CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 1986
Cassazione n. 11956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1986 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1981 avverso la sentenza del 29/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Touga e per l'annullamento con rinvio del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge; lette le memorie di udienza con le quali sono state ribadite, anche in relazione alle conclusioni del Procuratore generale, le richiesta articolate nei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 29/10/2021, ha preso atto della richiesta di pena concordata assentita dal PG per Touga, con rinuncia ai motivi di appello, ed ha rideterminato la pena in anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 2400,00 di multa, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. Ha invece confermato la sentenza per [OSCURATO:PERSONA] a seguito del rigetto dei motivi di appello volti ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. 2. Touga, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; a seguito del concordato con il Procuratore generale in sede di appello, pur essendo stata ridotta la pena, l'aumento per la continuazione risulta applicato in violazione del divieto di reformatio in peius. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione; è stata in particolare dedotta violazione di legge in relazione agli art. 62-bis e 133 cod. pen., oltre che motivazione illogica e contraddittoria. Il giudice di appello ha escluso qualsiasi resipiscenza del ricorrente errando e realizzando un trattamento di sfavore per lo stesso pur nella identica posizione processuale del coimputato. 4. Il Procuratore ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Touga e per l'annullamento con rinvio del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 5. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici e non consentiti. Quanto al ricorso del Touga, occorre rilevare che il motivo proposto non è consentito; difatti questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Coppola, Rv. 275234- 01). In tal senso, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01). In tal senso, si è chiarito che (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01) in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, circostanza non ricorrente nel caso in esame. Quanto invece al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] occorre Amraoui, occorre rilevare come il motivo proposto si caratterizzi per essere del tutto generico, avendo il ricorrente evocato, al fine di sostenere una disparità di trattamento rispetto al concorrente del reato, parametri non rilevanti quanto al trattamento sanzionatorio, anche in relazione al regime di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Difatti il tema della resipiscenza o le eventuali scelte processuali dei ricorrenti, pur evocati dalla Corte di appello, non rientrano tra i parametri incidenti sulla dosimetria della pena, rappresentando una mera scelta processuale, mentre invece è stata esplicitamente richiamata la gravità della condotta in assenza di ulteriori elementi significativi al fine di giungere ad una diversa considerazione del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, con motivazione logica, che non si presta a censure e tanto meno risulta resa in violazione di legge. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in