CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 19464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11745/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 5856/2017depositata il 10/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di atto di pignoramento presso terzi per crediti erariali portati in numerose cartelle, ha affermato che le cartelle erano state tutte ritualmente notificate tranne una in riferimento alla quale era stata tuttavia notificata una intimazione di pagamento e che, ciò stante, le eccezioni relative ai crediti – “ivi compresa la [eccezione] di prescrizione”- avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione delle cartelle e dell’intimazione non potendo essere proposte mediante impugnazione del successivo atto di pignoramento; 2. l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso, difese dall’Avvocatura dello Stato. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha anche depositato un successivo controricorso con il patrocinio di difensore del libero foro. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92, 24, 97 e 111 Cost., 72 d.P.R. 602/73; 2697 cod. civ.; 26 d.P.R. 600/73”) per non avere la CTR annullato la cartella della cui notifica aveva notato non esservi prova e per non avere la CTR dichiarato, conseguentemente, la “nullità dell’intero procedimento di riscossione”; 2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge (“artt. 2, 19, comma 3, d.lgs. 546/92, 24, 97 e 111 Cost., 77 d.P.R. 602/73”) per avere la CTR “omesso la disamina dell’eccezione di prescrizione dei crediti erariali sottesi alle cartelle di pagamento impugnate per mezzo del successivo atto di pignoramento”; 3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta, sotto la rubrica di “violazione e falsa applicazione e/o omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di ampia discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5”, che la CTR non abbia accolto l’eccezione di prescrizione dei crediti erariali portati nelle cartelle; 4. il primo motivo è infondato. 4.1 La CTR ha affermato che “per la cartella [de qua] risulta trasmessa l’intimazione di pagamento recante n…. notificata al [OSCURATO:PERSONA] in data 4 dicembre 2013”. Ha poi affermato che il credito portato dalla cartella non poteva essere contestato - segnatamente sotto il profilo fatto valere dal contribuente della prescrizione- mediante impugnazione dell’atto di pignoramento in quanto ogni contestazione avrebbe potuto e dovuto essere sollevata con l’impugnazione della intimazione e, non essendo stata sollevata in quella sede, era ormai preclusa. 4.2. Al contrario di quanto assume il ricorrente, in tema di atti d'imposizione tributaria e di cartelle per crediti tributari, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza né di perfezionamento o validità ma è condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto (Cass. 24 agosto 2018, n. 21071; Cass. 31 gennaio 2108, n.2203; Cass. 31 marzo 2022, n.10385). 4.3. La CTR, ritenendo preclusa ogni contestazione sull’esistenza del debito portato nella cartella, ha deciso correttamente giacché, “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259). 4.4. La Corte ha anche affermato che “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Sez. U - , 5 giugno 2017, n. 13913). La statuizione riguarda, come espressamente specificato, il caso di atto di pignoramento quale “primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito” laddove, nel caso che occupa, l’atto di pignoramento era stato preceduto dalla intimazione di pagamento. 4.5. Ne consegue che, essendo le vicende relative al credito portato nella cartella -segnatamente la vicenda della prescrizione verificatasi (non per ragioni sopravvenute alla notifica della intimazione ma) asseritamente per non essere stato il termine di prescrizione interrotto dalla notifica della cartella in questione- ormai precluse e quindi essendo il credito da ritenersi esistente, ed essendo inoltre il pignoramento in parte qua correlato al pregresso atto di intimazione, è ineccepibile la decisione della CTR di non accogliere la pretesa del contribuente di annullamento del “procedimento di riscossione”; 5. il secondo e il terzo motivo di ricorso, strettamente connessi, sono infondati. 5.1 Valgono per essi le considerazioni di cui ai punti 4.3. e 4.4. Anche qui pare opportuno ribadire che il contribuente si è riferito alla prescrizione maturata in relazione alle cartelle di pagamento. Non ha censurato l’accertamento del giudice di merito per cui “le cartelle sono state seguite da intimazioni di pagamento che, pur regolarmente notificate prima dell'atto di pignoramento, neanche sono state impugnate”; 6. il ricorso deve essere rigettato; 7. per quanto concerne le spese le stesse sono liquidate come in dispositivo. Deve precisarsi che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre ha diritto a vedersi rifondere le spese per l’attività difensiva della Avvocatura dello Stato - attività peraltro svolta unitariamente nell’interesse anche della Agenzia delle Entrate-, non ha diritto a vedersi rifondere le spese anche per l’attività difensiva svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso successivo a quello dell’Avvocatura di Stato. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 30008 del 2019 hanno statuito che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Alla stregua di quanto precede ove, come nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate Riscossione abbia scelto per il patrocinio dell’Avvocatura erariale deve ritenersi preclusa la possibilità del ricorso ad un difensore del libero foro. Per di più anche laddove la presenza di più difensori è legittima, come in caso di parte privata che abbia dato mandato a due difensori del libero foro, nondimeno la presenza di più difensori non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati (Cass. 21472/2012). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.300,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 11 5/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell