stata di minimo rilievo, di mero accompagnatore, non essendovi prova di un suo ruolo attivo. 3.3. La partecipazione al pranzo presso il ristorante di Catanzaro veniva giudicato dal Riesame di rilevanza neutra, per mancanza di conoscenza del contenuto dei dialoghi intercorsi tra i commensali. 3.4. La sua presenza a bordo della vettura con [OSCURATO:PERSONA] e Sirelli dopo l'incontro con la vittima di usura dello Scerbo veniva giudicata come rivelatrice tutt'al più del concorso nell'usura stessa. 3.5. Le conversazioni tra Talarico e Sirelli venivano giudicate rivelatrici della consapevolezza da parte di Talarico dell'esistenza di una consorteria mafiosa in [OSCURATO:PERSONA] di Cutro facente capo alle famiglie Mannolo e Scerbo, ma non della sua partecipazione in essa. 3.6. Il coinvolgimento di Sirelli nelle attività imprenditoriali di Talarico veniva ritenuto elemento neutro, non riconducibile al gruppo mafioso di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro. 3.7. Anche il fatto che Sirelli avesse manifestato al Talarico al possibilità di impiegare risorse illecite nelle attività imprenditoriali era ritenuto indicativo di reati, ma diversi dalla partecipazione ad associazione mafiosa. Infine, il Riesame escludeva la partecipazione di Talarico in due vicende, relative a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.8. In conclusione, riteneva il Talarico vicino ad esponenti della consorteria mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, in particolare al Sirelli, ma senza ravvisare la sua partecipazione in essa. 4. Ricorrono i Pm della DDA di Catanzaro deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) c.p.p. e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett b) c.p.p. 5. Con il primo motivo lamentano l'esame parcellizzato dei singoli episodi da parte del Riesame e l'omesso esame di alcuni elementi fattuali ritenuti rilevanti. 5.1. Sull'incontro del febbraio 2019 lamentano che il Tribunale non ha considerato che l'incontro era a casa di [OSCURATO:PERSONA], appartenente a famiglia mafiosa, e che al pranzo dovevano partecipare esponenti della famiglia Scerbo, sebbene essi abbiano all'ultimo annullato la loro partecipazione, cosicché l'incontro si configurava come un vero "summit" mafioso. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato incaricato di organizzare un incontro in tale occasione con il Corea per risolvere il problema dell'assegno da riferire a terzi. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi preso in considerazione tutti questi elementi.5.2. Lamentano poi, in relazione all'incontro della Madonna delle Grazie ed al pranzo nel ristorante di Catanzaro, che l'interpretazione data dal Riesame secondo cui si tratta di fatti neutri perché non è noto cosa si siano detti i partecipanti in tali occasioni, è riduttiva e non tiene conto del fatto che il Talarico era il punto di contatto tra famiglie mafiose diverse, come dimostrato da altri fatti. 5.3. [OSCURATO:PERSONA] poi non avrebbe considerato che il Talarico è stato protagonista di un incontro tra esponenti delle famiglie mafiose Tozzo e Scerbo, accompagnando [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele presso un'abitazione degli Scerbo. 5.4. Ancora, sarebbe stata omessa un'altra conversazione in cui Sirelli, appreso dell'apertura di un nuovo ristorante a Catanzaro, informava Talarico, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che vi sarebbero andati insieme per imporre la loro presenza criminosa prima che ciò facessero altre cosche. 5.5. Ancora, il Tribunale non avrebbe considerato l'episodio della intimidazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] posta in essere da Sirelli su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] perché Bianco non pagava i canoni di locazione di un locale di proprietà del cugino di Bertucci. In tale occasione, alla visita presso il Bianco da parte di Sirelli era presente anche Talarico. 5.6. Ugualmente il Riesame avrebbe errato nel valutare l'episodio di Castaldo, perché anche in tale occasione all'intimidazione mafiosa era presente Talarico con Sirelli. 5.7. Ancora, il Riesame non avrebbe valutato che Talarico era intestatario fittizio di vetture nella disponibilità del Sirelli, e che quest'ultimo non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi, cosicchè la sua partecipazione ad attività delle società di Talarico non poteva essere stata effettuata con denaro proprio e lecito. Sarebbe, pertanto, illogica la motivazione del Riesame che ha sminuito tali interventi ad attività individuali del Sirelli. 5.8. Infine, il Riesame non avrebbe valutato le conversazioni in cui Sirelli, dopo l'inizio della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con la giustizia, aveva messo al corrente Talarico della situazione. 6. Sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p., i Pm ricorrenti lamentano che, proprio alla luce degli elementi sopra indicati e di quelli considerati dallo stesso Riesame, si sarebbero dovuti riconoscere i requisiti della partecipazione come enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte. 7. Il sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, le cui conclusioni sono state ribadite nella discussione orale in udienza, in cui ha chiesto annullarsi con rinvio l'impugnata ordinanza. 8. Il ricorso è inammissibile.9. Gli elementi che il ricorso adduce per sostenere l'esistenza della partecipazione sono, infatti, sono tutti di fatto, per cui, se sorretti da adeguata e logica motivazione, non sindacabili in questa sede. 9.1. In casi analoghi, quando si è trattato, per esempio, di valutare la rilevanza, ai fini della partecipazione a consorteria mafiosa, della assegnazione c.d. "dote di 'ndrangheta", questa Corte (sez. 1, n. 35775 del 20/11/2020, Rv. 280094 - 01) ha ritenuto che l'individuazione di tale evento, concernente lo "status" di un affiliato ad una consorteria 'ndranghetista, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che, ove sorretta da una motivazione esente da vizi logici o motivazionali, non è sindacabile in sede di legittimità. 9.2. Certo, nel caso di specie l'omesso esame delle questioni di fatto viene prospettato sotto il profilo della motivazione illogica o contraddittoria o carente; tuttavia sempre questa Corte (sez. 5, n. 19318 del 20/1/2021, Rv. 281105 - 01) ha chiarito che il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. 9.3. La motivazione dell'ordinanza impugnata, invece, a stretto rigore, non presenta una simile frattura o contraddittorietà. Semplicemente, fornisce un'interpretazione dei vari elementi di fatto diversa da quella prospettata dal Pm procedente, cosicché il ricorso a questa Corte si sostanzia nel riproporre una diversa interpretazione degli stessi fatti. 9.4. Anche sotto l'eventuale profilo del travisamento della prova il ricorso non può essere accolto, atteso che questo è concetto ben preciso che nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, tra le altre, sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758-01) è stato definito nei termini secondo i quali esso deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. 9.5. Anche l'omessa considerazione di alcuni fatti denunciata in ricorso (in particolare il fatto che il Talarico avesse accompagnato esponenti di una consorteria mafiosa ad incontri con un altro gruppo), pertanto, o integra un errore decisivo oppure si traduce in un sindacato sulla valutazione delle prove inammissibile in questa sede, e nel caso di specie si ritiene che non ricorra la prima ipotesi perché i fatti che il Riesame avrebbe omesso non appaiono comunque da soli idonei a far ritenere manifestamente erroneo, tenuto anche conto che allo stato ci si trova in fase cautelare, il giudizio del Riesame come espresso nella motivazione del provvedimento impugnato. 10. Il ricorso si traduce, quindi, in sostanza, nella richiesta di rivalutazione degli elementi probatori e sez. 6, n. 22253 del 7/7/2020, n.m., ha chiarito al riguardo che: "va ribadito che non è consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinato in sede di merito, sollecitandone un nuovo esame attraverso evocati vizi della motivazione che in realtà surrettiziamente mirano ad una diversa e alternativa valutazione del compendio di riferimento. 11. In questo modo, infatti, si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove ciò non è consentito, nemmeno quando si cerchi di pervenire a detto risultato eccependo, come nella specie, un asserito travisamento della prova, posto a fondamento, implicitamente, anche della contestata configurabilità del reato ascritto al ricorrente. 12. Sotto quest'ultimo versante è stato recentemente ribadito (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto), che il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Non costituisce dunque il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento". 13. In questo senso, l'ordinanza impugnata non ha affermato principi di diritto contrari a quelli elaborati da questa Corte, compiuto affermazioni illogiche o contraddittorie o evidenziato errori come quelli sopra indicati; soltanto ha ritenuto, in base agli elementi di fatto, che non ricorressero gli elementi per ravvisare la condotta di partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, non avendo ravvisato lo stabile inserimento e la messa a disposizione permanente in essa.14. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché censura l'interpretazione di elementi di fatto non sindacabili in questa sede, senza che sussistano gli elementi per dedurre da tale interpretazione gli elementi del vizio motivazionale. P.Q.M. dichiara
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