CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inammissibile, per limite di pena, l'istanza di detenzione domiciliare e respinto le istanze di semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena inflitta per più ipotesi di furto aggravato. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, la persistente pericolosità sociale delk condannato, sottoposta a misura di prevenzione le cui prescrizioni erano state violate, le altre precedenti condanne, notizie negative delle Forze dell'Ordine che segnalano frequentazioni con perscne pregiudicate, la segnalata indisponibilità ad attivarsi in azioni di utilità sociale e restitutorie, l'assenza di un lavoro lecito. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico, articolato motivo, con cui denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza dei presupposti per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione. La ricorrente lamenta il travisamento della prova e, segnatamente, una lettura parziale della relazione Uepe che, infatti, l'avrebbe descritta come persona in grado di provvedere al mantenimento proprio e cel nucleo familiare con mezzi leciti, formulando un programma di trattamento in suo favore. L'attività lavorativa di collaboratrice domestica da svolgersi presso sua suocera, [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto apoditticamente indicato dal giudice specializzato, è agevolmente controllabile, dovendo essere prestata presso il domicilio della stessa. Tali elementi avrebbero dovuto rivestire - in tesi - ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell'ammissione a misure alternative che non presupponevano la totale assenza di pericolosità sociale ma postulano l'avvio del processo di rieducazione. CONDIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure manifestamente infondate. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.Si è più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità che il tribunale sulla base dei risultati delle attività di carattere istruttorio demandategli ai sensi dell'art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all'art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000, deve procedere a una sintesi e, íri particolare, «pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione)» (Sez. 1 n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione con motivazione che ha evidenziato - a fronte della mancanza di qualsivoglia elemento di osservazione personologica che potesse lasciare intravedere un inizio di revisione critica riguardo alla pregressa condotta nonché della mancanza di un'attività lavorativa e/o risocializzante - come la pericolosità sociale della Berti fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva. Nell'apprezzamento giudiziale ha assunto giusto e adeguato rilievo la perdurante pericolosità sociale e la scarsa affidabilità della condannata, che ha reiteratamente e anche recentemente trasgredito alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione, nonché la indisponibilità a svolgere attività di utilità sociale con motivazioni pretestuose, su cui la ricorrente totalmente sorvola. Tale motivazione, pertanto, connotata da argomenti congrui e coerenti, è incensurabile in sede di legittimità. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna delilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav