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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32964/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8467/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 340- 612 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata sostituzione della pena detentiva breve; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 3 sentenza / impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 8467/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 340- 612 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata sostituzione della pena detentiva breve; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr., pag. 3 sentenza / impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno
Sentenza Cassazione n. 32964/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris