CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08316/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12753/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 30, presso [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 12/2019 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, deducendo quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Leccen. 12/2019 depositata l’8 gennaio 2019, che aveva rigettato il gravame da egli proposto contro la sentenzasfavorevole di primo grado. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare all’esame dei quattro motivi in cui si articola il ricorso è la verifica della sua procedibilità che dà esito negativo, come si vedrà a breve. Il ricorrente ha dichiarato alla pag. 1 del ricorso che la sentenza impugnata – depositata l’8 gennaio 2019 – gli è stata notificata il 1° febbraio 2019. Agli atti – che la Corte è tenuta a consultare – ai fini del preliminare controllo di procedibilità non risulta depositata la relazione di notificazione della decisione impugnata, il cui deposito è testualmente previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. D’altro canto nello stesso ricorso, a pag. 32, si fa riferimento al deposito della “copia conforme sentenza impugnata”, senza richiamare la relazione di notificazione e alla copia della sentenza presente in atti è allegata copia della notificazione del ricorso e non della notificazione della sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è stato notificato il 2 aprile 2019, quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (8.1.2019), non opera il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia della sentenza notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Secondo la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione costituisce infatti l’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., l’onere di depositare nel termine ivi previsto copia della sentenza munita della relazione di notificazione. La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando - come avvenuto nel caso in esame - la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente e il tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso sia, come nel caso di specie, superiore a sessanta giorni (in tal senso cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 21349/2022). 2. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così