CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1691/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Largo del Nazareno, –controricorrente – Oggetto: tributi – rateazione - decadenza N.1691/16 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia n. 2521/13/15 depositata in data 9 giugno 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella relativa a IRPEF, addizionalie IVA , oltre sanzioni del periodo di imposta 2010, emessa a termini degli artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, avendo il contribuente versato tardivamente la prima rata della rateizzazione del pagamento di cui all’art. 3-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. 2. La CTP diMilano ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 9 giugno 2015, ritenendo che la tardività del pagamento di soli cinque giorni non può comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione secondo il principio di buona fede, trattandosi di ritardo di lieve entità. 4. Propone ricorso per cassazione l’ Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3- bis, commi 3 e 4, d. lgs.n. 462/1997, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omesso pagamento nel termine della prima rata della rateizzazione di cui alla suddetta disposizione non comporti la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Osserva il ricorrente che è accertato in fatto che la prima rata della rateizzazione sia stata versata in ritardo, osservandosi che il dies a quo decorre dalla consegna della comunicazione a mani del custode dello stabile ove risiede il contribuente e non dalla conoscenza effettiva del contribuente. N.1691/16 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Il ricorso è fondato. Il giudice di appello ha accertato in fatto che il pagamento della prima rata della rateizzazione comunicata dall’Ufficio è avvenuto con un ritardo di «cinque giorni»(pag. 3, primo cpv., sent. imp). Nel qual caso, trova applicazione la norma di cui all’art. 3-bis d. lgs. cit., secondo cui – a termini del comma 3 ratione temporis, « l ’ importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» e, a termini del comma 4, «il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo». La norma è, peraltro, rimasta immutata nella sostanza anche a seguito delle modifiche apportate dal d. lgs. 24 settembre 2015, n. 159, artt. 2 e 3, a comprova dell’interesse del legislatore all’esatto adempimento degli importi rateizzati dovuti per effetto dell’attività di controllo automatizzatoo di controllo formale. 3. Il ricorso va, pertanto, accolto , cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo per l’esame delle questioni assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudi