CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21596/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] TOSCANA n. 237/2024, depositata il 15/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 237/2024, depositata il 15/2/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Toscana, in accoglimento dell’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pronunciando sul ricorso propostodalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 172001462,emesso dalla Regione Toscana per il pagamento di euro 53.511,08, a titoloNumero registro generale 19040/2024Numero sezionale 5056/2026Numero di raccolta generale 21596/2026Data pubblicazione 24/06/2026d’imposta regionale sulle concessioni dello Stato sui beni del demanio edel patrimonio indisponibile dello Stato, in relazione all’anno d’imposta2017, ha dichiarato l’imposta dovuta “in misura ragguagliata al canoneconcessorio rideterminato in sede di definizione agevolata ex art. 100 d.l.n. 104/2020, con esclusione di sanzioni e accessori”.Avverso la sentenza la Regione Toscana propone ricorso percassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione ederrata interpretazione dell’art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020(convertito con legge n. 126/2020), con riferimento all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto che allarideterminazione del canone di concessione per effetto dell’adesione allac.d. “rottamazione” consegua la riduzione dell’imposta regionale sulleconcessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Statoin misura “ragguagliata” al canone ridotto. In particolare, secondo l’enteimpositore, la base imponibile dell’imposta regionale sarebbe costituitadall’ammontare originario del canone dovuto, non avendo alcuna rilevanzala corresponsione in misura ridotta dello stesso per effetto delladefinizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 100 d. l. n.104/2020.1.1. La censura è infondata.1.2 A decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della leggeregionale della Toscana n. 85/1995, art. 1 (come modificato dalla leggeregionale n. 77/2012, art. 12), “l'imposta regionale sulle concessionistatali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art.2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari perl'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata,Numero registro generale 19040/2024Numero sezionale 5056/2026Numero di raccolta generale 21596/2026Data pubblicazione 24/06/2026limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canonestatale di concessione”.1.3. La questione controversa attiene alla individuazione della baseimponibile dell’imposta e, segnatamente, si discute se rilevi - a tal fine - larideterminazione del canone concessorio per effetto della pacifica adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 100 d.l. n.104/2020.1.4. Al quesito questa Corte ritiene di dare risposta affermativa, incontinuità con altri precedenti in termini.1.5. Si è al riguardo osservato come il fatto che la decurtazione delquantum debeatur sia ascrivibile all’opzione di avvalersi della definizioneagevolata non incida sulla natura del pagamento dell’importo ridotto, che,avendo “funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione”,è pur sempre corrisposto ed incassato “a titolo di canone”.1.6. Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile perla liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) alcanone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio1970, n. 281 e 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2), anchese nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizioneagevolata”, altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tracanone ed imposta” (Cass. 11550/2023; 11536/2023).1.7. D’altronde, l’art. 100 d.l. n. 104/2020, dopo aver descritto, aicommi 7 e 8, i termini della procedura (“7. Al fine di ridurre il contenziosorelativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate allanautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo deicanoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), deldecreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data dientrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari oNumero registro generale 19040/2024Numero sezionale 5056/2026Numero di raccolta generale 21596/2026Data pubblicazione 24/06/2026amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono esseredefiniti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio daparte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione,di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte lesomme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a unmassimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento dellesomme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a taletitolo. 8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 èpresentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sonoversati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata,se rateizzato), dispone - al comma 9 - che “La liquidazione e il pagamentonei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per leannualità considerate”.1.8. In base, cioè, al chiaro dettato normativo, la liquidazione, seguitadal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex legerappresenta “a ogni effetto” rideterminazione del canone dovuto per leannualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolodell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e delpatrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dalcanone concessorio e, quindi, ad esso si aggancia.1.9. Di tali princìpi la CGT ha fatto buon governo, avendo affermatoche la riduzione ex lege del canone dovuto incida sulla determinazionedell’imposta regionale, in relazione alle annualità interessate dalladefinizione agevolata, rispetto alle quali l’imposta va necessariamentecommisurata al canone versato in misura ridotta.1.10. Deve, infine, escludersi la fondatezza della prospettata questionedi legittimità costituzionale dell'art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020,per aver – secondo la ricorrente - “compresso l'autonomia regionale inNumero registro generale 19040/2024Numero sezionale 5056/2026Numero di raccolta generale 21596/2026Data pubblicazione 24/06/2026materia di prelievo tributario, nonché l'autonomia finanziaria della Regioneviolando gli artt. 117, 4 comma, e 119 della Costituzione” ed altresìviolato “il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui agliartt. 5 e 120 della Costituzione, in quanto tale norma non risulta assuntaprevia intesa con le Regioni, riguarda entrate tributarie proprie ed incideretroattivamente su entrate della Regione ormai accertate nei bilancirelativi alle annualità interessate dalle predette disposizioni statali”.1.11. La Regione non può, infatti, fondatamente dolersi dell’effetto diriduzione delle proprie entrate finanziarie derivanti dalle disposizionicensurate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro presumibileimpatto sull’equilibrio di bilancio regionale, né sulla possibilità di finanziareintegralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite (Corte Cost. n.46/2022, in relazione all’impugnazione dell’art. 100, commi 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 9, 10 e 10-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 da partedella regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, richiama i precedentin. 155 del 2020, n. 137 del 2018, n. 205 e n. 127 del 2016).1.12. Si impone, dunque, il rigetto del ricorso.2. La regolazione delle spese del presente giudizio, da liquidarsi indispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate ineuro 5.000, oltre euro 200 per spese, rimborso spese generali, iva e cpacome per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 19040/2024Numero sezionale 5056/2026Numero di raccolta generale 21596/2026Data pubblicazione 24/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]