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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25082/2026

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alvatore Caradonna, in virtù di procura speciale in calce alricorso-ricorrente-controMinistero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipomafioso e dei reati intenzionali violenti, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 88/2024 depositatail 17/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20261.

Con ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] impugnata la sentenza n.88/2024 della Corte di appello di Palermo, la quale – in riformadell’ordinanza resa in primo grado dal Tribunale di Palermo – avevarigettato la domanda volta ad ottenere l’accesso al Fondo di rotazioneper le vittime dei reati di tipo mafioso, con riferimento alla somma dieuro 50.000, riconosciutagli a titolo di provvisionale nell’ambito di unprocedimento penale celebrato a carico di ulteriori imputati rispettoad altri già condannati.

Il ricorrente deduceva di essere stato vittimadi reiterate condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso e,costituitosi parte civile in distinti procedimenti penali instaurati neiconfronti dei diversi concorrenti nel reato, di avere ottenuto: 1) conuna prima sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, lacondanna di alcuni imputati al risarcimento del danno, quantificato ineuro 100.000, somma poi integralmente corrispostagli dal Fondo disolidarietà; 2) con una seconda sentenza, pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di altri coimputati, la liquidazione di unaprovvisionale pari ad euro

50.000. A seguito della domanda di accessoal Fondo anche per quest’ultima somma, il Comitato di solidarietà nedisponeva l’erogazione limitatamente alle spese legali, negandoinvece il pagamento della provvisionale, sul presupposto che essacostituiva duplicazione risarcitoria rispetto a quanto già corrisposto.

IlTribunale di Palermo, adito ex art. 702-bis c.p.c., accoglieva ladomanda del Todaro, riconoscendo il diritto all’integrale erogazioneanche della predetta somma.

Detta decisione veniva tuttaviariformata dalla Corte di appello, la quale, valorizzando l’unicità delfatto di reato e del danno e richiamando i principi in tema diresponsabilità solidale tra condebitori, escludeva la possibilità di unulteriore indennizzo.

Avverso tale decisione, il Todaro proponevaricorso per cassazione, articolato in due motivi.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20262.

Il Ministero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime deireati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti - resisteva nel giudizio,costituendosi con il deposito di un controricorso.3.

Il ricorrente ha depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt.4 e 6 della l. n. 512 del 1999, censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto legittimo l’operato della [OSCURATO:PERSONA], la quale, invece, aveva esercitato un potere divalutazione discrezionale non previsto dalla legge.

Secondo ilricorrente, la disciplina del Fondo di solidarietà configura in capoall’avente diritto una posizione di diritto soggettivo pieno, sicché ilComitato è tenuto a verificare esclusivamente la sussistenza deipresupposti formali di accesso – consistenti, in particolare,nell’esistenza di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento– senza poter procedere ad alcun riesame delle statuizioni del giudicepenale né del quantum liquidato.

Contesta, pertanto, alla Corteterritoriale di avere erroneamente avallato un’indebita attività dirivalutazione del fatto e del danno da parte della P.A., in contrastocon il dato normativo e con i consolidati orientamenti dellagiurisprudenza di legittimità.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt.187 c.p., 2055, 1292, 1306 e 2909 c.c., contestando l’assunto dellaCorte di appello circa l’unicità del fatto e del danno nonché laconseguente configurabilità di una duplicità risarcitoria.

In particolare,il Todaro sostiene che le due sentenze penali poste a fondamento dellesue pretese riguardano condotte autonome, poste in essere daNumero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/2026soggetti diversi e caratterizzate da distinti ruoli – esecutori emandanti – con conseguente legittimità di una separata valutazionedel pregiudizio e di una autonoma liquidazione delle relative posterisarcitorie.

La Corte territoriale ha, invece, erroneamente assimilatotali vicende, ritenendo sussistente un unico fatto generatore di ununico danno.3.

Il ricorrente ha inoltre contestato l’applicazione dei principi in tema diresponsabilità solidale, osservando che, nei casi di specie, lecondanne sono state pronunciate all’esito di procedimenti distinti enei confronti di soggetti diversi, con la conseguenza che non puòestendersi automaticamente tra tutti i corresponsabili un vincolo disolidarietà tale da escludere la possibilità di plurime liquidazioni.

Né,per altro verso, sarebbe corretta l’applicazione dell’art. 1306 c.c.,che, comunque, le diverse sentenze penali non sono reciprocamenteopponibili quando hanno ad oggetto condotte autonome.4.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come la tesi accolta dalla Cortedi appello conduce a risultati contraddittori, poiché, postulandol’integrale ristoro del danno già con la prima sentenza, finisce persvuotare di contenuto la successiva pronuncia di condanna e larelativa attribuzione della provvisionale.5.

I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente,risultando infondati sotto il profilo della violazione di legge einammissibili in quanto diretti indebitamente ad un nuovoaccertamento di merito della verifica delle condizioni stabilite dallalegge per il diritto di accesso al Fondo, compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal giudice di appello con il rigetto della domanda,valutando positivamente l’operato della pubblica amministrazionemedesima.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20266.

Appare opportuno richiamare preliminarmente l’orientamento piùrecente della Suprema Corte, la quale ha affermato che “in tema dimafioso, qualora, a seguito di pronunce in distinti giudizi penali, piùcorresponsabili dello stesso reato siano stati condannati, in favoredelle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo,l'obbligazione del Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrispondenecessariamente alla somma di tali provvisionali, dovendosiprocedere a una valutazione caso per caso del pregiudizioconcretamente considerato dall'uno e dall'altro giudice penale nellarelativa quantificazione, onde verificare se il secondo giudicante, nellaconsapevolezza della prima condanna, ha inteso compiere una nuovavalutazione complessiva del pregiudizio, come provato allo stato deglipreceduta da altra sentenza della stessa Suprema Corte, la quale haaffermato che “Le vittime dei reati di tipo mafioso, in caso di pluralitàdi condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso inconcorso da più persone, hanno diritto ad un'unica prestazione delobbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cuiall'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria efonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fontenella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera diuno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti” (Cass. Sez.3, n. 18127 del 2.7.2024; in senso conf.

Cass. Sez. 3, n. 29890 del12.11.2025).7.

L’orientamento della Suprema Corte appare da condividere atteso chenon sussistono motivi per discostarsi da esso.

In presenza di unapluralità di titoli giudiziali, formatisi all’esito di distinti procedimentipenali e relativi al medesimo contesto fattuale, secondo quanto giàNumero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/2026statuito da questa Corte, la verifica della debenza dell’elargizione daparte del Fondo non può risolversi in una automatica sommatoria dellesomme liquidate, ma richiede l’accertamento della effettiva portatadelle statuizioni risarcitorie contenute nelle diverse pronunce, al finedi stabilire se esse abbiano ad oggetto poste tra loro cumulativeovvero se una di esse abbia già esaurito, in tutto o in parte, il ristorodel pregiudizio derivante dal fatto illecito.

Quanto detto è giàsufficiente per affermare la infondatezza della impugnazione nellaparte in cui invoca un intervento del Fondo connesso alla pluralità dititoli, senza alcuna considerazione della unicità del danno e dandoerroneamente rilevanza alle differenti condotte “qualitative” deisoggetti condannati.

L’accertamento da compiersi, tuttavia, nonimplica l’esercizio di un potere discrezionale in senso proprio, ma sitraduce in una attività di interpretazione del contenuto dei titoligiudiziali, che non consente all’amministrazione di rideterminare ildanno né di sovrapporre una propria valutazione a quella compiutadal giudice penale, ma soltanto di verificare se, alla luce dellestatuizioni contenute nelle sentenze, il credito azionato trovi integraleo parziale satisfazione in quanto già riconosciuto e liquidato rispettoalla unicità del danno risarcito.

Al verificarsi di tale presupposto, daun lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione dell’autore (odegli autori) del reato nei confronti della vittima dello stesso, dall’altrolato sorge a carico dello Stato un’obbligazione in favore del medesimosoggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titoli e funzione:mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fontenell’illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la suafonte direttamente nella legge.

Ciò che rileva, tuttavia, non è lapluralità delle condanne, ma l’unicità della prestazione,indipendentemente da chi venga eseguita, coobbligati o Stato.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20268.

Nel caso di specie, il Comitato, nell’esercizio dell’attività di doverosaverifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’accesso alsentenze penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversiimputati, riguardavano il medesimo fatto dannoso continuato, che erastato commesso in concorso tra loro; si era pertanto dinanzi ad unaobbligazione risarcitoria solidale, la quale era soggetta alle regolesurrichiamate e dava diritto ad ottenere una prestazione unica, daeseguirsi una volta sola.

Il rilievo che le condanne risarcitoriecontenute nelle sentenze penali avessero ad oggetto il medesimofatto dannoso, posto in essere dagli imputati danneggianti in concorsotra loro, ha trovato conferma nell’accertamento di merito compiutodal giudice d’appello, il quale ha ritenuto legittima la decisionedell’Amministrazione di corrispondere una sola volta ai richiedenti gliimporti loro liquidati a titolo di provvisionale con le dette condannerisarcitorie.

Nella parte in cui contestano tale accertamento di merito,incensurabile in sede di legittimità, gli esaminati motivi di ricorso percassazione - ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizionedell’onere della prova e alla sua paventata violazione – sono,pertanto, inammissibili.9.

Il ricorso, pertanto, va respinto.10.

Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delricorrente in virtù del principio di soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge nella misura massima prevista.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile, in data 23.6.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alvatore Caradonna, in virtù di procura speciale in calce alricorso-ricorrente-controMinistero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipomafioso e dei reati intenzionali violenti, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 88/2024 depositatail 17/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20261. Con ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] impugnata la sentenza n.88/2024 della Corte di appello di Palermo, la quale – in riformadell’ordinanza resa in primo grado dal Tribunale di Palermo – avevarigettato la domanda volta ad ottenere l’accesso al Fondo di rotazioneper le vittime dei reati di tipo mafioso, con riferimento alla somma dieuro 50.000, riconosciutagli a titolo di provvisionale nell’ambito di unprocedimento penale celebrato a carico di ulteriori imputati rispettoad altri già condannati. Il ricorrente deduceva di essere stato vittimadi reiterate condotte estorsive aggravate dal metodo mafioso e,costituitosi parte civile in distinti procedimenti penali instaurati neiconfronti dei diversi concorrenti nel reato, di avere ottenuto: 1) conuna prima sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, lacondanna di alcuni imputati al risarcimento del danno, quantificato ineuro 100.000, somma poi integralmente corrispostagli dal Fondo disolidarietà; 2) con una seconda sentenza, pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di altri coimputati, la liquidazione di unaprovvisionale pari ad euro 50.000. A seguito della domanda di accessoal Fondo anche per quest’ultima somma, il Comitato di solidarietà nedisponeva l’erogazione limitatamente alle spese legali, negandoinvece il pagamento della provvisionale, sul presupposto che essacostituiva duplicazione risarcitoria rispetto a quanto già corrisposto. IlTribunale di Palermo, adito ex art. 702-bis c.p.c., accoglieva ladomanda del Todaro, riconoscendo il diritto all’integrale erogazioneanche della predetta somma. Detta decisione veniva tuttaviariformata dalla Corte di appello, la quale, valorizzando l’unicità delfatto di reato e del danno e richiamando i principi in tema diresponsabilità solidale tra condebitori, escludeva la possibilità di unulteriore indennizzo. Avverso tale decisione, il Todaro proponevaricorso per cassazione, articolato in due motivi.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20262. Il Ministero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime deireati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti - resisteva nel giudizio,costituendosi con il deposito di un controricorso.3. Il ricorrente ha depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt.4 e 6 della l. n. 512 del 1999, censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto legittimo l’operato della [OSCURATO:PERSONA], la quale, invece, aveva esercitato un potere divalutazione discrezionale non previsto dalla legge. Secondo ilricorrente, la disciplina del Fondo di solidarietà configura in capoall’avente diritto una posizione di diritto soggettivo pieno, sicché ilComitato è tenuto a verificare esclusivamente la sussistenza deipresupposti formali di accesso – consistenti, in particolare,nell’esistenza di una sentenza definitiva di condanna al risarcimento– senza poter procedere ad alcun riesame delle statuizioni del giudicepenale né del quantum liquidato. Contesta, pertanto, alla Corteterritoriale di avere erroneamente avallato un’indebita attività dirivalutazione del fatto e del danno da parte della P.A., in contrastocon il dato normativo e con i consolidati orientamenti dellagiurisprudenza di legittimità.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt.187 c.p., 2055, 1292, 1306 e 2909 c.c., contestando l’assunto dellaCorte di appello circa l’unicità del fatto e del danno nonché laconseguente configurabilità di una duplicità risarcitoria. In particolare,il Todaro sostiene che le due sentenze penali poste a fondamento dellesue pretese riguardano condotte autonome, poste in essere daNumero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/2026soggetti diversi e caratterizzate da distinti ruoli – esecutori emandanti – con conseguente legittimità di una separata valutazionedel pregiudizio e di una autonoma liquidazione delle relative posterisarcitorie. La Corte territoriale ha, invece, erroneamente assimilatotali vicende, ritenendo sussistente un unico fatto generatore di ununico danno.3. Il ricorrente ha inoltre contestato l’applicazione dei principi in tema diresponsabilità solidale, osservando che, nei casi di specie, lecondanne sono state pronunciate all’esito di procedimenti distinti enei confronti di soggetti diversi, con la conseguenza che non puòestendersi automaticamente tra tutti i corresponsabili un vincolo disolidarietà tale da escludere la possibilità di plurime liquidazioni. Né,per altro verso, sarebbe corretta l’applicazione dell’art. 1306 c.c.,che, comunque, le diverse sentenze penali non sono reciprocamenteopponibili quando hanno ad oggetto condotte autonome.4. Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come la tesi accolta dalla Cortedi appello conduce a risultati contraddittori, poiché, postulandol’integrale ristoro del danno già con la prima sentenza, finisce persvuotare di contenuto la successiva pronuncia di condanna e larelativa attribuzione della provvisionale.5. I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente,risultando infondati sotto il profilo della violazione di legge einammissibili in quanto diretti indebitamente ad un nuovoaccertamento di merito della verifica delle condizioni stabilite dallalegge per il diritto di accesso al Fondo, compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal giudice di appello con il rigetto della domanda,valutando positivamente l’operato della pubblica amministrazionemedesima.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20266. Appare opportuno richiamare preliminarmente l’orientamento piùrecente della Suprema Corte, la quale ha affermato che “in tema dimafioso, qualora, a seguito di pronunce in distinti giudizi penali, piùcorresponsabili dello stesso reato siano stati condannati, in favoredelle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo,l'obbligazione del Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrispondenecessariamente alla somma di tali provvisionali, dovendosiprocedere a una valutazione caso per caso del pregiudizioconcretamente considerato dall'uno e dall'altro giudice penale nellarelativa quantificazione, onde verificare se il secondo giudicante, nellaconsapevolezza della prima condanna, ha inteso compiere una nuovavalutazione complessiva del pregiudizio, come provato allo stato deglipreceduta da altra sentenza della stessa Suprema Corte, la quale haaffermato che “Le vittime dei reati di tipo mafioso, in caso di pluralitàdi condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso inconcorso da più persone, hanno diritto ad un'unica prestazione delobbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, in cuiall'obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria efonte nell'illecito) si aggiunge l'obbligazione dello Stato, avente fontenella legge e causa solidaristica, sicchè l'adempimento ad opera diuno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti” (Cass. Sez.3, n. 18127 del 2.7.2024; in senso conf. Cass. Sez. 3, n. 29890 del12.11.2025).7. L’orientamento della Suprema Corte appare da condividere atteso chenon sussistono motivi per discostarsi da esso. In presenza di unapluralità di titoli giudiziali, formatisi all’esito di distinti procedimentipenali e relativi al medesimo contesto fattuale, secondo quanto giàNumero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/2026statuito da questa Corte, la verifica della debenza dell’elargizione daparte del Fondo non può risolversi in una automatica sommatoria dellesomme liquidate, ma richiede l’accertamento della effettiva portatadelle statuizioni risarcitorie contenute nelle diverse pronunce, al finedi stabilire se esse abbiano ad oggetto poste tra loro cumulativeovvero se una di esse abbia già esaurito, in tutto o in parte, il ristorodel pregiudizio derivante dal fatto illecito. Quanto detto è giàsufficiente per affermare la infondatezza della impugnazione nellaparte in cui invoca un intervento del Fondo connesso alla pluralità dititoli, senza alcuna considerazione della unicità del danno e dandoerroneamente rilevanza alle differenti condotte “qualitative” deisoggetti condannati. L’accertamento da compiersi, tuttavia, nonimplica l’esercizio di un potere discrezionale in senso proprio, ma sitraduce in una attività di interpretazione del contenuto dei titoligiudiziali, che non consente all’amministrazione di rideterminare ildanno né di sovrapporre una propria valutazione a quella compiutadal giudice penale, ma soltanto di verificare se, alla luce dellestatuizioni contenute nelle sentenze, il credito azionato trovi integraleo parziale satisfazione in quanto già riconosciuto e liquidato rispettoalla unicità del danno risarcito. Al verificarsi di tale presupposto, daun lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione dell’autore (odegli autori) del reato nei confronti della vittima dello stesso, dall’altrolato sorge a carico dello Stato un’obbligazione in favore del medesimosoggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titoli e funzione:mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fontenell’illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la suafonte direttamente nella legge. Ciò che rileva, tuttavia, non è lapluralità delle condanne, ma l’unicità della prestazione,indipendentemente da chi venga eseguita, coobbligati o Stato.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/20268. Nel caso di specie, il Comitato, nell’esercizio dell’attività di doverosaverifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’accesso alsentenze penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversiimputati, riguardavano il medesimo fatto dannoso continuato, che erastato commesso in concorso tra loro; si era pertanto dinanzi ad unaobbligazione risarcitoria solidale, la quale era soggetta alle regolesurrichiamate e dava diritto ad ottenere una prestazione unica, daeseguirsi una volta sola. Il rilievo che le condanne risarcitoriecontenute nelle sentenze penali avessero ad oggetto il medesimofatto dannoso, posto in essere dagli imputati danneggianti in concorsotra loro, ha trovato conferma nell’accertamento di merito compiutodal giudice d’appello, il quale ha ritenuto legittima la decisionedell’Amministrazione di corrispondere una sola volta ai richiedenti gliimporti loro liquidati a titolo di provvisionale con le dette condannerisarcitorie. Nella parte in cui contestano tale accertamento di merito,incensurabile in sede di legittimità, gli esaminati motivi di ricorso percassazione - ad onta del formale richiamo alla regola di ripartizionedell’onere della prova e alla sua paventata violazione – sono,pertanto, inammissibili.9. Il ricorso, pertanto, va respinto.10. Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delricorrente in virtù del principio di soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge nella misura massima prevista.Numero registro generale 14655/2024Numero sezionale 2808/2026Numero di raccolta generale 25082/2026Data pubblicazione 06/09/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile, in data 23.6.2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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