CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 18141/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia,[OSCURATO:PERSONA] Giancarlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA],rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia,avverso il decreto della Corte di Appello di Brescia, emesso in data 21/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 21/10/2025, la Corte di Appello di Brescia, Sezione misure diprevenzione, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero al decreto del [OSCURATO:PERSONA], emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponeva la confisca di determinati beni immobili (dicui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’impugnato provvedimento) nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA](proposto), per il tramite della società [OSCURATO:SOCIETA]., e di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto decreto, propongono ricorso per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], quale terzo confiscato in proprio e quale l.r. della “[OSCURATO:SOCIETA].” (già Omegalfas.r.l.), affidandolo per entrambi ad un unico articolato motivo, che viene enunciato per ciascuno,ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari perla motivazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazione di legge e vizio di motivazione mancante, contraddittoriae insufficiente nella valutazione delle prove; assume la difesa che la Corte territoriale, travisandoin modo illogico tutte le risultanze processuali, non ha valutato che dalla consulenza tecnicarisultano “pienamente legittime le situazioni patrimoniali dell’odierno ricorrente non sussistendoin realtà alcuna interposizione fittizia a favore dei terzi interessati, siccome titolari di redditicomprovati” (così in ricorso, p. 15) e non ha considerato la documentazione dalla quale emergeche il [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni, ha investito i suoi risparmi, oltre che nella compravenditadi immobili, anche in strumenti finanziari.2.2. Per la terza interessata [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo di ricorso si deduconoviolazione di legge, in relazione all’art. 24 del d. lgs n. 159/2011, vizio di apparente motivazionein ordine alla titolarità degli immobili confiscati alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed omessa motivazione in ordinealla prova della loro disponibilità in capo al proposto, nonché vizio di carente e incoerentemotivazione in ordine alla effettiva disponibilità e titolarità, non fittizia, ed acquisizione in propriodella titolarità dell’immobile sub 1) – appartamento in via [OSCURATO:PERSONA] in Bergamo - tra quelli confiscati.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe affermato in modo apodittico la fittizietàdell'intestazione degli immobili acquisiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., edell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], ritenuti riconducibili in realtà a [OSCURATO:PERSONA], senzaconsiderare le allegazioni documentali della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], fondanti la titolarità deibeni detenuti in proprio dalla stessa o quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., adimostrazione dell’acquisizione degli immobili con modalità lecite e senza immissioni illecite delBellavita, il quale non avrebbe mai avuto la disponibilità di tali beni. La Corte di merito avrebbe,così, ancorato la propria determinazione a “sospetti”, “anomalie” di trasferimenti e transazioni,acquisizione originaria dei beni confiscati nel periodo di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,quanto all’immobile sub 1) – che la [OSCURATO:PERSONA] acquistava dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. - la legittimitàdella titolarità dell’immobile, secondo i reiterati rilievi difensivi (pp. 12-21 ricorso), deriverebbedalle, pur peculiari, modalità di pagamento, che non avrebbero ricevuto confutazione nelprovvedimento impugnato (il mancato incasso dell’assegno a pagamento del relativo importo,spiega la difesa, dipende da rapporti di debito-credito tra la [OSCURATO:PERSONA] e il figlio AlessandroBellavita e la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], che cedevano alla [OSCURATO:PERSONA] un credito a titolo difinanziamento socio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].); analogamente, anche per gli altribeni immobili, intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]., non sarebbero stati adeguatamente valutati i varipassaggi di proprietà e le modalità di pagamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. In via preliminare, va ribadito che, in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento della Corte di appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misuredi prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limitidi deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 d. lgs. 159/2011 (Sez. 5, n. 34856 del06/11/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 279982 - 01). Nella nozione di violazione di legge varicompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorrequando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nelsenso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da potere determinare un esito opposto delgiudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione;Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01); va altresì ricompreso iltravisamento qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovveroricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazioneapparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).2.1 Nel caso di specie, le censure dei ricorrenti, malgrado facciano riferimento alla categoriadella violazione di legge, riguardano, in realtà, la valutazione nel merito di elementi di prova,esulando, perciò, dal limite individuato dalla giurisprudenza di questa Corte, come sopra riferito,laddove lamentano che la motivazione risulta carente, erronea ed illogica, relativamente sia allaritenuta interposizione fittizia a favore dei terzi interessati, siccome titolari di redditi propri, siaalla ritenuta illecita provenienza delle risorse per l’acquisto.3. Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito con motivazione corretta e in adesioneall’insegnamento di questa Corte (Sez. 5, Sent. n. 1520 del 17/03/2000 Cc., dep. 06/04/2000,Rv. 215834 – 01; conf. Sez. 1, Sent. n. 20717 del 21/01/2021 Cc., dep. 25/05/2021,Rv. 281389 – 01), ha rilevato in via preliminare ed assorbente come lo stesso, assumendo dinon essere proprietario e di non avere la disponibilità dei beni oggetto di confisca, non contestila titolarità in capo ai terzi e non accampi, quindi, un proprio confliggente diritto di titolarità.Pertanto, è stata affermata la carenza di interesse in capo al [OSCURATO:PERSONA] con conseguenteesclusione della legittimazione all’impugnazione, rilevando che la titolarità dei beni risultaincontroversa in favore dell'altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto legittimato alla tuteladel proprio diritto (cfr. pag. 26 del decreto impugnato). Il ricorso, che non contesta puntualmenteil rilievo della Corte distrettuale, va pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interessenei confronti di [OSCURATO:PERSONA].4. Quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e titolaredell’immobile sub 1 di cui al provvedimento di confisca), i motivi di ricorso sono meramentereiterativi di censure alle quali la Corte di appello ha già approfonditamente risposto conmotivazione che non risulta, all’evidenza, né apparente né inesistente e che tantomeno presentavizi logico-giuridici in ordine al presupposto di applicabilità della confisca, ossia l’illegittimaprovenienza dei beni. Invero, la Corte di merito ha valutato, con rigore di analisi, la situazioneeconomica del proposto, oltre che della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e della stessaGrumelli al momento dell’acquisto di ciascuno dei cespiti sottoposti ad ablazione, rilevando unacostante sproporzione tra le spese e i redditi dichiarati, tale da fare presumere che gli acquistivenissero effettuati con i risparmi accumulati da [OSCURATO:PERSONA] grazie al compimento delle attivitàillecite (per le quali egli è stato condannato e si trova oggi in stato detentivo, dopo un lungoperiodo di latitanza in Romania); è stata anche correttamente evidenziata, al di là dellaseparazione loro, la comunione di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e la ex coniuge [OSCURATO:PERSONA].La Corte di merito ha esaminato le modalità di costituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in pieno periododi pericolosità sociale, della società [OSCURATO:SOCIETA]., poi trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]., e la gestionedella stessa mediante acclarati prestanome (in successione, la di lui madre [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], la nuora [OSCURATO:PERSONA], la ex moglie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]); le modalitàanomale di compravendita degli immobili oggetto di confisca sia dal punto di vista delle particontraenti (acquistati da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. da società fittiziamente intestate a terzi, aloro volta controllate da [OSCURATO:PERSONA], mediante amministratori a lui legati come il cugino Michelidelle modalità di pagamento (nessuno dei vari acquirenti, tra l’altro, ha mai affermato di avereimmesso in detti acquisti denaro proprio, ammettendo anzi di non disporre di alcuna somma atal fine, come per es. dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’acquisto degli immobilisub 3/5 del decreto di confisca; p. 30 decreto impugnato). In merito, poi, all’attuale compaginesocietaria della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito, superando sul punto le riserve espresse dalTribunale di Brescia, ha parimenti argomentato in modo convincente ed esente da vizi logici ilcollegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (socio unico e l.r. della società [OSCURATO:SOCIETA].,acquirente nel novembre 2017 del 99% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA].), autore della missiva(prodotta in data 15 maggio 2023 dalla difesa al Tribunale), nella quale questi nega qualsiasicollegamento con le persone ed i fatti di cui al procedimento); nel decreto impugnato si rimarca,tuttavia, l’evidente l'interesse di [OSCURATO:PERSONA], titolare del 99% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. (giàOmegalfa s.r.l.) alla conservazione degli immobili di cospicuo valore oggetto di confisca; inoltrerisulta che l'acquisto delle quote era stato consigliato a [OSCURATO:PERSONA] dal professionista dr. AndreaOnorato Cattaneo, marito della figlia del proposto, [OSCURATO:PERSONA], e dunque genero dellaGrumelli, nonché cognato della socia di minoranza ed ex amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA], la quale (ad onta di quanto posto a fondamento della sua nomina ad amministratoreunico, pur essendo titolare solo dell’1% delle quote a fronte del 99% in capo a [OSCURATO:PERSONA]) nonvantava alcun credito nei confronti della società; come chiaramente spiegato nel decretoimpugnato, risulta che si è trattato di una cessione del credito dalla [OSCURATO:PERSONA] (madre delproposto [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con scrittura privata in epoca precedente alla deliberaassembleare di nomina, quale amministratore unico, della [OSCURATO:PERSONA] (la quale pertanto non vantavanessun credito verso la società all'atto della nomina) e che, comunque, il credito della Mantegariera da riportare a conferimenti fatti alla società dal proposto, trattandosi, quindi, ancora unavolta, di cessione fittizia, considerato altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato di avere sborsatoalcunché in contropartita (p. 32 decreto impugnato).5. Alla stregua di quanto riportato, la tesi ricostruttiva reiterata dalla difesa della ricorrentecostituisce una mera ipotesi alternativa inidonea a scalfire la consistenza dell’apparatoargomentativo del decreto impugnato, rispettoso delle acquisizioni probatorie ed esente daviolazioni di legge in termini consentiti in sede di legittimità.3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti, anorma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della sommaritenuta equa di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzionepecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, Roma il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]