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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 46052/2021

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso, anche in relazione al profilo dell'intervenuta prescrizione dei reati alla data del 31 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 12 dicembre 2019 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione in concorso.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore deducendo, con unico motivo, in primo luogo il vizio della motivazione, ritenuta apparente e contraddittoria, quanto al giudizio di responsabilità fondato sulla valutazione superficiale delle dichiarazioni testimoniali, senza considerare l'assenza di elementi per dimostrare il ricorso a violenze e minacce da parte degli imputati, che intendevano solo realizzare la pretesa conseguente ad una promessa verbale di lavoro, non mantenuta dalle persone offese.

La difesa censura, poi, la motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata agli imputati; infine, rileva l'intervenuta prescrizione del reato contestato, in data anteriore alla pronuncia in grado di appello.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati, oltre che generici e in parte non consentiti.

1.1. Il primo ordine di argomenti, con cui si lamenta l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, in realtà prospetta in modo - peraltro reiterativo - una diversa ricostruzione in fatto che la Corte territoriale ha motivatamente ed in modo analitico escluso (pagg. 4 ss.); ciò colloca il motivo al di fuori del perimetro delle censure consentite, poiché secondo il consolidato insegnamento di legittimità vanno esclusi dal novero dei motivi di ricorso quelli con cui si intenda prospettare una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, in quanto «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Manifestamente infondate le censure relative all'assenza di atti espliciti di minaccia e violenza (attesa la rilevanza del messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, idoneo ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di estorsione: Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117), così come quelle riguardanti l'ipotizzata qualificazione del fatto quale ipotesi riconducibile alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (essendo rimasta indimostrata in fatto la pretesa azionata, scaturente da una "promessa verbale" di svolgimento di attività di lavoro, comunque non corrispondente al risultato che gli imputati intendevano conseguire: Sez.

Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589).

1.2. La censura relativa alla mancata esclusione della recidiva è formulata in termini non consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata proposta in grado di appello.

1.3. La deduzione relativa all'omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato è generica, oltre che manifestamente infondata; è principio pacificamente ricevuto quello a mente del quale la censura riguardante l'omesso rilievo d'ufficio, da parte del giudice di merito, dell'intervenuta prescrizione del reato impone la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale da cui si debba desumere l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 0); inoltre, la difesa non tiene in alcun conto i periodi di sospensione del corso della prescrizione, che la Corte territoriale ha specificamente indicato, risultando dunque del tutto erronea l'ipotizzata intervenuta prescrizione del reato.

2. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 nsi re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso, anche in relazione al profilo dell'intervenuta prescrizione dei reati alla data del 31 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 12 dicembre 2019 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione in concorso. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore deducendo, con unico motivo, in primo luogo il vizio della motivazione, ritenuta apparente e contraddittoria, quanto al giudizio di responsabilità fondato sulla valutazione superficiale delle dichiarazioni testimoniali, senza considerare l'assenza di elementi per dimostrare il ricorso a violenze e minacce da parte degli imputati, che intendevano solo realizzare la pretesa conseguente ad una promessa verbale di lavoro, non mantenuta dalle persone offese. La difesa censura, poi, la motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata agli imputati; infine, rileva l'intervenuta prescrizione del reato contestato, in data anteriore alla pronuncia in grado di appello. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati, oltre che generici e in parte non consentiti. 1.1. Il primo ordine di argomenti, con cui si lamenta l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, in realtà prospetta in modo - peraltro reiterativo - una diversa ricostruzione in fatto che la Corte territoriale ha motivatamente ed in modo analitico escluso (pagg. 4 ss.); ciò colloca il motivo al di fuori del perimetro delle censure consentite, poiché secondo il consolidato insegnamento di legittimità vanno esclusi dal novero dei motivi di ricorso quelli con cui si intenda prospettare una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, in quanto «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Manifestamente infondate le censure relative all'assenza di atti espliciti di minaccia e violenza (attesa la rilevanza del messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, idoneo ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di estorsione: Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117), così come quelle riguardanti l'ipotizzata qualificazione del fatto quale ipotesi riconducibile alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (essendo rimasta indimostrata in fatto la pretesa azionata, scaturente da una "promessa verbale" di svolgimento di attività di lavoro, comunque non corrispondente al risultato che gli imputati intendevano conseguire: Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). 1.2. La censura relativa alla mancata esclusione della recidiva è formulata in termini non consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata proposta in grado di appello. 1.3. La deduzione relativa all'omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato è generica, oltre che manifestamente infondata; è principio pacificamente ricevuto quello a mente del quale la censura riguardante l'omesso rilievo d'ufficio, da parte del giudice di merito, dell'intervenuta prescrizione del reato impone la compiuta rappresentazione della sequela procedimentale da cui si debba desumere l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495 - 01; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206 - 0); inoltre, la difesa non tiene in alcun conto i periodi di sospensione del corso della prescrizione, che la Corte territoriale ha specificamente indicato, risultando dunque del tutto erronea l'ipotizzata intervenuta prescrizione del reato. 2. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 nsi re [OSCURATO:PERSONA]