CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art.448 comma uno ultimo periodo c.p.p. da parte della Corte d’Appello è manifestamente infondato e reiterativo alla luce delle osservazioni svolte dalla Corte di merito a pag. 4 circa la notevole gravità di fatti, la dedizione professionale alla consumazione dei reati, la ricezione di più beni oggetto di differenti furti che in quanto ancorate a plurimi aspetti del fatto e della personalità interpretati senza alcuna manifesta illogicità appaiono prive di vizi denunciabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensor