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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 40763/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sussistendo ampia e congrua motivazione da parte del Tribunale della libertà ed esulando i profili di attualità delle esigenze cautelari dal novero degli argomenti rilevanti in sede di appello cautelare Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare a carico dell'odierno ricorrente

2. Propone ricorso per cassazione il ricorrente in epigrafe articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Vizio di motivazione e violazione degli articoli 192-273-274-275 in relazione all'articolo 416 codice penale.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che il carattere risalente dei fatti determinerebbe la mancanza di attualità delle esigenze cautelari risultando rilevante la presenza di parenti del ricorrente nel contesto della associazione a delinquere e dovendosi anche considerare che lo stesso ricorrente "sicuramente o quantomeno plausibilmente monitorato" non risulta avere commesso illeciti in data successiva.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso sussistendo ampia e congrua motivazione da parte del Tribunale della libertà ed esulando i profili di attualità delle esigenze cautelari dal novero degli argomenti rilevanti in sede di appello cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che - per consolidata giurisprudenza - il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Rv. 268567 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Rv. 265949 - 01) con la conseguenza che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45213 del 08/11/2007 Rv. 238518 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 39531 del 17/10/2006 Rv. 235391 - 01).

4. Peraltro, sussiste sul punto adeguata e congrua valutazione indicando il giudice della cautela la presenza di un'organizzazione stabile e radicata da cui deriva il perdurante allarme sociale connesso alla commissione dei reati ed esplicitato dalla contiguità del ricorrente e della stessa organizzazione illecita a personaggi di rilevante caratura criminale (NICITRA Salvatore, soggetto pluripregiudicato intraneo alla cosiddetta banda della Magliana).

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso n Roma, il 21 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sussistendo ampia e congrua motivazione da parte del Tribunale della libertà ed esulando i profili di attualità delle esigenze cautelari dal novero degli argomenti rilevanti in sede di appello cautelare Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare a carico dell'odierno ricorrente 2. Propone ricorso per cassazione il ricorrente in epigrafe articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Vizio di motivazione e violazione degli articoli 192-273-274-275 in relazione all'articolo 416 codice penale. Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che il carattere risalente dei fatti determinerebbe la mancanza di attualità delle esigenze cautelari risultando rilevante la presenza di parenti del ricorrente nel contesto della associazione a delinquere e dovendosi anche considerare che lo stesso ricorrente "sicuramente o quantomeno plausibilmente monitorato" non risulta avere commesso illeciti in data successiva. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso sussistendo ampia e congrua motivazione da parte del Tribunale della libertà ed esulando i profili di attualità delle esigenze cautelari dal novero degli argomenti rilevanti in sede di appello cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che - per consolidata giurisprudenza - il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Rv. 268567 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Rv. 265949 - 01) con la conseguenza che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45213 del 08/11/2007 Rv. 238518 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 39531 del 17/10/2006 Rv. 235391 - 01). 4. Peraltro, sussiste sul punto adeguata e congrua valutazione indicando il giudice della cautela la presenza di un'organizzazione stabile e radicata da cui deriva il perdurante allarme sociale connesso alla commissione dei reati ed esplicitato dalla contiguità del ricorrente e della stessa organizzazione illecita a personaggi di rilevante caratura criminale (NICITRA Salvatore, soggetto pluripregiudicato intraneo alla cosiddetta banda della Magliana). 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso n Roma, il 21 ottobre 2021