CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 19801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Vicenza del 22 novembre 2018 e di quella del Tribunale di Vicenza del 4 novembre 2022 e ha accolto la richiesta formulata dal pubblico ministero di revocare ex art. 168, comma primo, n. 1, cod., pen. la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 1724/2018 emessa dal Tribunale di Vicenza il 22 gennaio 2018; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge con riferimento all'omessa indicazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale dell'oggetto dell'udienza con specifico riferimento alla richiesta, poi accolta, di revocare la sospensione condizionale della pena; Rilevato che nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'omessa notifica all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza, effettuato presso il domicilio eletto invece che presso il carcere dove lo stesso era stato nel frattempo ristretto in esecuzione di un provvedimento di cumulo sopravvenuto alla presentazione dell'istanza ma noto al giudice in quanto indicato nel parere formulato nel parere pervenuto il 7 ottobre 2025, in data quindi anteriore al 15 ottobre 2025 in cui è stato redatto, sottoscritto e depositato l'avviso di fissazione per l'udienza del 24 novembre 2025; Rilevato che nel terzo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'istanza di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la richiesta di revoca della sospensione condizionale, già avanzata dal pubblico ministero nel proprio parere, risulta essere stata ribadita e reiterata nelle conclusioni presentate al termine dell'udienza senza che la difesa, così posta in condizione di contraddire sul punto, abbia eccepito nulla; Rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto nel verbale d'udienza è indicato come "libero" per cui, in assenza di una specifica comunicazione della difesa e di eccezioni sul punto, la nullità a regime intermedio determinata dalla notificazione effettuata presso il domicilio eletto e non nel luogo di detenzione, deve intendersi sanata ex art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02), ciò soprattutto nel procedimento di esecuzione quando, come nel caso di specie, questo è instaurato per iniziativa del condannato allorché è libero e 1ha pertanto l'onere di comunicare ogni mutamento della propria posizione giuridica; Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento al fatto che non è sostenibile che il ricorrente avesse esibito i segni distintivi già immaginando la possibilità di attribuire falsamente alla p.g. condotte di minaccia in suo danno (cfr. pag. 2, terzo e quarto capoverso), ha fornito una giustificazione logica e coerente quanto all'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto che non sono desumibili dagli atti, dai quali non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle diverse condotte quanto piuttosto risulta che queste siano sintomatiche di una scelta di vita (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigli e estensore Il Presidente - - [OSCURATO:PERSONA] M onaco [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] 29 AI7-7 : 2926 fi F Mar, [OSCURATO:PERSONA] -