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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26722/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge quanto all'art. 54 cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e carenza di interesse; rilevato che, in ordine alla dedotta esimente dello stato di necessità, il motivo risulta in concreto privo di critica; è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato che in ordine al secondo motivo, attraverso cui si censura, seppure genericamente, l'omessa concessione delle attenuanti generiche, non sussiste un concreto interesse visto che le circostanze attenuanti sono state riconosciute; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso il quale si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge quanto all'art. 54 cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per genericità e carenza di interesse; rilevato che, in ordine alla dedotta esimente dello stato di necessità, il motivo risulta in concreto privo di critica; è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato che in ordine al secondo motivo, attraverso cui si censura, seppure genericamente, l'omessa concessione delle attenuanti generiche, non sussiste un concreto interesse visto che le circostanze attenuanti sono state riconosciute; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris