CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto Linanimissrbilrtj del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricevi e avverse l'ordinanza della Corte di appello di Perugla con la quale è stata respinta de piano l'istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice del Tribunale di Perugia -dottoressa [eretta Internò -, quale giudice onorario componente il Collegio giudicante nei confronti della ricorrente, Thiarnata a rispondere di azioni commesse nella qualità di giudice delegato ai fallimenti del Tri blIVIÚ le di Roma, L'istanza è stata proposta al momento della presentazione delle richieste conclusive della parte civile, Ministero della Giustizia, e, per questo, ritenuta, oltre che manifestamente infondata, anche tardiva. 2. La ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, deduce: 2.1. Violazione di legge per non avere la Corte di appello di Perugia rispettato le cadenze procedimentali di cui all'art. 41 cod. proc. pen. L'inammissibilita può essere dichiarata de plano solo nei casi di manifeHt,) infondatezza. Nel caso in esame non ricorre tale ipotesi poiché la decisione è stata effettivamente assunta nel merito, previo positivo vaglio delle condizioni di arnmissibilità dell'istanza, e quindi in violazione della procedura camerale regolata dall'art. 127 cod, proc. pen., richiamato dall'art. 41, comma 3, cod proc. che impone di sentire le parti nell'udienza, che deve essere all'uopo fissata per la decisione. In ogni caso, la Corte di appello ha operato un sindacato nel merito della proposta di ricusazione, per avere valutato in concreto le motivazioni addotte dall'istante in relazione alle norme di legge, al fine di concludere per l'infondatezza delle stesse. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 74, 82, comma 2, 523 cod. proc. pen. e all'art. 180 cod. pen. La Corte di appello di Perugia considera l'istanza di ricusazione non tempestiva ai sensi dell'art. 38, primo comma cod. peri., in quanto tale richiesta doveva intendersi preclusa perché non presentata subito dopo che era stato compiuto por la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. In realtà, fino alla scadenza del termine indicato dall'art. 523 cod. pen., ovvero lo svolgimento della discussione finale, la parte civile può sempre revocare la propria costituzione ovvero formalizzare la richiesta risarcitoria. Esclusivamente a decorrere da tale adempimento, pertanto, il Tribunale veniva chiamato a svolgere un accertamento in funzione di giudice del lavoro, in guanto la Schettini, all'epoca del commesso reato, svolgeva la funzione di giudice applicato presso la sezione fallimentare. La logica conseguenza della elaborazione giurisprudenziale del combinato disposto degli artt. 82 e 523 cod. peri., conduce inequivocabilmente a considerare tempestiva l'istanza di ricusazione depositata dalla ricorrente all'esito della rassegnazione delle conclusioni scritte della parte civile, Ministero della giustizia, in guanto, per come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, solo successivamente al compimento di tale atto, al giudice penale è riconosciuto il potere dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è manifestamente infondato. 2.Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, la qualità di giudice onorario chiamato a comporre il collegio penale non rientra in alcuna delle tassative ipotesi di ricusazione previste dall'ordinamento e dall'art. 37 cod. proc. nen. 3. Deve, poi, rilevarsi, che l'azione civile proposta nel processo penale trova fondamento primario nella responsabilità da reato ai sensi dell'art. I 85 cod, pen., cosicchè la censura contenuta nel ricorso circa la natura della azione risarcitoria del Ministero, equiparata a un credito derivante dal rapporto di servizio, appare del tutto priva di fondamento, come di conseguenza quella relativa alla tempestività asserita, ed inesistente, dell'istanza di ricusazione stessa. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, cod. proc. pen., la ricusazione è preclusa se non e presentata subito dopo aver compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e non sussiste l'ipotesi di cui al comrna due della norma, posto che l'azione civile nel giudizio penale si sottopone al giudice con la costituzione della parte civile, l'omissione delle conclusioni valendo solo a revocare la domanda proposta dalla parte. Alla luce di quanto sopra, correttamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa ddle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di