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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11667/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali.

Considerato che le doglianze proposte — che mirano ad ottenere la comparazione delle circostanze con giudizio di prevalenza e la mitigazione della pena — non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, pur essendo enunciato, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso non evidenzia alcun vizio motivazionale nelle valutazioni del giudice di merito va valorizza elementi concreti ignorati dal ricorrente (la notevole gravità dei fatti costituiti da una aggressione armata da parte di più persone); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oPall

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali. Considerato che le doglianze proposte — che mirano ad ottenere la comparazione delle circostanze con giudizio di prevalenza e la mitigazione della pena — non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, pur essendo enunciato, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorso non evidenzia alcun vizio motivazionale nelle valutazioni del giudice di merito va valorizza elementi concreti ignorati dal ricorrente (la notevole gravità dei fatti costituiti da una aggressione armata da parte di più persone); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] oPall