CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10718/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo in danno di più persone, poiché l'imputato, dopo avere aggredito un commerciante, aggrediva anche gli agenti, chiamati sul posto, con condotte violente che provocavano lesioni agli adenti oltre a danneggiare, con calci e pugni, l'autovettura di servizio, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rivelatrici di una particolare intensità del dolo, circostanze, ritenute, in una ai precedenti, ostative a formulare la prognosi che si sarebbe astenuto, nel futuro, dal reiterare condotte illecite, prognosi che costituisce la premessa necessaria dell'applicazione del beneficio della pena sospesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci