CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di revoca della sospensione condizionale; esaminato il ricorso; Ritenutane la tardività, in quanto proposto oltre il quindicesimo giorno dall'avvenuta notificazione del provvedimento giudiziale, al condannato e al difensore (art. 585, comma 1, lett. a, e comma 2, lett. a, cod. proc. pen.); Ritenuta la totale genericità della richiesta di restituzione nel termine, in ricorso formulata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile assieme alla richiesta testé menzionata, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Previa declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09