CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 40967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAo avviso a If:211.4,~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10 aprile 2024, con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia applicava a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e.mesi sei di reclusione ed € 544,00 di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a Selvaggio, ai fini del giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto) ) i) UtAluivg t 01.04-I'd bele nv. egrfil n z-nis Per queste' ragioni, il riCorso neve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decise il 10 ottobre 2024. Il C , er stensore OV t D E [OSCURATO:PERSONA]