CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che i difensori di alcuni imputati hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella I. 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono associate alle conclusioni del P.G. e hanno depositato conclusioni e nota spese; per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'accoglimento dei propri ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 10/06/2016, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di: A) causazione dolosa del fallimento di Consulting & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 22/09/2011, perché, il primo quale amministratore di fatto, il secondo quale amministratore dal 15/09/2010 al fallimento, il terzo quale amministratore di fatto, ne cagionavano il dissesto, distraendo il ricavato dell'attività, trasferendo l'azienda al [OSCURATO:PERSONA] (a loro riconducibile anche quali proprietari) allo scopo di non pagare e non pagando i crediti dei dipendenti, dei proprietari del locale ove veniva esercitata l'attività e i debiti erariali; B) bancarotta fraudolenta documentale, perché, nelle qualità indicate, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare un pregiudizio ai creditori non consegnavano al curatore le scritture e non consentivano la ricostruzione del movimento degli affari. Esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione; tutti gli imputati venivano inoltre condannati alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10 e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 20/09/2021, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", vizi di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 223 I. fall. La sentenza impugnata non ha motivato sulle doglianze proposte con il gravame, in particolare con riguardo all'elemento soggettivo, data l'assenza di prove dalle quali inferire la sussistenza di un contributo causale alla realizzazione del reato. L'affermazione circa la sussistenza in capo al ricorrente di un potere gestorio della società non soddisfa l'onere motivazionale, essendo totalmente omesso l'accertamento della coscienza e volontà da parte dell'imputato di compiere operazioni dolose. A fronte delle obbligazioni assunte da Caparrelli in forza di una procura che lo legittimava al compimento di tutti gli atti in nome e per conto della società, fin dalla sua costituzione, tutti i testi collocano la presenza del ricorrente presso gli uffici nell'ultimo periodo di attività della società, quando si era già manifestata l'esposizione debitoria che il ricorrente non ha concorso a determinare. Le prove documentali e testimoniali escludono la sussistenza di un contributo causale del ricorrente alla realizzazione del fatto tipico, né può configurarsi un contributo morale a posteriori. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 106 [recte, 606, primo comma], lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 116 I. fall. e all'art. 2740 cod. civ. L'atto di appello aveva dedotto l'insussistenza della contestata distrazione dei beni aziendali, in quanto appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva affittato i beni strumentali alla fallita. Con contratto del 29/04/2009, la Consulting & [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquisiva in affitto il ramo d'azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (avviamento, beni strumentali, materiale didattico), con subentro e locazione di un immobile. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente la distrazione, poiché il riferimento ai diritti personali di godimento è infondato, in quanto, in forza dell'art. 2740 cod. civ., il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, sicché i beni appartenenti a terzi non rientrano nella garanzia patrimoniale dei creditori, il che esclude la sussistenza di sottrazioni o distrazioni. 3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 521, 522 e 516 cod. proc. pen. Secondo la sentenza impugnata, il fatto di cui al capo A), non si sostanzierebbe in una mera distrazione patrimoniale, ma in un insieme di operazioni dolose, laddove dalla lettura degli atti e del capo di imputazione si evince che l'accusa contestata riguarda una distrazione, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 3.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione. Mentre la sentenza di primo grado, individua nella distrazione degli incassi e dei beni strumentali la sussistenza del reato, quella di appello esclude la condotta distrattiva patrimoniale di tali beni, sicché le motivazioni delle sentenze divergono pur essendo conformi. La sentenza di appello fa riferimento alla prosecuzione dell'attività dopo il fallimento, attraverso la Michigan, a conforto della continuità gestionale di Merenna, ma questo dato non compare nella sentenza di primo grado. Il dato dell'appartenenza a Mirenna di Michigan è travisato, in quanto l'atto di appello deduceva la sua estraneità all'attività gestionale, tanto più che nelle more della stesura del ricorso, emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] è di Caparrelli, procuratore generale della fallita dalla sua costituzione. 3.4. Il quarto motivo denuncia omessa valutazione o erronea assunzione della prova, nonché vizi di motivazione, avendo il giudice di appello confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale escludendo la riqualificazione in bancarotta semplice chiesta con i motivi di appello, omettendo l'esame di una prova a discarico, ossia la mancanza di prova della richiesta di consegna e produzione della documentazione da parte del curatore, né è stata accolta la richiesta di escussione di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito in merito alla contabilità e alla sua regolare tenuta. La Corte di appello richiama a riprova dell'intento fraudolento l'insolvenza degli imputati, ma ciò significa richiamare i presupposti del reato, adagiandosi su una presunzione semplice e sull'assenza di una prova contraria da parte dell'imputato. Quanto all'invocata riqualificazione, illogicamente è stata esclusa, non avendo la Corte di appello indicato le prove dimostrative dell'omessa tenuta, finalizzata ad arrecare pregiudizio ai creditori. In riferimento all'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., dalla stessa sentenza impugnata e dalle prove testimoniali risulta che Caparrelli, direttore della scuola, era munito di poteri procuratori generali e gestore principale, se non esclusivo, sicché il ricorrente aveva un ruolo marginale e minimale. 4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia, con riferimento a entrambe le imputazioni, vizi di motivazione in ordine all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto. Erroneamente la sentenza impugnata desume la qualifica di amministratore di fatto dal ruolo di direttore della scuola di lingue, definito eminentemente tecnico, mentre lo stesso giudice di appello evidenzia che i due Merenna si presentavano per controllare la scuola. Con riferimento alla stipula del contratto di locazione dei locali della scuola, apodittica è la sua rilevanza ai fini dell'attribuzione della qualità di amministratore di fatto, tanto più che la stessa sentenza impugnata attribuisce al coimputato [OSCURATO:PERSONA] la contrattazione con la locatrice. Quanto alla qualità di procuratore generale, la stessa è ritenta significativa di un potere gestorio e decisionale, ma, al contempo, si individua la stipula del contratto di locazione come unica utilizzazione della procura.Le deposizioni dei testi Martinez e [OSCURATO:PERSONA] menzionano l'imputato solo con riguardo alla direzione didattica e alla conseguente presenza in sede, laddove tutti gli elementi fattuali concretamente sintomatici di autonomia decisionale e del controllo gestionale degli aspetti economici della società vengono riferiti ai due coimputati. 4.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento a entrambe le imputazioni, inosservanza dell'art. 2639 cod. civ., non ravvisandosi nei ruolo del ricorrente i requisiti di significatività e continuità dello svolgimento di un'apprezzabile attività gestoria, tanto più che la procura generale della società solo in astratto consente un'attività gestoria, mentre rilevano gli atti concreti compiuti. 4.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento all'imputazione di bancarotta documentale, erronea applicazione degli artt. 216, 223 I. fall. e 2639 cod. civ. In tema di tenuta delle scritture contabili, la responsabilità va ascritta all'amministratore della società, mentre erroneamente la responsabilità è stata attribuita al ricorrente in assenza di alcuna motivazione circa il fatto che abbia protratto l'asserita funzione di cogestione nel periodo conclusivo della vita della società, tanto più che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che nell'ultimo periodo i rapporti erano stati specie con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2. Muovendo, per la sua valenza generale e prioritaria, dall'esame del secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esso non merita accoglimento. La consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità con riferimento al delitto di operazioni dolose causative del dissesto individua «la "dolosità" delle operazioni nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società»: «le "operazioni dolose", in quanto collocate nell'area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita diminuzione dell'asse attivo, in sostanza, un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, indefettibile momento strutturale della fattispecie (sicché le operazioni in discorso non sono compatibili con ipotesi di mera preferenzialità)»; in questa prospettiva, si coglie «l'autonomia conferita dal legislatore alla categoria in discorso nel contesto della più ampia figura della bancarotta fraudolenta del tutto difforme (sia per il nomen juris, ma anche per la diversa disciplina dell'elemento soggettivo e del nesso causale con il fallimento) dalle generali ipotesi dettate 5 cj dall'art. 223, comma primo, I. fall. nella parte in cui richiama la fraudolenza patrimoniale di cui all'art. 216, primo comma, I. fall.» sicché «il momento caratteristico della condotta dedotta dall'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., si recepisce nel richiamo alla nozione di "operazione" (connotato prescrittivo ignoto alla generale previsione della bancarotta fraudolenta) la quale richiama necessariamente un quid pluris rispetto ad ogni singola azione (o singoli atti di una medesima azione), postulando una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato; proprio l'autonomia concettuale della condotta dettata dall'art. 223, secondo comma, n. 2 esclude che per lo stesso atto discendano due distinte sanzioni penali» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti, Rv. 247314; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071). Dunque, per un verso, nel caso di specie, non vi è stata alcuna duplicazione sanzionatoria, mentre, per altro verso, il fatto di maggiore complessità strutturale è stato ravvisato non solo nel venir meno dei diritti di godimento dal patrimonio della fallita, ma anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni della società, comprese quelle erariali. D'altra parte, il nucleo essenziale del motivo, per certi versi scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), deduce, muovendo dalla ritenuta erronea qualificazione del fatto (neppure dedotta con il gravame), la "sovversione" del principio di correlazione tra accusa e sentenza: censura, questa, all'evidenza infondata, posto che la condanna è intervenuta per il reato così come delineato dall'imputazione ed è rispetto a questo reato che la sentenza impugnata ha sviluppato la propria argomentazione. 3. Seguendo l'ordine indicato, il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato, al lume del principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, rientrando nella nozione di beni appartenenti al fallito solo le cose che abbiano fatto ingresso nel suo patrimonio, assume rilevanza penale non già la cessione a terzi di un bene goduto in comodato, posto che esso è oggetto di possesso precario, ma il venir meno, nel patrimonio del predetto, del diritto di godimento acquisito, previa verifica del suo effettivo valore al momento del trasferimento del bene (Sez. 5, n. 45044 del 24/10/2022, Minichini, Rv. 283812). Il principio di diritto è riferibile anche al caso di specie, tanto più che, come si è visto, a venire in rilievo non è la distrazione di un determinato bene, ma il complesso delle operazioni integranti la commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società. 4. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile. La deduzione del ricorrente fa riferimento, a ben vedere, alla questione della qualificazione del fatto, che la sentenza di appello ha chiarito nei termini indicati, laddove, per un verso, nessuna divaricazione è dato ravvisare con riguardo all'oggetto materiale delle condotte e, per altro verso, la pluralità dei debiti (e, segnatamente, il sistematico inadempimento degli stessi) è descritta dalla sentenza impugnata (e non oggetto di puntuali censure con l'atto di appello); sul punto, dunque, il ricorso è manifestamente infondato. Alla stessa conclusione deve giungersi con riguardo al denunciato travisamento della prova, dedotto in termini del tutto generici, tali da non enunciare neppure (e, tantomeno, allegare con la necessaria specificità) il dato probatorio che si assume travisato. 5. L'ultimo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile. La sentenza di primo grado aveva dato atto che il curatore aveva tempestivamente convocato [OSCURATO:PERSONA] (insieme con Caparrelli), ma l'appello si limitava ad evocare la mancanza di prova di una rituale richiesta di consegna della documentazione contabile a [OSCURATO:PERSONA] che la deteneva, trascurando in toto il dato della convocazione da parte del curatore, all'evidenza funzionale all'adempimento in capo all'amministratore della fallita (previo riacquisto della disponibilità della documentazione, da chiunque custodita) di un obbligo discendente dalla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, n. 3, I. fall.); il motivo di appello era dunque aspecifico e il corrispondente motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per quanto riguarda il dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale (e la conseguente non riqualificabilità del fatto in termini di bancarotta semplice), la Corte distrettuale lo ha desunto dal chiaro intento fraudolento collegato ai fatti di bancarotta patrimoniale di cui al capo A): lungi dal risolversi in una valutazione presuntiva, il ragionamento del giudice di appello è in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici. Conclusione, quest'ultima, valida anche con riguardo all'invocata applicazione dell'art. 114 cod. pen., esclusa dalla Corte distrettuale con motivazione puntuale incentrata sul ruolo di amministratore di diritto "effettivo", ossia con potere gestorio concretamente esercitato, mantenuto fino al fallimento della società. 6. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.La censura relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico non può trovare accoglimento, considerata la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che, alla luce degli elementi acquisiti soprattutto da plurime testimonianze, ha rimarcato la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un potere gestorio della società di cui era socio pressoché in via esclusiva e il rilievo che egli era palesemente al corrente e in accordo con le politiche gestionali dell'amministratore di diritto (suo padre) e dell'altro amministratore di fatto, sia nella fase costitutiva dell'apprensione dei locali (per i quali prese contatto con la locatrice, per poi pagare con un assegno scoperto), sia in quella dell'indebita prosecuzione delle attività aziendale. Si rivela quindi priva dì fondamento la doglianza circa la carenza di motivazione da parte del giudice di appello sul punto. Le ulteriori doglianze circa il ruolo di amministratore di fatto sono assertive e, comunque, prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il ricorso insiste, ad esempio, sui contratti sottoscritti da Caparrelli, ma trascura la circostanza della trattativa e quella del pagamento del canone di locazione del locale, il che rende priva di fondamento l'apodittica affermazione circa il concorso morale a posteriori, posto che, quello delineato dai giudici di merito, non è un concorso "solo morale" e, soprattutto, si è sviluppato nell'arco dell'intera vicenda. 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, del pari, rigettato. 7.1. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla qualifica di amministratore di fatto attribuita all'imputato, non sono fondati. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, in tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775). La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando non solo la procura generale attribuita a Caparrelli, ma anche il ruolo in concreto svolto così come riferito da tutti i testi escussi, ruolo sintetizzato dal giudice di appello in termini di gestore principale della scuola. Il ricorrente muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 7.2. Anche il terzo motivo non merita accoglimento. La deduzione difensiva secondo cui la sua funzione di cogestione sarebbe cessata nel periodo conclusivo della vita della società trova una puntuale smentita nella motivazione della sentenza impugnata, lì dove rileva la prosecuzione dell'attività dell'imputato nella "nuova" azienda che prese il posto della fallita. Il ricorso non si confronta con il dato richiamato e, da questo punto di vista, risulta aspecifico. 8. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili comparse all'odierna udienza, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra