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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45739/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata, infraquinquennale), in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75, d.

Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, allontanandosi dalla propria abitazione il giorno 8 giugno 2011 dopo le ore ventidue.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di riconoscimento della recidiva.

3. Le doglianze non considerano anzitutto che, come puntualmente spiegato nella sentenza impugnata, il genere di recidiva contestata, e dopo ritenuta, preclude per legge il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

Inoltre, la difesa svolge in questa rilievi solo rivalutativi che parrebbero riferirsi per la prima volta ai presupposti per riconoscere la recidiva, rimasti già puntualmente apprezzati in primo grado in ragione del tipo di precedenti, per rapina, quale estrinsecazione della capacità a delinquere al momento del fatto, così da considerarsi poi che il comportamento processuale e la collaborazione di recente manifestata consentivano solo la concessione delle attenuanti generiche.

Alla stregua di tali osservazioni, le censure risultano aspecifiche, rivalutative esorbitanti i temi introdotti in appello e, comunque, manifestamente infondate.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Re serto [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata, infraquinquennale), in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, allontanandosi dalla propria abitazione il giorno 8 giugno 2011 dopo le ore ventidue. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di riconoscimento della recidiva. 3. Le doglianze non considerano anzitutto che, come puntualmente spiegato nella sentenza impugnata, il genere di recidiva contestata, e dopo ritenuta, preclude per legge il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. Inoltre, la difesa svolge in questa rilievi solo rivalutativi che parrebbero riferirsi per la prima volta ai presupposti per riconoscere la recidiva, rimasti già puntualmente apprezzati in primo grado in ragione del tipo di precedenti, per rapina, quale estrinsecazione della capacità a delinquere al momento del fatto, così da considerarsi poi che il comportamento processuale e la collaborazione di recente manifestata consentivano solo la concessione delle attenuanti generiche. Alla stregua di tali osservazioni, le censure risultano aspecifiche, rivalutative esorbitanti i temi introdotti in appello e, comunque, manifestamente infondate. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Re serto [OSCURATO:PERSONA]