CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 06167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N.R.G. 4000/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] - INAIL, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 299/2024 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30.9.2024, R.G.N. 325/2023 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19.11.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente principale e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente e ricorrente incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito, INAIL) ha agito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento della legittimità della riliquidazione del trattamento di fine serviziooperata dall’ente , in ragione dell’esclusione dalla relativa base di calcolo delle voci retributive concernenti gli onorari legali e compensi professionali, con condanna del lavoratore alla restituzione dell’importo di euro 276.707,51, oltre accessori. Il Tribunale di Ancona, pur disattendendo le eccezioni di prescrizione e di decadenza proposte dal lavoratore, ha rigettatola domanda dell’INAIL, sul presupposto che il diritto ai compensi propri degli avvocati avesse natura strutturale e di integrazione stipendiale e che quindi esso non poteva essere escluso dalla base di calcolo, senza contare l’affidamento maturato dal titolare del diritto in conseguenza della tempistica con cui si era sviluppata la vicenda sostanziale. 2. La sentenza è stata appellata in via principale dall’INAIL, quanto al merito e dal Ciafré, in relazione alle questioni preliminari risolte sfavorevolmente per lui dal giudice di prime cure. 3. La Corte d’Appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell’ente alla riliquidazione nei termini pretesi da esso pretesi e quindi alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, ma ha limitato l’ammontare di esse, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ai soli importi di euro 4.105,44 ed euro 705,34, oltre accessori. 4. La Corte territoriale riteneva in proposito che i compensi professionali degli avvocati dell’ente non potessero considerarsi parte integrante della voce “stipendio annuo in godimento” di cui all’art. 13 della legge n. 70 del 1975, richiamando il consolidato orientamento della S.C. in tal senso, secondo criteri non derogabili né dai Regolamenti dell’ente, né dalla contrattazione collettiva. La Corte d’Appello escludeva altresì che potesse avere fondamento la pretesa del lavoratore di tutela del proprio affidamento. Nella sentenza si valorizzava sul punto il contegno dell’INAIL che, fin dalla trasmissione delle note di liquidazione nel 2011 e 2012 – per importi che erano gli unici a non potersi ritenere prescritti - aveva formulato espressa riserva di ripetizione, senza contare la posizione soggettiva del lavoratore, che era persona esperta in materie legali, sicché doveva escludersi che egli, proprio in ragione della riserva espressa e della complessità della questione giuridica ad essa sottesa, potesse aver maturato un ragionevole affidamento in ordine alla sicura spettanza di quegli importi. 4.1 La Corte d’Appello riteneva altresì infondato il motivo di appello incidentale con cui il lavoratore aveva sostenuto la decadenza dell’INAIL dal diritto al recupero per effetto dell’art. 30 del d.p.r. n. 1032 del 1973. In proposito, la sentenza di secondo grado evidenziava come la norma riguardasse solo i dipendenti statali e che essa, prevedendo una decadenza, non poteva trovare applicazione analogica. 4.2 La Corte territoriale ha invece ritenuto fondato il motivo di appello incidentale concernente la prescrizione. Essa premetteva come non risultasse sottoposta a censura la parte della sentenza di primo grado con la quale il Tribunale aveva ritenuto che la raccomandata INAIL del 6.6.2014 non fosse idonea ad interrompere la prescrizione, sicché, sul punto, doveva ritenersi formato il giudicato interno, così come nessuna contestazione vi era sull’efficacia interruttiva della lettera ricevuta dal lavoratore il 28.6.2021. Esaminando l’efficacia interruttiva della lettera raccomandata INAIL del 12.10.2020, la Corte d’Appello evidenziava come il lavoratore avesse sostenuto che essa non era mai pervenuta nella sua sfera di conoscenza. L’avviso di ricevimento – notava la Corte distrettuale – non recava la sottoscrizione del destinatario, ma la dizione “impossibilitato emerg.sanitaria” e tuttavia a quell’epoca quella modalità di notifica, propria del periodo Covid, non era più consentita e non poteva trovare applicazione. Ne derivava che la raccomandata in questione non poteva dirsi ritualmente notificata e non poteva dunque riconoscersi ad essa efficacia interruttiva della prescrizione. Ciò comportava l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, con esclusione dei soli bonifici del 2.12.2011 e 17.5.2012, stante la lettera interruttiva, entro il decennio, di cui all’atto comunicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il diritto dell’INAIL a ripetere l’indebito veniva quindi limitato agli importi di euro 4.105,44 ed euro 705,34, rispetto alla maggior pretesa di euro 276.707,51. 5. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso, contenente anche sette motivi di ricorso incidentale. Il Pubblico Ministero ha depositato nota con la quale ha insistito per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, con declaratoria di inammissibilità del primo motivo e rigetto del secondo motivo, chiedendo altresì il rigetto del ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ragioni logiche consigliano di dare precedenza ai motivi di ricorso incidentale. Essi riguardano infatti l’esistenza del diritto alla ripetizione dell’indebito ed è evidente che, qualora risultassero fondati, potrebbe non esservi luogo a discutere sulla prescrizione di tale diritto o sulle difese anche processuali in buona parte connesse alla prescrizione stessa. 2. Ciò posto, il primo motivo incidentale adduce la violazione e\o falsa applicazione dell’art. 30 del d.p.r. 1032/1973 e degli artt. 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, ipotizzando in extremis anche la proposizione di questione di legittimità costituzionale. Con esso si ripropone il tema della maturazione della decadenza dal diritto alla ripetizione dell’indebito per effetto della fattispecie preclusiva di cui all’art. 30, cit. Secondo il lavoratore, la Corte territoriale avrebbe infatti erroneamente limitato la propria decisone al richiamo di Cass. 10195 del 2005, che aveva riguardato un dipendente di un ente locale e peraltro per fatti occorsi prima della privatizzazione del pubblico impiego. La Corte d’Appello aveva altresì ignorato quanto ritenuto da Corte Costituzionale n. 258 del 2022 ed il rilievo ivi contenuto in ordine al percorso di graduale passaggio dal precedente regime di t.f.s. a quello del t.f.r., tale da rendere quindi irrilevante, per il lavoro pubblico contrattualizzato, la distinzione tra normativa statale e parastatale. La distinzione tra dipendenti dello stato e dipendenti del parastato era dunque oramai irragionevole e discriminatoria, essendo la disciplina della decadenza opportunamente ispirata dall’esigenza di tutela dell’affidamento, meritevole di particolare attenzione nel settore delle prestazioni previdenziali. I dipendenti statali e quelli parastatali, precisa il ricorrente incidentale, non possono che godere di identico statusgiuridico, trattandosi di tipologia di rapporti che sono state entrambe privatizzate. Una lettura costituzionalmente orientata, in mancanza della quale andava proposta questione di legittimità costituzionale, non poteva dunque che portare all’applicazione al caso di specie del regime di cui all’art. 30 cit., con conseguente decadenza dell’INAIL dall’azione restitutoria per essere stata promossa a termine ormai decorso. 2.1 Il motivo non può essere accolto. 2.2 L’art. 30 del d.p.r. n. 1032 del 1973 prevede quanto segue. «(Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti) I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando: a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi. Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale» È indubbio che la norma riguardi –ai sensi dell’art. 1 del medesimo d.p.r. - dipendenti statali, per tali intendendosi gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali, i militari e i componenti dei corpi di polizia in servizio. L’art. 13 della legge n. 70 del 1975 prevede, a propria volta, quanto segue: «Art. 13 (Indennità di anzianità) All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6». 2.3 È evidente che i corpi e le regolazioni normative sopra riportati sono tra loro del tutto autonomi. Tra l’altro, il sistema di cui al d.p.r. n. 1032 è regolato nelle forme proprie della gestione previdenziale, attraverso l’erogazione del beneficio ad opera di un soggetto terzo (l’INPS, quale gestore della forma di previdenza), mentre il sistema dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975 prevede l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro (v. sul punto, sul piano descrittivo, Cass. 28 marzo 2007, n. 7596). Nulla autorizza quindi a ritenere che una decadenza prevista nel contesto del d.p.r. n. 1032 del 1973 possa operare nel sistema di cui alla legge n. 70 del 1975. Anche perché è noto che le norme che esprimono decadenze non consentono estensioni analogiche a casi diversi rispetto a quelli per le quali esse sono previste (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490; Cass. 25 maggio 2012, n. 8350) 2.4 D’altra parte, non è decisivo il richiamo a Corte Costituzionale 20 dicembre 2022, n. 258. In quella sede è stato ritenuto che non fosse costituzionalmente illegittima la previsione di un termine di decadenza nei casi regolati dal d.p.r. n. 1032 del 1973, a differenza di ciò che accade nell’ambito dei rapporti soggetti a regime di t.f.r., ove non vi sono termini di tal fatta. [OSCURATO:PERSONA] ha in proposito ritenuto che la previsione di una decadenza nel d.p.r. 1032 del 1973 non potesse dirsi irragionevole, perché tale da rispondere alla logica di tutela dell’affidamento in ambito previdenziale, aggiungendo che l’eventuale rimozione di quella decadenza, al fine riavvicinare la disciplina del t.f.s. a quella del t.f.r., come anche, di contro, il mantenimento di essa, in quanto ritenuta più rispondente al perseguimento della finalità previdenziale dell’istituto, ed eventualmente estesa al TFR o alle altre figure di indennità esistenti nel nostro ordinamento, costituiva valutazione destinata al prudente apprezzamento del legislatore. 2.5Come già ritenuto da questa S.C. (Cass. 24 maggio 2005, n. 10915) per altro personale (dipendenti degli enti locali illo tempore oggetto alla gestione ex INADEL) la decadenza prevista nel regime dei trattamenti di fine servizio proprio di un settore non opera nei riguardi di dipendenti di altro settore e soggetti ad altra disciplina. Del resto, non può dirsi che la Corte Costituzionale abbia imposto di uniformare i regimi dei vari settori anche sul piano decadenziale, avendo piuttosto evidenziato profili di opportunità sul piano del riavvicinamento delle discipline, sottolineando però come ciò attenga al discrezionale apprezzamento del legislatore e tanto basta, anche per quanto attiene all’ipotesi, da ritenere su tali premesse manifestamente inaccoglibile, di proposizione di questione di legittimità costituzionale. L’avere la Corte Costituzionale di recente ritenuto di non poter attuare un intervento manipolativo, per il rientrare di esso nella discrezionalità legislativa, esclude infatti - anche alla luce della portata decadenziale della norma di diverso ambito che si intenderebbe valorizzare e della diversa struttura dei due sistemi, su cui si è sopra detto - che si possa quindi ragionare in termini di proposizione di una questione in tal senso. 3. I successivi motivi di ricorso incidentale riguardano invece il tema della fondatezza sostanziale della pretesa di restituzione dell’indebito. 4. Il secondo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 45 della legge n. 70 del 1975, in relazione all’art. 11 delle c.d. preleggi, agli artt. 5 e 31 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego approvato con D.M. 30.5.1969, all’art. 1336 c.c., all’art. 11, co. 2, del bando di concorso a 30 posti di procuratore legale (categoria direttiva) del 1973. Il motivo adduce l’erroneità dell’applicazione dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, in quanto all’epoca dell’entrata in servizio del Ciafré vigeva altra disciplina, di cui al Regolamento di previdenza dell’ente, né la norma sopravvenuta prevedeva una qualche retroattività. Analogamente, il bando di concorso cui aveva partecipato il lavoratore richiamava quel Regolamento e dunque si doveva considerare consolidato, secondo il regime dell’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), il trattamento destinato a discendere da tale «patto originario». Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del R.D. n. 1033/1933, come sostituito dall’art. 1 D.L.C.P.S. 438/1947, degli artt. 13 e 14 della legge n. 70 del 1975 e dell’art. 46, co. 3, d.p.r. n. 509 del 1979 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nel motivo si assume che la delibera n. 407 del 1982 trovava fondamento nel regime di “quiescenza integrativa” che derivava dalla possibilità per l’ente di disciplinare con regolamento sull’ «organico, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale», in forza dell’art. 9 R.D. n. 1033 del 1933, come sostituito dall’art. 1 D.L.C.P.S. n. 438 del 1947, ratificato in totodalla legge n. 35 del 1953. Il sistema integrativo era stato poi salvaguardato, secondo il ricorrente incidentale, dall’art. 14, co. 2, della legge n. 70 del 1975 e successivamente l’art. 46, co. 3, del d.p.r. n. 509 del 1999 aveva richiesto l’adeguamento della contribuzione da versare ai Fondi per i fini di cui a tale trattamento, profilo cui provvedeva appunto la citata Delibera del 1982. La materia della “quiescenza integrativa” era dunque posta al di fuori dal perimetro di applicazione dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975 e tra tale sistema e la “quiescenza obbligatoria” non poteva sussistere alcuna interferenza. 4.1 I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. I temi in essi affrontati sono stati a ben vedere già definiti nel lungo iter giurisprudenziale che ha caratterizzato le questioni giuridiche oggetto di causa. È noto che, in origine, Cass. 7596/2077, già sopra citata ad altri fini, ritenne che i trattamenti di anzianità o fine servizio disciplinati dai Regolamenti previgenti rispetto alla legge n. 30 del 1975 fossero stati salvaguardati. Secondo tale pronuncia, infatti, la legge «n. 70 del 1975, art.31(Diritti acquisiti), con riferimento al nuovo sistema di determinazione del regime normativo ed economico, ha disposto che il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Ai sensi dellaL. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, poi, fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Il quadro normativo conduce ad affermare: che ai dipendenti dell'Inps compete un'indennità di fine rapporto di natura retributiva e non previdenziale (è qualificata dalla legge come "indennità di anzianità" ed è dovuta dallo stesso ente datore di lavoro, sulla base del rapporto di impiego e non di un distinto rapporto previdenziale); che il trattamento già previsto dal regolamento del personale continua ad applicarsi ove porti ad un risultato di maggior favore rispetto a quello legale per il personale già in servizio. Pertanto, la "buonuscita" prevista dal regolamento dell'Inps del 1971 (art. 5 e 34) sostituisce l'indennità di anzianità a condizione che assicuri un trattamento di maggior favore». L’orientamento è stato tuttavia superato dalle successive pronunce di questa S.C., a partire da Cass. 9 maggio 2008, n. 11604 e Cass. 14 luglio 2008, n. 19299 con cui si è espresso il diverso principio per cui non rientrano nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita né l'indennità di funzione di cui all'art. 15, comma secondo, legge 9 marzo 1989, n. 88, né il salario di professionalità (o assegno di garanzia della retribuzione), atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (normativa con la quale si era inteso razionalizzare ed omogeneizzare il trattamento economico e normativo del cosiddetto parastato), la disciplina applicabile per il trattamento di quiescenza prevedeva solo la corresponsione di una indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento - locuzione da intendersi quale paga tabellare, non comprensiva di tutti gli altri emolumenti erogati con continuità e a scadenza fissa - quanti sono gli anni di servizio prestato, dovendosi escludere, a sostegno della perdurante vigenza del regolamento, sia l'applicabilità del disposto dell'art. 31 della legge n. 70 del 1975 (che rimetteva al primo successivo accordo sindacale la salvaguardia dei trattamenti economici di miglior favore), essendo l'indennità di anzianità prevista dalla legge e non dalla contrattazione collettiva, sia l'incidenza dell'art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144 , non influendo l'abolizione del Fondo integrativo per il personale dell'INPS sull'erogazione del trattamento di quiescenza, che - a differenza della pensione integrativa - è posto a carico direttamente dell'ente. Principio che è poi confluito nella ricostruzione di Cass., S.U., 25 marzo 2010, n. 19299, di cui si dirà anche di seguito. 4.2 La tesi del sopravvivere del trattamento di cui al pregresso Regolamento come forma “integrativa” individua del resto una diversa pretesa, perché in ipotesi fondata su altra ed aggiuntiva fattispecie, secondo un’impostazione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata. Pertanto, al fine di non intercettare il limite alle nuove domande ed eccezioni, si dovrebbe dimostrare che quella pretesa, anche a titolo di eccezione finalizzata a paralizzare domanda restitutoria altrui – con la sostanza dell’eccezione riconvenzionale – fosse stata proposta già nei gradi di merito. Ed in realtà, dovrebbe emergere che il tema fosse stato proposto fin dal primo grado di giudizio, trattandosi di eccezione in senso stretto (Cass. 26 aprile 2004, n. 7917), destinata a soggiacere alle preclusioni di cui all’art. 416, co. 2, c.p.c. Tutto ciò dovrebbe essere fatto constare dall’atto contenente il ricorso per cassazione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675), anche se incidentale, che tuttavia nulla trascrive sul punto specifico, né rispetto alle difese di appello (salvo un generico e come tale insufficiente richiamo a pag. 8 punto 10 a), né soprattutto rispetto al primo grado. Ma si tratta di tesi comunque infondata, sulla base della prevalenza della disciplina inderogabile di cui alla legge n. 70 cit., di cui si è detto e si dirà. È infatti implicito in quanto sopra detto il fatto che con il sopravvenire dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975 è stata superata la disciplina di cui ai pregressi Regolamenti e norme concernenti il trattamento di fine servizio presso gli enti interessati. Non può quindi sostenersi che sia rimasta in vigore una forma di previdenza “integrativa” con riferimento all’indennità di anzianità, che prevalga o si soprapponga in qualche modo rispetto ai diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge n. 70 del 1975 ed anche l’assunto del ricorrente secondo cui egli avrebbe continuato a versare contributi per tale diversa forma di previdenza potrebbe – lo si dice in via assolutamente ipotetica – individuare una pretesa alla ripetizione di essi, ma non certo fondare un diritto ad una prestazione che non è più previsto dall’ordinamento. Così come inaccoglibile è la prospettazione secondo cui l’essersi fatto riferimento, nel bando di concorso che portò all’assunzione del Ciafré, ad una certa disciplina del trattamento di quiescenza comporterebbe la formazione di una sorta di vincolo negoziale che sia tale da resistere a i mutamenti conseguenti alle variazioni di quello stesso regime. Ciò in ragione proprio dell’inderogabilità delle norme di disciplina dei trattamenti di fine servizio, che non consentono di certo il radicarsi di diritti sulla base di effetti negoziali che siano in contrasto con esse. 5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 1, lett. g) e 55 della legge n. 888 del 1989, dell’art. 2, co. 7, della legge n. 335 del 1995, degli artt. 2, 40, 45 e 69 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, dell’art. 69, co. 15 della legge n. 388 del 2000, dell’art. 42 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2 dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sostiene, con plurime argomentazioni, che sarebbe consentito ai Regolamenti dell’ente ed alla contrattazione collettiva derogare in melius al disposto dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975. Il quinto motivo sostiene invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 cit., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente con esso contesta la formalistica individuazione, attraverso quella disposizione, di un valore retributivo di riferimento che, attraverso il diniego del coordinamento tra essa e il successivo art. 26 della medesima legge, impediva indebitamente di salvaguardare voci, quali i compensi degli avvocati, dapprima considerate ed espressive di una natura retributiva conseguente al rapporto di corrispondenza tra emolumenti percepiti ed attività lavorativa resa. 5.1 I due motivi vanno esaminati congiuntamente e non possono trovare accoglimento. 5.2 L’art. 13 l. n. 70/1975 stabilisce che l’indennità di anzianità va calcolata solo sullo stipendio tabellare e non su altre voci retributive; tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti del parastato. Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 25 marzo 2010 n. 7154 - i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass.14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato; da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali; da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente dell’INPS e con riguardo all’indennità di coordinatore dell’ufficio legale) - evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico- giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti che prevedevano il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato. Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività). Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava proprio un avvocato che aveva agito per il pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo della indennità percepita come coordinatore dell’ufficio legale, questa Corte ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina della legge n. 70/1975, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR. In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva – da cui l’inconferenza, oltre a quanto si dirà più ampiamente di seguito, del richiamo all’art. 69 del d. lgs. n. 165 del 2001 ed all’art. 42 del CCNL - in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale; quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata). Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato. 5.3 Nella giurisprudenza di legittimità già citata è stato del resto evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei “rami professionali” degli enti del parastato. In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 cit. ha affermato che “il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari”. Nella successiva Cass. n. 3775 del 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi fini, la disciplina dei due istituti della “pensione integrativa” e della “indennità di anzianità”, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la “pensione integrativa”, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di anzianità. La sentenza delle Sezioni Unite del 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione “motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010” e con puntuale e ricca motivazione hanno cristallizzato la ricostruzione delle vicende regolamentari nel senso della non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge. 5.4 Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale della pubblica amministrazione operato da una legislazione episodica e frammentaria. Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni. Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico della riforma era quello di ricondurre a principi unitari l’ordinamento del personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo. Il riordino del parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello del personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento. L’obiettivo di unificazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del parastato imponeva, innanzitutto, una revisione del sistema delle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario della disciplina, che fino a quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di amministrazione dei singoli enti. Per tale ragione, la legge n. 70 del 1975 ripartisce la disciplina del personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente del quale «[l]o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio del tutto residuale. 5.5 Le fonti richiamate in ricorso non abilitano la autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici. 5.6 L’art. 2 legge n. 335/1995, nei commi da cinque a sette, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'articolo 2120 cod. civ., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore. 5.7 La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni dell'articolo 13 legge n. 70/1975 neppure può trovare sostegno nel d.lgs. n. 165/2001. Per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli artt. 2 e 45 del suddetto [OSCURATO:PERSONA] (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'articolo 69 comma due (che riproduce quanto già disposto dall'articolo 72, comma 3, d.lgs. n. 29/1993), a tenore del quale: «In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto». Alla contrattazione collettiva era dunque rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal DPCM 20 dicembre 1999). In sostanza, la norma dell'articolo 69 del T.U. n. 165/2001 ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava «ferma» ovvero inderogabile. 5.8 Né vale richiamare, a sostegno della tesi attorea, l'art. 5 lett. g) della legge n. 88 del 1989 (applicabile all’INAIL per il rinvio ad esso operato dall’art. 55, co. 4 della medesima legge), che delinea le competenze del Consiglio di amministrazione, prevedendo che allo stesso spetta: « g) deliberare i regolamenti di cui all'art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70». Non può sostenersi che l’inderogabilità dell'art. 13 L. 70/1975 sarebbe venuta meno con l'entrata in vigore della suddetta previsione normativa o che, per effetto del citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l'efficacia delle deliber e che ave ssero espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti. Tale deroga, infatti, alla luce del sistema come sopra delineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio. Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio dello stesso, infatti, i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del Consiglio di amministrazione possono intervenire solo rispetto alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall'art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l'indennità di buonuscita. L’aspetto rilevante ai nostri fini è la conformità di tutto l’impianto della legge al controllo e prevedibilità della spesa. Ed è significativo, al riguardo, che l’art. 26, secondo comma, legge 70, cit. prescriva che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a «norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici». 5.9 Si aggiunga che di recente l’art. 13 della legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda dell’INAIL di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente dell’area legale, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe». Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità della normativa de qua, la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera delle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010. Ed infatti il Giudice delle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità dell’art. 13 della Legge n. 70/1975, interpretato secondo il “diritto vivente” della Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo del trattamento di quiescenza. Ad avviso del Giudice delle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali – e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento –, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva. Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico – come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. –, ma sulla moltiplicazione tra l’importo dello stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato. Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell’ultimo anno di servizio («[a]ll’atto della cessazione dal servizio»), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato. Quanto alla disposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, più in generale, con l’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica. Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate “competenze eventuali” legate all’esito favorevole delle liti e non rientrano nella nozione tecnica di “stipendio” tabellare prevista dalla legge per il calcolo della previdenza. Ha precisato che il termine “stipendio” utilizzato nella legge di riforma del parastato non è sinonimo di “retribuzione” globale, ma risponde a una predeterminazione legale volta al controllo della spesa pubblica. Ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati del parastato è a totale carico dell’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica. Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie. In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari”, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti. Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 del 1988). Secondo il Giudice delle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’amicus curiae, gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività. La difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del Consiglio dell’ordine (TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222). Il carattere di retribuzione ordinaria dell’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 del 2017). 6. Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429, 1431, 1442 e 2033 c.c. Con esso si assume che la fattispecie non sarebbe riconducibile all’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. e che, semmai, l’azione dell’ente avrebbe dovuto essere indirizzata sul richiamo alle norme relative all’annullamento per errore degli atti concernenti la determinazione del trattamento di quiescenza. 6.1 Il motivo è infondato. 6.2 L’atto di liquidazione e poi quello ad esso conseguente di pagamento del trattamento di fine servizio non intercettano alcuna libera manifestazione di volontà che possa consentire la qualificazione di essi come atti negoziali unilaterali, cui si applichi l’art. 1324 c.c. e, conseguentemente, alla disciplina sui contratti. Anche a prescindere dal fatto che, se così fosse, ne emergerebbe una radicale nullità ex art. 1418, co. 1, c.c., stante la già menzionata inderogabilità delle norme regolative dell’istituto ed il risalire di esse ad interessi pubblici di governo della spesa certamente non eludibili a piacimento, in realtà la liquidazione ed il pagamento, sul piano del quantum, non esprimono proprio una qualche volontà dell’ente datore di lavoro, ma attuano puramente e semplicemente conteggi imposti dalla normativa vigente e di disciplina del tema. Si tratta in altre parole da questo punto di vista di meri atti, come tali sottratti alla disciplina dell’art. 1324 c.c. (Cass. 16 maggio 1983, n. 3380). Neanche può richiamarsi la giurisprudenza di questa S.C. sui pagamenti eseguiti dal datore per rapporti formalmente autonomi e sostanzialmente subordinati, in eccedenza rispetto ai minimi dovuti per questi ultimi, ritenuti non ripetibili se non ove sia dimostrato l’errore. Ciò stato infatti affermato (v. in specifico Cass. 3 gennaio 2017, n. 46; Cass. 9 marzo 2011, n. 5552) sul presupposto che nulla vieterebbe al datore di corrispondente importi anche superiori a quei minimi, sicché il pagamento esprime una volontà negoziale in tal senso, seppure basata su una veste formale del contratto differente da quella reale, che per essere invalidata non può che transitare attraverso i percorsi dell’impugnazione negoziale. Ma nel caso qui in esame l’inderogabilità delle regole esclude il rilievo della volontà (ed ancor più di una valida volontà) rispetto a pagamenti eccedenti il dovuto. 7. Il settimo motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2033 c.c., nonché dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La censura è incentrata sul tema dell’affidamento e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel denegare le tutele conseguenti alla piena buona fede dell’accipiens e nel trascurare come l’asserito errore risalisse tutto a responsabilità dell’ente, secondo i parametri a tal fine valorizzati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte Costituzionale. Nel motivo si evidenzia altresì come la Corte di merito abbia ritenuto l’insussistenza dell’affidamento in relazione alla riserva apposto in occasione del pagamento degli unici crediti ritenuti non prescritti, che però non era stata apposta nel pagamento originario del gennaio 2011. Tale ultima circostanza, effettivamente vera per quanto si è detto anche in sede di riepilogo del contenuto della sentenza impugnata, impone evidentemente di analizzare il motivo in esito a quelli riguardanti la prescrizione. 8. Venendo quindi ai motivi proposti dall’INAIL, si rileva che, con il primo motivo del ricorso principale, si adduce la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. e 101 c.p.c., nonché omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione al termine a difesa non concesso rispetto all’impugnazione incidentale proposta dall’appellato. In fatto è accaduto che l’INAIL, soccombente in primo grado sul tema del diritto a ripetere le somme erogate, ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel termine stabilito dall’art. 436 c.p.c. ed ha proposto appello incidentale, sul tema della decadenza e della prescrizione. L’ente, con le note di trattazione scritta, ha chiesto concedersi termine per prendere posizione sull’impugnazione incidentale, ma la Corte d’Appello ha poi deciso nel merito, accogliendo in gran parte l’eccezione di prescrizione e senza neppure menzionare il contenuto delle note di trattazione sostitutive dell’udienza. Con il motivo l’INAIL ora evidenzia i diversi tempi avuti a disposizione dall’appellato-appellante incidentale rispetto a quelli fruiti dall’appellante principale-appellato incidentale per rispondere all’impugnativa altrui, oltre al silenzio serbato dalla Corte territoriale sull’istanza di concessione di termini a difesa. 8.1 Iniziando da quest’ultimo aspetto, va intanto rammentato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. 16 ottobre 2024, n. 26913; Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154). 8.2 Ciò posto, essendo stata tuttavia denunciata anche la violazione delle regole sul contraddittorio e quindi il vizio processuale in sé e per sé ritenuto sussistente, va detto che nel merito la censura è infondata. 8.3 L’art. 435, co. 2, c.p.c., prevede che l’appello sia notificato alla controparte entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza. L’art. 435, co. 3, prevede, a propria volta, che tra la notifica all’appellato e l’udienza di discussione debbano intercorrere almeno venticinque giorni. Secondo l’interpretazione del tutto consolidata, i termini sanciti da tali norme non assumono rilievo, a fini di procedibilità dell’appello, se non quando, prima dell’udienza di discussione, manchi in assoluto o sia giuridicamente inesistente la notifica degli atti introduttivi del gravame (Cass., S.U., 30 luglio 2008, n. 20604). Altrimenti, ciò che rileva è solo il rispetto del termine a comparire di venticinque giorni, la cui violazione comporta però solo la concessione del termine per la rinnovazione ai sensi dell’art. 164, co. 2, c.p.c. (Cass. 17 aprile 2018, n. 9404, in motivazione). Il termine per la proposizione dell’appello incidentale, ai sensi dell’art. 436, co. 2, c.p.c., coincide con quello di costituzione dell’appellato ed è dunque di dieci giorni prima dell’udienza di discussione e nel medesimo termine la memoria contenente il gravame incidentale va anche notificata alla controparte. Secondo un costante orientamento di questa S.C. nel rito del lavoro, l'appellante in via principale non ha un diritto soggettivo al deposito di note scritte per controdedurre alle difese dell'appellato, neppure nel caso in cui sia proposto appello incidentale, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del comma 2 dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale - che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità - di consentire alle parti, se necessario, il deposito di note difensive (Cass. 13 aprile 2018, n. 9232; analogamente, Cass. 5 novembre 1983, n. 6549). In proposito, non vi è dubbio che le norme processuali siano costruite con modalità asimmetriche, in quanto, stante l’ininfluenza della violazione del termine di cui all’art. 435, co.2, c.p.c., l’appello potrebbe essere notificato, nell’ipotesi estrema, all’appellato anche solo venticinque giorni prima dell’udienza ed egli avrebbe a quel punto quindici giorni per proporre il gravame incidentale, con lasso di tempo destinato tuttavia ad essere in concreto più ampio, se, come di regola accade, l’impugnazione principale sia notificata ancor prima di quell’ultimo momento utile. Viceversa, l’appellante principale avrebbe solo dieci giorni per reagire alla proposizione dell’appello incidentale. Tale asimmetria non può però dirsi che intercetti una regolazione irragionevole del processo. Si deve infatti considerare che l’appellante principale non può poi proporre appello incidentale in esito all’appello incidentale dell’appellato (Cass. 11 luglio 2014, n. 15969; Cass. 17 novembre 2010, n. 23215). Quindi egli potrà essere chiamato solo a svolgere difese o a riproporre questioni ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Quindi, quelle che possono essere suscitate dall’appello incidentale sono reazioni minori e comunque diverse, sicché non può dirsi che il minor termine a tal fine consentito sia ragione di irrazionalità del sistema. Né può dirsi rilevante il fatto che l’appellante principale possa replicare all’appello incidentale solo in udienza e non con memoria, fermo restando che quanto accada in udienza deve venire verbalizzato e così lo debbano essere anche le difese svolte in replica all’appello incidentale. Intanto non conta in sé il fatto che il giudice potrebbe concedere termini difensivi finali, perché ciò attiene ad una scelta puramente discrezionale, prevista dall’art. 429, co. 2, c.p.c., quale richiamato dall’art. 437, co. 4, c.p.c. Ma anche se questi ultimi termini non fossero concessi, la diversa forma di replica non intercetta un possibile vulnus al diritto di difesa, che resta appunto garantito, seppure con modalità diverse. Potendosi anzi dire che nel caso di trattazione cartolare, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., ogni questione assume anche meno rilievo in quanto il deposito di memorie in sostituzione dell’udienza comporta di per sé maggiore autonomia della parte nell’introdurre in quegli scritti le proprie difese in proposito, altrimenti vincolate alla (doverosa) verbalizzazione (art. 126 c.p.c. e 84, u.c., disp. att. c.p.c.). 8.4 L’infondatezza del motivo esime dalla disamina delle questioni sulla sua ammissibilità contenute nel controricorso. 9. Il secondo motivo del ricorso principale adduce la violazione e falsa applicazione del principio del giudicato interno di cui agli artt. 100 c.p.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art.2909 c.c. Il motivo concerne gli effetti interruttivi della raccomandata INAIL del 6.6.2014. Essi sono stati disconosciuti dal Tribunale, sul presupposto della genericità ed equivocità della pretesa alla ripetizione, sia rispetto all’an, sia rispetto al quantum. La Corte d’Appello, nel decidere sull’appello incidentale del lavoratore in punto prescrizione, ha evidenziato come non fosse stata sottoposta a censura –evidentemente da parte dell’INAIL – tale parte della sentenza di primo grado. L’INAIL in proposito evidenzia che il Tribunale aveva poi riconosciuto capacità interruttiva alla raccomandata del 12.10.2020, sicché l’ente era privo di interesse in concreto a censurare lo stesso capo di sentenza sotto il (diverso) profilo della inidoneità della precedente comunicazione e realizzare gli effetti interruttivi rivendicati in causa. A ciò l’INAIL aggiunge il richiamo alle difese svolte in primo grado, al fine di far constare gli effetti interruttivi conseguenti a tale nota dl interruzione della prescrizione. 9.1 Anche tale motivo non può essere accolto. 9.2 In fatto, i pagamenti sono stati effettuati nel gennaio 2011, nel novembre 2011 e nel maggio 2012. La prescrizione dell’indebito è decennale e i potenziali atti interruttivi datano al 6.6.2014, 12.10.2020 e 28.6.2021. Il Tribunale come detto ha affermato l’inidoneità dell’atto del 2014 e la Corte territoriale ha ritenuto che sul punto sia sceso il giudicato. È invece ormai incontestata la capacità interruttiva dell’atto del 2021, con effetto solo però rispetto agli ultimi due pagamenti, perché il primo è anteriore di oltre dieci anni rispetto ad esso. 9.3 Senza dubbio, l’interruzione della prescrizione è tema che intercetta una mera difesa e quindi rilevabile d’ufficio (Cass. 29 novembre 2016, n. 24214; Cass. 30 gennaio 2006, n. 2035). Tuttavia, esso «deve coordinarsi con il sistema delle preclusioni e con l'art.342 cpcrelativo alla specificità dei motivi, in virtù dei quali la libertà d'iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio trova un limite nel caso in cui la questione stessa sia stata espressamente decisa nel precedente grado di giudizio e il relativo punto non abbia formato oggetto di impugnazione ovvero, nel caso di parte praticamente vittoriosa, non sia stato riproposto comunque al giudice d'appello (giurisprudenza costante cfr. cass. nn. 1650-1962, 2571-1963, 2580- 1964, 2932-1966, 3583-1968, 3489-1972, 1727-1976, 1213-1979, 2585- 1981)» (così, Cass. 12 maggio 1993, n. 5394; in seguito v. Cass. 20 maggio 2011, n. 11259). Nel caso di specie, il tema dell’interruzione della prescrizione ad opera della comunicazione del 2014 è stato oggetto di decisione in primo grado e mancava un interesse dell’INAIL all’impugnazione sul punto , in quanto dal tribunale era stato riconosciuto effetto interruttivo in ragione della comunicazione del 2010. La parte, per quanto soccombente nel merito, era quindi, secondo la terminologia utilizzata dai citati precedenti, “praticamente” vittoriosa sul punto della prescrizione. Ciò non toglie che, una volta proposta impugnazione sul punto dell’interruzione della prescrizione ad opera della controparte, per riaprire il dibattito su quell’atto interruttivo la parte vincitrice in primo grado dovesse riproporre la questione exart. 346 c.p.c., in quanto non accolta in primo grado. Neanche l’INAIL afferma che ciò sia avvenuto e dunque è corretto quanto ha detto la Corte territoriale, ovverosia che sul punto si è formata preclusione all’interno del giudizio. 9.4 Anche in questo caso la reiezione del motivo esime dal valutarne i profili di inammissibilità. 10. Il terzo motivo del ricorso principale adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia), come modificato dall’art. 46 del d.l. n. 34 del 2020 e dagli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 221 c.p.c. Con la censura si richiama l’art. 22, co. 2, del d. lgs. n. 261 del 1999, con cui il legislatore ha demandato all’Autorità di regolamentazione la disciplina delle condizioni generali del servizio postale, nonché l’art. 21, co. 4, del d.l. n. 201 del 2011 (c.d. decreto “salva Italia”) , convertito con mod. in legge n. 214 del 2011, secondo cui la funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale è stata trasferita dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), sicché le delibere di quest’ultima non avevano la natura di semplici atti negoziali o amministrativi, ma erano da considerare atti muniti di forza di legge. Ciò posto, il motivo prosegue sostenendo che sia il D.M. 9.4.2001, sia la delibera Agcom 385/13, prevedevano che in caso di impedimento alla firma in capo al destinatario, l’attestazione dell’avvenuta consegna era fornita dall’addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio. Anche al di là del perimetro di durata temporale della normativa emergenziale Covid, doveva quindi ritenersi che l’agente postale avesse fatto corretta applicazione delle norme di diritto regolative della materia in caso di impedimento del destinatario alla firma, essendo tra l’altro indubbio, siccome non contestato, che il plico fosse stato immesso nella cassetta postale del destinatario e non potendosi superare la presunzione di veridicità di quanto attestato dall’agente postale se non, stante il disposto degli artt. 2699 e 2700 c.c., sulla base del procedimento di cui all’art. 211 (rectius, 221) c.p.c., ovverosia la querela di falso. L’INAIL sostiene quindi che la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto concludere nel senso del pervenire della comunicazione nella sfera di conoscenza, o quanto meno conoscibilità del destinatario, mentre la sentenza impugnata si era affidata al diverso concetto di pretesa irritualità del procedimento notificatorio, per farne discendere l’inesistenza dell’atto interruttivo del termine prescrizionale. 10.1 Il motivo è fondato, nei termini in cui si va a dire. 10.2 È in effetti corretto il rilievo dell’INAIL in ordine all’erroneità del richiamo alle regole del procedimento notificatorio, perché la trasmissione di una lettera raccomandata è forma di trasmissione di una comunicazione in sé diversa dalla notificazione. Quest’ultima postula il raggiungimento della certezza di conoscenza in capo al destinatario, attraverso la consegna a mani dell’atto o forme equipollenti rigorosamente disciplinate dalla legge (v. art. 140 c.p.c. o il regime della notifica a mezzo posta del plico, con quanto ne deriva in termini di giacenza presso l’ufficio postale), da comprovare attraverso la c.d. relata o l’avviso di ricevimento. La comunicazione mediante lettera soggiace ad un regime diverso da quello delle notificazioni, che non a caso sono richieste – queste ultime - quando, come nel caso degli atti introduttivi di un giudizio, vi sia necessità di un elevato grado di certezza. Il regime delle comunicazioni degli atti unilaterali è disegnato invece dall’art. 1335 c.c. secondo cui esse «si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia». Ovviamente, anche in questo diverso ambito il pervenire al domicilio non è concetto generico. Esso si realizza infatti quando, al di là del caso in cui si provi la consegna a mani, vi sia la prova che il documento sia stato consegnato presso quel recapito ad una persona che si possa presumere, per la presenza in loco, in qualche modo legata al destinatario e quindi idonea a far pervenire ad esso la comunicazione, oppure quando il piego sia depositato in luoghi, come la cassetta postale, di stretta pertinenza del destinatario stesso o infine esso sia depositato -previo avviso immesso in cassetta o comunque lasciato al domicilio - presso l’ufficio postale, a disposizione d el destinatario. Ne deriva che il mittente deve comprovare il verificarsi di uno di questi eventi che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art.1335 c.c. Evidentemente, l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario è la prova massima di quanto sopra, ma è ammessa anche la prova di altre circostanze, come sono quelle sopra descritt e , che possono far ritenere il pervenire dell’atto al domicilio e l’effetto legale di presunzione di conoscenza che ne deriva. Fatti la cui prova può derivare da quanto l’agente postale risulti avere svolto - secondo la disciplina del servizio postale richiamata anche nel motivo di ricorso per cassazione -e che, nella misura in cui confluiscano in attestazioni riguardanti attività compiut e o direttamente osservat e dal medesimo,godono del regime proprio della fede privilegiata. L’apprezzamento di tali fatti può però anche essere rimess o alla valutazione probatoria del giudice, fermo restando che, nell’incertezza ultima, evidentemente l’onere di cui all’art. 2697 c.c. opera in pregiudizio del mittente che è tenuto a dimostrare i presupposti circostanziali da cui scaturiscono gli effetti conoscitivi in suo favore. Ciò è quanto affermato da questa S.C., allorquando si è ritenuto (Cass. 6 novembre 2024, n. 28580) che la raccomandata inviata a mezzo del serviziopostale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficiopostale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile (in senso analogo, Cass.27 ottobre 2022, n. 31845; Cass. 16 luglio 2018, n. 18823, ove anche il richiamo al rigore della prova richieste, ma anche alla possibilità di ricorrere alla dimostrazione presuntiva). È su queste basi giuridiche – e non su quelle proprie delle notifiche - che pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto sviluppare la propria motivazione e decisione. 10.3 Il ragionamento svolto è dunque errato in diritto e non possono perciòtrovare accoglimento i rilievi in punto di ammissibilità sollecitati dal controricorrente, sotto il profilo del consistere delle censure in pretese di rivisitazione di fatti. In realtà, i fatti su cui si concentra la sentenza impugnata sono le risultanze dell’avviso di ricevimento sotto il profilo dell’impossibilità di consegna a mani per emergenza sanitaria, da cui si è dedotta l’illegittimità della “notifica”, ma già si è detto che la comunicazione non rileva come notifica in senso proprio e che l’accertamento fattuale da svolgere è più complesso e dovrà avvenire in sede di rinvio. 11. L’accoglimento del motivo riguardante il tema della prescrizione impone di considerare assorbito il motivo incidentale riguardante il tema dell’affidamento. La motivazione della Corte territoriale sul punto si è infatti incentrata sulla quota di indebito da essa ritenuta non prescritta, attraverso il richiamo a più riprese della riserva apposta. La caducazione della pronuncia impugnata proprio sul punto della prescrizione inevitabilmente caduca quanto argomentato di conseguenza su altri profili (art. 336, co. 1, c.p.c.; v. anche Cass. 1 ° marzo 2021, n. 5550). Ne deriva l’assorbimento del motivo riguardante l’affidamento, perché il tema dovrà essere affrontato ex novo, se e nella misura in cui l’esigenza sia suscitata dalla pronuncia che verrà assunta nel merito ed in sede di rinvio sul piano della