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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2023

Cassazione n. 31837/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/10/2021 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del precedente 08/07/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di furto in luogo di privata dimora (capo A) e di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta (capi B e C), nonché della contravvenzione di porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere (capo D) e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello Zama, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 624- bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in punto di ritenuta configurabilità del delitto di furto in abitazione di cui al capo A. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, non avrebbe argomentato la ritenuta assimilabilità della cabina di uno stabilimento balneare ai "luoghi di privata dimora", non considerando che, alla stregua di quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite, possono intendersi come tali solo i luoghi aventi le caratteristiche proprie dell'abitazione e quelli riservati dalla parte lesa, in maniera stabile e non occasionale, all'espletamento delle attività attinenti alla propria sfera privata.

3. Lo stesso difensore ha depositato poi, in data 29/04/2023, una memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in punto di ritenuta configurabilità della fattispecie delittuosa prevista da tale norma, sostenendo che, nella decisione gravata, non si sarebbe in alcun modo argomentata l'affermata assimilabilità della cabina di uno stabilimento balneare ai "luoghi di privata dimora" e non si sarebbe tenuto conto dell'arresto delle Sezioni Unite, secondo cui possono intendersi tali solo gli ambiti aventi le caratteristiche delle abitazioni e quelli stabilmente e non occasionalmente riservati dalla parte lesa al compimento di attività attinenti alla sfera privata.Ritiene il Collegio, in contrario avviso a quanto opinato dal ricorrente, che il fatto di reato oggetto della contestazione di cui al capo A sia stato correttamente qualificato dalla Corte distrettuale, e prim'ancora dal Tribunale, in termini di furto in luogo di privata dimora.

Si osserva, infatti, che, successivamente all'introduzione nel sistema penale dell'autonoma fattispecie di reato del "furto in abitazione e furto con strappo", di cui all'art. 624-bis cod. pen., avvenuta giusta il disposto dell'art. 2, comma 2, legge n. 128 del 2001, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, è stata chiamata a perimetrare la nozione di "privata dimora", utilizzata dal legislatore nell'indicazione dei luoghi - costituenti teatro dell'azione predatoria - che si era inteso sottoporre a tutela rafforzata.

Nell'occasione le Sezioni Unite hanno affermato che, con l'utilizzo della formula "... in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora...", il legislatore ha inteso riferirsi «... ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», con la conseguenza che in tale nozione «... vanno... ricom presi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le "caratteristiche" dell'abitazione»; hanno, altresì, sostenuto che «... l'ampliamento dell'ambito di applicabilità della "nuova" fattispecie anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto risulta dettato dalla necessità, da un lato, di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall'altro, di tutelare l'individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell'abitazione», a condizione, purtuttavia, che si tratti «... , come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto...»; hanno, infine, aggiunto, all'uopo valorizzando gli arresti del Giudice delle leggi in tema di tutela del domicilio (cristallizzati, in specie, nelle sentenze n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008), che è legittimo «... delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili, elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale, e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (così Sez.

U., n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01).Sulla direttrice tracciata dalle Sezioni Unite si è, in seguito, stabilmente collocato il giudice di legittimità, che ha escluso la configurabilità del delitto di cui trattasi a fronte di un furto commesso all'interno di un circolo sportivo, contesto in cui si è ritenuto non si svolgessero atti della vita privata (così Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, D'Antonio, Rv. 273458-01) e nel caso di un furto perpetrato all'interno della sala di attesa di uno studio medico, ambito non inteso come luogo di privata dimora (in tal senso Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021, Paulovic, Rv. 281107-01), ammettendola, invece, nel caso di un furto commesso, in orario notturno, all'interno di uno studio legale, in ragione della sussistenza dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al luogo e della presenza costante di persone (così Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633- 01), nel caso di un furto commesso all'interno di un locale adibito a spogliatoio di uno "stand" fieristico (in tal senso Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894-01) e in quello di un furto commesso all'interno di un peschereccio dotato di cabine e di bagni, in quanto luoghi in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato (così Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv. 283593-01).

Orbene, alla stregua della menzionata elaborazione giurisprudenziale, è legittimo concludere che la "non occasionalità della destinazione del luogo allo svolgimento di atti o attività della vita privata" vada intesa in una duplice accezione, ad un tempo oggettiva e soggettiva, in quanto assumono rilievo sia l'aspetto temporale, esigendosi un'apprezzabile durata del rapporto tra la persona e il luogo, sia l'aspetto funzionale, essendo necessaria l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni comunque attinenti alla vita privata, sia, infine, l'aspetto correlato alla volontà del soggetto nella cui disponibilità è tale luogo, richiedendosi che questi consideri l'ambito spaziale non accessibile a terzi senza il proprio consenso, in ragione della titolarità di uno "ius excludendi alios".

Sulla base delle indicate coordinate ermeneutiche, risulta corretta, in punto di diritto, la qualificazione, effettuata dai giudici del merito, del delitto di cui al capo A in termini di furto "in luogo di privata dimora", risultando perpetrata l'azione predatoria in un luogo - la cabina di uno stabilimento balneare - destinato allo svolgimento di attività strettamente attinenti alla sfera privata (quali sono lo spogliarsi, l'indossare il costume da bagno e il lasciare in deposito i propri effetti personali), che il suo utilizzatore intendeva di certo rendere inaccessibile a terzi senza il proprio consenso e che risultava allo stesso asservito per un apprezzabile periodo di tempo.

Né, per altro verso, può ritenersi, come pure sostenuto dal ricorrente, che l'impianto argomentativo a base della decisione assunta dalla Corte territoriale sia, in parte qua, carente o contraddittorio, essendosi chiarito, in maniera piana e lineare, che la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. trova giustificazione nella natura estremamente riservata degli atti (lo spogliarsi, il rivestirsi e il lasciare in custodia danaro od altri effetti personali) che, d'ordinario, si svolgono all'interno della cabina di uno stabilimento balneare, da intendersi, quindi, come spazio "... in uso esclusivo, seppur per un tempo determinato, alla persona che lo occupa", costituente "proiezione" della medesima (così a pag. 5 della sentenza impugnata).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistente il vizio denunziato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procediment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/10/2021 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del precedente 08/07/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di furto in luogo di privata dimora (capo A) e di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa sottratta (capi B e C), nonché della contravvenzione di porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere (capo D) e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello Zama, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 624- bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in punto di ritenuta configurabilità del delitto di furto in abitazione di cui al capo A. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, non avrebbe argomentato la ritenuta assimilabilità della cabina di uno stabilimento balneare ai "luoghi di privata dimora", non considerando che, alla stregua di quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite, possono intendersi come tali solo i luoghi aventi le caratteristiche proprie dell'abitazione e quelli riservati dalla parte lesa, in maniera stabile e non occasionale, all'espletamento delle attività attinenti alla propria sfera privata. 3. Lo stesso difensore ha depositato poi, in data 29/04/2023, una memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in punto di ritenuta configurabilità della fattispecie delittuosa prevista da tale norma, sostenendo che, nella decisione gravata, non si sarebbe in alcun modo argomentata l'affermata assimilabilità della cabina di uno stabilimento balneare ai "luoghi di privata dimora" e non si sarebbe tenuto conto dell'arresto delle Sezioni Unite, secondo cui possono intendersi tali solo gli ambiti aventi le caratteristiche delle abitazioni e quelli stabilmente e non occasionalmente riservati dalla parte lesa al compimento di attività attinenti alla sfera privata.Ritiene il Collegio, in contrario avviso a quanto opinato dal ricorrente, che il fatto di reato oggetto della contestazione di cui al capo A sia stato correttamente qualificato dalla Corte distrettuale, e prim'ancora dal Tribunale, in termini di furto in luogo di privata dimora. Si osserva, infatti, che, successivamente all'introduzione nel sistema penale dell'autonoma fattispecie di reato del "furto in abitazione e furto con strappo", di cui all'art. 624-bis cod. pen., avvenuta giusta il disposto dell'art. 2, comma 2, legge n. 128 del 2001, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, è stata chiamata a perimetrare la nozione di "privata dimora", utilizzata dal legislatore nell'indicazione dei luoghi - costituenti teatro dell'azione predatoria - che si era inteso sottoporre a tutela rafforzata. Nell'occasione le Sezioni Unite hanno affermato che, con l'utilizzo della formula "... in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora...", il legislatore ha inteso riferirsi «... ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», con la conseguenza che in tale nozione «... vanno... ricom presi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le "caratteristiche" dell'abitazione»; hanno, altresì, sostenuto che «... l'ampliamento dell'ambito di applicabilità della "nuova" fattispecie anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto risulta dettato dalla necessità, da un lato, di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall'altro, di tutelare l'individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell'abitazione», a condizione, purtuttavia, che si tratti «... , come si evince dalla ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell'abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell'avente diritto...»; hanno, infine, aggiunto, all'uopo valorizzando gli arresti del Giudice delle leggi in tema di tutela del domicilio (cristallizzati, in specie, nelle sentenze n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008), che è legittimo «... delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili, elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale, e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (così Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076-01).Sulla direttrice tracciata dalle Sezioni Unite si è, in seguito, stabilmente collocato il giudice di legittimità, che ha escluso la configurabilità del delitto di cui trattasi a fronte di un furto commesso all'interno di un circolo sportivo, contesto in cui si è ritenuto non si svolgessero atti della vita privata (così Sez. 4, n. 32245 del 20/06/2018, D'Antonio, Rv. 273458-01) e nel caso di un furto perpetrato all'interno della sala di attesa di uno studio medico, ambito non inteso come luogo di privata dimora (in tal senso Sez. 5, n. 19366 del 06/04/2021, Paulovic, Rv. 281107-01), ammettendola, invece, nel caso di un furto commesso, in orario notturno, all'interno di uno studio legale, in ragione della sussistenza dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al luogo e della presenza costante di persone (così Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633- 01), nel caso di un furto commesso all'interno di un locale adibito a spogliatoio di uno "stand" fieristico (in tal senso Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894-01) e in quello di un furto commesso all'interno di un peschereccio dotato di cabine e di bagni, in quanto luoghi in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato (così Sez. 5, n. 35677 del 10/06/2022, Asaro, Rv. 283593-01). Orbene, alla stregua della menzionata elaborazione giurisprudenziale, è legittimo concludere che la "non occasionalità della destinazione del luogo allo svolgimento di atti o attività della vita privata" vada intesa in una duplice accezione, ad un tempo oggettiva e soggettiva, in quanto assumono rilievo sia l'aspetto temporale, esigendosi un'apprezzabile durata del rapporto tra la persona e il luogo, sia l'aspetto funzionale, essendo necessaria l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni comunque attinenti alla vita privata, sia, infine, l'aspetto correlato alla volontà del soggetto nella cui disponibilità è tale luogo, richiedendosi che questi consideri l'ambito spaziale non accessibile a terzi senza il proprio consenso, in ragione della titolarità di uno "ius excludendi alios". Sulla base delle indicate coordinate ermeneutiche, risulta corretta, in punto di diritto, la qualificazione, effettuata dai giudici del merito, del delitto di cui al capo A in termini di furto "in luogo di privata dimora", risultando perpetrata l'azione predatoria in un luogo - la cabina di uno stabilimento balneare - destinato allo svolgimento di attività strettamente attinenti alla sfera privata (quali sono lo spogliarsi, l'indossare il costume da bagno e il lasciare in deposito i propri effetti personali), che il suo utilizzatore intendeva di certo rendere inaccessibile a terzi senza il proprio consenso e che risultava allo stesso asservito per un apprezzabile periodo di tempo. Né, per altro verso, può ritenersi, come pure sostenuto dal ricorrente, che l'impianto argomentativo a base della decisione assunta dalla Corte territoriale sia, in parte qua, carente o contraddittorio, essendosi chiarito, in maniera piana e lineare, che la configurabilità del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. trova giustificazione nella natura estremamente riservata degli atti (lo spogliarsi, il rivestirsi e il lasciare in custodia danaro od altri effetti personali) che, d'ordinario, si svolgono all'interno della cabina di uno stabilimento balneare, da intendersi, quindi, come spazio "... in uso esclusivo, seppur per un tempo determinato, alla persona che lo occupa", costituente "proiezione" della medesima (così a pag. 5 della sentenza impugnata). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistente il vizio denunziato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procediment
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