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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 29591/2026

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del 12/06/2024 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 12 giugno 2024, la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma della decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 21 settembre 2023 all’esitodi giudizio abbreviato condizionato, ha rideterminato la pena inflitta a Pisciottad.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico),commesso in Partanna il 15 settembre 2019, nella misura di mesi tre di arrestoed euro 750,00 di ammenda, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 179 e 525 cod. proc.pen.3.

Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, datato 22.4.2026,trasmesso dal difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, per ragioniche non sono state specificate nell’atto stesso.4.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, preso atto della rinunciaall’impugnazione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.5.

Si deve, pertanto, pronunciare declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinunciaall’impugnazione.6.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa diinammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186/2000) alversamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritienecongruo determinare in cinquecento euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 12/06/2024 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 12 giugno 2024, la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma della decisione resa dal Tribunale di Sciacca il 21 settembre 2023 all’esitodi giudizio abbreviato condizionato, ha rideterminato la pena inflitta a Pisciottad.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico),commesso in Partanna il 15 settembre 2019, nella misura di mesi tre di arrestoed euro 750,00 di ammenda, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 179 e 525 cod. proc.pen.3. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, datato 22.4.2026,trasmesso dal difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, per ragioniche non sono state specificate nell’atto stesso.4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, preso atto della rinunciaall’impugnazione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.5. Si deve, pertanto, pronunciare declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinunciaall’impugnazione.6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa diinammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n. 186/2000) alversamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritienecongruo determinare in cinquecento euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]