CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 22352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25149/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del rappresentante pro tempore , quale procuratrice mandataria di [OSCURATO:PERSONA] srl, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da prucura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , via Gramsci 54; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso,elettivamente domiciliato in ROMA, via Macchiavelli n. 2 5 , presso lo studio legale dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: opposizione agli atti esecutiviex art.512 c.p.c.. CC 18.05.2023 Ric. n. 25149/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.-controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa , AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già S GA Società per la [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa - i ntimati - avverso la sentenza n. 1112/2021 del la CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 3/08/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8/0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] oppose dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p.c. il progetto di riparto in data 28 ottobre 2010, approvato e dichiarato esecutivo con ordinanza del G.E. nella procedura esecutiva immobiliare iscritt a al n. 39/94 R.G.E. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], promossa da vari creditori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale accolse l’opposizione e per quanto ancora di interesse, in particolare, escluse il credito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) dal piano di riparto approvato con ordinanza del 7 novembre 2010, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite sostenute dall’opponenteEnrico Pacileo; avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA].; si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eccependo l’inammissibilità dell’appello e chiedendo, nel merito , il rigetto dell’avverso gravame; la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appellotrattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione CC 18.05.2023 Ric. n. 25149/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.agli atti esecutivi, non appellabile, condannando l’appellante alle spese del giudizio; per la cassazione della richiamata sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di quattro motiv i . Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; il Collegio ha riservato il deposito della de cisione nei successivi sessantagiorni; Considerato che con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione degli artt. 512, 617 e 618 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n.3 c . p . c ., per avere la Corte errato nel qualificare l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, sebbene la contestazione proposta riguardasse “l’idoneità del saldaconto a costituire prova del credito nella procedura esecutiva” e quindi, la controversia distributiva introdotta dal debitore non costituirebbe opposizione agli atti esecutivi , bensì opposizione all’esecuzione in quanto il debitore contestava il diritto di ZEUS di procedere esecutivamente a norma dell’art. 615 c . p . c . , con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado; con il secondo motivo, denuncia la Violazione e omessa applicazione artt. 92 RD 30.01.41 n.12, artt. 1 e 3 L. 742 - 1969 nonché gli artt. 512 e 617 c.p.c., ai sensi n. 3 e 5 c.p.c.– in quanto la Corte di appello, dichiarando l’appello inammissibile, non esaminò la questione e non si espresse sulla tempestività del ricorso del debitore avverso l’ordinanza di rigetto, omettendo quindi di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia; con il terzo motivo la società ricorrente denuncia, inoltre , la Violazione e falsa applicazione degli artt. 512, 617 e 618 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ritenendo che la Corte CC 18.05.2023 Ric. n. 25149/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.d’appello avrebbe errato nel considerare tempestiva la contestazione circa l'ammissione al riparto dei crediti fatti valere da [OSCURATO:PERSONA] srl, attestati dal c.d. saldaconto, in quanto la censura avrebbe dovuto essere proposta come opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. decorrenti dal 27.10.1998, data dell'originario intervento nella procedura esecutiva, e che in sede di distribuzione sarebbero proponibili soltanto le contestazioni afferenti l'entità della somma di distribuire; con il quarto motivo, lamenta la Violazione e falsa applicazione degli artt. 499, 500, 563, 512 e 617 c.p.c. e 50 D.Lgs. 385/1993 sotto il profilo della sufficienza e idoneità della documentazione a supporto dell'intervento nella procedura esecutiva immobiliare ex art. 360 comma l nn. 3 e 5 c.p.c.; nello specifico, la Corte di Appello di Catanzaro non avrebbe rilevato l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove aveva affermato che nel sistema anteriore alla novella del D.L. 35/2005, convertito in L. 80/2005, l'intervento del creditore nel procedimento esecutivo poteva essere fondato sulle attestazioni di cui all'art. 50 del T.U.B., ma che, una volta proposta l'opposizione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., il creditore avrebbe dovuto provare diversamente il proprio credito; in via preliminare, va rilevato che il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorticondebitori, rilevato da parte resistente, è precluso in sede di legittimità in virtù della correttezza, che sarà di qui a breve esaminata, della statuizione da parte della Corte territoriale che ha dichiarato inammissibil e l'appello; statuizione che impedisce anche di verificare l'integrità delcontraddittorio originaria, per il giudicato sceso inesorabilmente sulpunto; venendo al merito, il primo motivo di ricorso è inammissibile; CC 18.05.2023 Ric. n. 25149/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.la pretesa erroneità della qualificazione dell’atto di opposizione come opposizione agli atti esecutivi non sussiste, e il ricorrente si limita ad offr irne una alternativa , senza confrontarsi con quanto motivatamente affermato dal giudice di merito in proposito; va rilevato al riguardo che l a sentenza impugnata si è posta in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la controversia distributiva di cui all'ar t. 512 c.p.c., è introdotta e trattata nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la causa petendisia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile(Cass. Sez. 3, 20/07/2011 n. 15903 ; Cass. Sez. 3, 29/01/2016 n. 1673; Cass. Sez. 6 - 3, 15/09/2020 n. 19122 ; Cass. Sez. 3 18/05/2022 n. 15996); parimenti inammissibile èil secondo motivo; va,in primo luogo, rilevato che il motivo non deduce un vizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., cioè l'omesso esame di un fatto principale o secondario, ma, all'evidenza, un vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, inerendo il motivo di appell o alla domandasottesa alla proposizione dell'appello, la pretesa mancata pronuncia sudi esso integrava appunto vizio di omessa pronuncia; in secondo luogo, la parte ricorrentenon individua ( tramite riproduzione diretta o tramite riproduzione indiretta ) a quale motivo dell'atto di appello intende riferirsi in conformità a quanto prescritto dall'art. 366 n. 6 c.p.c., che si applica anche alla indicazione degli atti processuali su cui si fonda ilricorso o il motivo di ricorso; la parte difatti si limita a riproporre “i motivi di CC 18.05.2023 Ric. n. 25149/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.impugnazione” in modo generico (pag. 17 del ricorso ove le pagine non sono numerate); per completezza, infine , giova evidenziare che il fatto il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso e le norme la cui violazione e falsa applicazione viene evocata, non possono fondare la doglianza proposta perché correttamente, per quanto sopra evidenziato, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello; inammissibili il terzo e quarto motivodi ricorso; alriguardo, va osservato che è preclus o in sede di legittimità sia l’esame della tempestività originaria dell’opposizione , sia quello della sufficienza e idoneità della documentazione a supporto dell’intervento nella procedura esecutiva immobiliare in quanto, come veduto, l’appello nella fattispecie in esame è stato correttamente reputato inammissibile dalla sentenza oggetto di impugnazione; in conclusione,il ricorso va dichiarato inammi s sibile ; le spese si liquidano come da dispositivo in conformità al principio di soccombenzae con distrazione in favore del difensore antistatario per dichiaratone anticipo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario. CC 18.05.2023 Ric. n. 25149/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore impor