CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, n.12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprioe quale titolare della omonima ditta individuale, rappresentati edifesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 23- controricorrenti -nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 393/2020 della CORTE D’APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 13/05/2020;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dellaSostituta Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBAche ha chiesto affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo;Lette le memorie delle parti;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzial tribunale di Locri il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Regione Calabria edil Commissario delegato per l’emergenza nel settore dellosmaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria.In particolare, dedussero di essere proprietari di un fondoagricolo delimitato a nord dalla strada provinciale di [OSCURATO:PERSONA], sulRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -2-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026quale insistevano circa 4300 piante di ulivo coltivate conprocedimento biologico e di un impianto industriale destinato allaproduzione di materiale inerte e conglomerati cementizi.Premisero che a monte dei fondi di loro proprietà, in localitàMancusa, era stata costruita una discarica consortile.In particolare, gli attori rilevarono che la Regione Calabria condelibera n. 1646 del 26/4/1988 aveva individuato l’ambito 7 perla realizzazione della discarica e che, successivamente, condelibera del 22/10/1990 la Regione aveva approvato il progettodella discarica al servizio di più comuni.Successivamente era intervenuta l’autorizzazione delCommissario delegato per l’emergenza con ordinanza n. 756 del1999, che aveva autorizzato la gestione del Comune di [OSCURATO:PERSONA],consentendo il conferimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni diSan Luca, Benestare, Bovalino, Careri e Platì.Gli attori evidenziarono che, a causa degli eventi meteorologicidei giorni 8, 9, 10 e 30 settembre del 2000, era crollata la diga disbarramento posta a valle della discarica, con conseguentespargimento di rifiuti, liquami e materiale sabbioso nei terrenisottostanti di loro proprietà, con conseguenti ingenti danni.A seguito di accertamento tecnico preventivo si era verificato cheil sito in cui era stata ubicata la discarica «non era idoneo, acausa della sua costituzione geolitica e morfologica» e che i fondidegli attori erano stati completamente ricoperti da rifiuti emateriale sabbioso, con conseguente danneggiamento dellepiante di ulivo, inutilizzabilità dei due pozzi trivellati e deicapannoni industriali e dei macchinari, per l’intrusione deimateriali alluvionali e del fango.Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -3-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026Inoltre, dedussero che anche il vallone Impisu aveva contribuitoall’esondazione per inidoneità della canalizzazione esistente, purse il vallone Mancusa, in cui aveva sede la discarica, avevacontribuito maggiormente al deposito dei materiali alluvionali edall’esondazione in danno dei terreni sottostanti.Gli attori richiesero, dunque, il risarcimento dei danni subiti per ildanneggiamento delle piante di ulivo, dei fabbricati industriali,macchinari ed attrezzature, oltre al ristoro del lucro cessante perla paralisi dell’attività imprenditoriale del Nirta per il periodo dioltre tre mesi dal giorno dell’evento, oltre al mancato profittoderivato dalla produzione e commercializzazione dell’oliobiologico.Si costituì la Regione Calabria chiedendo il rigetto della domanda,nonché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che eccepì la propria carenza dilegittimazione passiva in quanto tutte le decisioni inerenti allafunzionalità della discarica erano state assunte dal Commissariodelegato per l’emergenza.Si costituì in giudizio il Commissario delegato per l’emergenzaeccependo la propria carenza di legittimazione passiva.Il Tribunale di Locri con sentenza n. 447/2007, depositata il29/5/2007, ha accolto la domanda e, per l’effetto, ha condannatoi convenuti, in solido, al risarcimento dei danni nei confronti degliAvverso tale sentenza hanno proposto appello principale laRegione ed incidentale le altre parti del giudizio.La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 393/2020,depositata il 13/5/2020, ha accolto solo parzialmente l’appelloprincipale proposto dalla Regione Calabria e, in riformaRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -4-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda di risarcimentodanni proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Nirta con riferimento ai due pozziartesiani, reputando non dovuta la somma di euro 20.787,40.Pertanto, ha condannato in solido tra loro la Regione Calabria edil comune di [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli attori la somma dieuro 214.963,82.La Corte territoriale, in particolare, ha rigettato l’eccezione didifetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dallaRegione Calabria e dal comune di [OSCURATO:PERSONA], reputando gliappellanti che la responsabilità civile degli enti era connessa «adgiudice amministrativo.Per la Corte territoriale, però, pur appartenendo tutte lecontroversie concernenti l’organizzazione del servizio pubblico diraccolta e smaltimento dei rifiuti urbani alla giurisdizione delgiudice amministrativo, tuttavia spettava alla giurisdizione delgiudice ordinario «[l]a domanda del privato che si dolga dei dannisubiti a causa della condotta omissiva della PA per non averadottato tutte le misure idonee ad eliminare i danni».Per il giudice di secondo grado, in presenza di domandarisarcitoria per lesione dell’integrità patrimoniale, ai sensi degliarticoli 2043 e 2051 c.c., l’esercizio del potere amministrativonon rilevava in sé, ma per l’efficacia causale del danno-evento«da affidamento incolpevole», per cui non si controverteva sullalegittimità dei provvedimenti amministrativi, «ma sulla situazionedi diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazionedell’integrità del patrimonio leso».Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -5-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026La domanda risarcitoria rimaneva perciò in capo al giudiceordinario, in quanto traeva origine «da un mero comportamentodi natura colposa non riconducibile all’esercizio di potestàautoritativa».Nella specie, per la Corte d’appello, «il richiamo ai provvedimentirelativi alla costruzione della discarica effettuati in atti nonpossono determinare una competenza del giudice amministrativonon essendo stati espressamente impugnati tali provvedimenti,ma richiamati solo come uno dei presupposti di fatto dell’evento,privo di efficacia causale diretta sul danno».Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale rigettava ilmotivo di appello principale della Regione Calabria, articolatocome vizio di ultrapetizione. Per la Regione, infatti, con ladelibera n. 1646 del 26/4/1988, essa aveva unicamente«individuato l’ambito n. 7 [per la costruzione della discaricaconsortile], mentre il progetto esecutivo - la cui localizzazionedipendeva dai comuni interessati, ex art. 6, lettera b d.P.R.915/82 - è stato predisposto dalla cooperativa CISME edapprovato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva conferito allacooperativa l’incarico)».Per la Regione, dunque, non sussisteva alcuna responsabilità incapo ad essa.La Corte di merito, invece, reputava non fondato tale motivo,essendo stati dimostrati elementi dai quali desumere unaresponsabilità risarcitoria a carico della Regione Calabria ed unacondotta concausa dell’evento.In particolare, la Corte d’appello rilevava che nella sentenza diRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -6-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026prime cure «la responsabilità dell’appellante principale [RegioneCalabria] veniva individuata alla stregua di due distinti atti: ladelibera 1646 del 26/4/1988 e del D.G.R. n. 5114 del22/10/1990».Con il primo provvedimento, la Regione «aveva individuatol’ambito 7 per la realizzazione di una discarica destinata a servireuna zona più ampia rispetto al solo comune di [OSCURATO:PERSONA] perchérientrante in più comuni».Con il secondo provvedimento la Regione «aveva approvato ilprogetto per la costruzione della discarica consortile a serviziodell’ambito n. 7 del Comune di [OSCURATO:PERSONA]».La Corte territoriale ha aggiunto che «l’individuazione del luogosu[l] quale la discarica è stata edificata, per come si evince dallerelazioni peritali in atti del primo grado, è risultata concausa deldanno».La corresponsabilità della Regione derivava «dalla riconosciutainidoneità del sito in cui la discarica era stata ubicata per nonessere il vallone Mancusa idoneo per tale fine (vedasi CTU dott.Crosta)».Dagli elaborati peritali emergeva che «il sito destinato a discaricadi rifiuti solidi urbani sia stato male ubicato per le condizionilitologiche e morfologiche del territorio».Inoltre, «la discarica consortile era stata progettata e costruita inassenza degli opportuni accorgimenti, soprattutto con riferimentoad una valutazione della sicurezza idrologica dell’invaso che laospitava».Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -7-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026Pertanto, «se tali accorgimenti fossero stati adottati, gli effettidannosi prodotti dall’esondazione del vallone Mancusa a seguitodelle piogge dell’autunno 2000 sarebbero stati minori».Per la Corte d’appello, allora, «dall’individuazione di un sitoinidoneo discende una condotta della Regione corresponsabiledell’evento per cui è causa».La corresponsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] emergeva dal fattoche nelle consulenze svolte si era affermato che in fase esecutiva«non sono stati osservati tutti quegli accorgimenti che unapprofondito studio idrogeologico avrebbe permesso diindividuare».Inoltre, «l’evento eccezionale di cui si parla rientra tra queglieventi che ha[nno] un tempo di ritorno di 25-30 anni».La Corte territoriale non ha riconosciuto la sussistenza del casofortuito, ossia della portata causale esclusiva ed eccezionaledell’alluvione del settembre 2000, e ciò in quanto il giudice diprime cure aveva qualificato la fattispecie come responsabilità exart. 2051 c.c.La discarica era stata collocata in un sito inidoneo, per la suaconformazione geolitologica e morfologica, rappresentando che«non vi era stato uno studio idraulico dell’invaso basato su ipotesidi piogge intense quindi tali da intervenire su un naturale sistemadel deflusso delle acque; lo studio infatti avrebbe permesso diverificare la congruità delle opere idrauliche previste nel sito e lanecessità di ulteriori interventi».Per tale ragione, l’invaso non poteva reggere ad un evento piùintenso rispetto a quelli ordinari «che, comunque si ripete neltempo».Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -8-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026Per il CTU, pur trattandosi di evento eccezionale, tanto da esserestato riconosciuto lo stato di calamità naturale, tuttavia talifenomeni si ripetevano «ciclicamente per cui dovevano essereprevisti».Pertanto - sempre ad avviso del CTU - «si sarebbe dovutoindividuare un sito più idoneo, costruire la discarica con maggiorediligenza, esercitare un più proficuo potere di gestione e custodia,disporre gli interventi necessari ad eliminare le potenzialitàdannosa del bene, esercitare il controllo sull’interezza della res edeliminare tutte le situazioni di pericolo ad essa intrinseche osopravvenute».Per la Corte territoriale, poi, le precipitazioni atmosfericheintegravano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051, soloove assumessero i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva edell’eccezionalità, da accertarsi con indagini orientateessenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. datipluviometrici).L’onere di fornire la prova dell’esatta dinamica dell’eventodannoso ricadeva sugli attori, mentre restava in capo alleamministrazioni convenute «l’onere di fornire la provadell’imputabilità dell’evento al caso fortuito, inerente alladimostrazione dell’esistenza di un fatto estraneo alla loro sfera,avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilitàed eccezionalità», restando a carico del custode il fatto ignoto. IlCTU, però, aveva concluso nel senso che «l’evento eccezionale dicui si parla rientra tra quegli eventi che ha un tempo di ritorno di25-30 anni ed una struttura realizzata in un sito adeguato al tipodi utilizzazione con accorgimenti tecnici per eventi particolari, daRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -9-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026preventivare in quanto sono necessari ipotesi progettuali con lostudio delle precipitazioni per un periodo di almeno 100 anni, nonavrebbe prodotto effetti dannosi come quelli prodotti conl’esondazione del vallone Mancusa».Quanto alle spese del giudizio, stante la reciproca sostanzialesoccombenza, venivano compensate le spese del giudiziod’appello.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laRegione Calabria sulla base di sei motivi.Hanno resistito con controricorso gli attori.La Prima Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 22715 del6 agosto 2025, in relazione al secondo motivo di ricorso hareputato doveroso rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai finidell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, occorrendovalutare se il comportamento della pubblica amministrazionerisulti collegato o meno al provvedimento autoritativo della stessaPA che ha proceduto all’individuazione del sito per la costruzionedella discarica, oltre che all’attività di approvazione del progettoed esecuzione dell’opera pubblica ai fini della individuazione delgiudice munito di giurisdizione.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni le scritte e le partihanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«q.l.c. artt. 62-72 decreto-legge 69/13, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.», quanto alla partecipazione al collegiodecidente, anche in qualità di relatore ed estensore dellasentenza di un giudice onorario ausiliario.Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -10-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/20261.1. Il motivo, cui la ricorrente ha rinunciato in sede di memoriadepositata prima dell’adunanza celebratasi dinanzi alla PrimaSezione civile, è inammissibile per sopravvenuto difetto diinteresse.Ma, come rilevato nell’ordinanza interlocutoria di rimessione aqueste Sezioni Unite, lo stesso sarebbe comunque infondato.Infatti, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021,che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelledisposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif.nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario diappello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni dellecorti di appello, queste ultime potranno legittimamentecontinuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entrola data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessivadella magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, latemporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è voltaad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con lapartecipazione dei giudici ausiliari e a non privareimmediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine diridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass., sez. 6-2, 5/11/2021,n. 32065).2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «violazionedegli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 80/98, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistere lagiurisdizione del giudice ordinario, affermando che, nel caso inesame, il richiamo di provvedimenti relativi alla costruzione delladiscarica non poteva determinare la giurisdizione del giudiceRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -11-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026amministrativo, in quanto non erano stati espressamenteimpugnati, «ma richiamati solo come uno dei presupposti di fattodell’evento, privo di efficacia causale diretta sul danno».La ricorrente assume che la tesi della Corte distrettuale è erroneanella parte in cui afferma che sussisterebbe la giurisdizione delgiudice ordinario nel caso in cui l’esercizio del potereamministrativo non rileva in sé ma per l’efficacia causale deldanno-evento da affidamento incolpevole, controvertendosi nonsulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, ma «sullasituazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazionedell’integrità del patrimonio leso».Si evidenzia che la stessa sentenza impugnata afferma che «laresponsabilità dell’appellante principale veniva individuata allastregua di due distinti atti: della delibera 1646 del 26/4/1988 edel D.G.R. n. 5114 del 22/10/1990».Inoltre, gli attori, nell’atto introduttivo, hanno individuato la fontedella responsabilità della Regione «nell’approvazione del progettodella discarica e nel relativo finanziamento e comunque inviolazione con quanto previsto dalle leggi in materia didiscariche».Per la ricorrente, va affermata la giurisdizione del giudiceamministrativo allorché la lesione di diritti fondamentali tutelatidalla Costituzione, come il diritto alla salute, siano conseguentiad un «comportamento materiale, espressione di poteriautoritativi e conseguente ad atti della PA di cui sia denunciata laillegittimità», in materie riservate alla giurisdizione esclusivaRisulta assolutamente irrilevante il riferimento fatto dalla Corted’appello alla mancata impugnativa degli atti regionali.Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -12-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/20263. Analoga questione, come esposto nella parte in fatto, risultavagià dedotta in sede di appello, e la sentenza gravata ha disattesol’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che, sebbene lecontroversie relative all’organizzazione del servizio pubblico diraccolta e smaltimento dei rifiuti urbani siano state devolute allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tuttavia restaferma la giurisdizione del GO nel caso in cui il privato si dolga deidanni subiti a causa della condotta omissiva dell’amministrazione,per non avere adottato tutte le misure idonee ad eliminare idanni. In particolare, e facendo richiamo al principio affermato daCass. n. 7529/2020 - secondo cui l’inosservanza delle regoletecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione deipropri beni può essere fatta valere dal privato davanti al giudiceordinario sia per conseguire il risarcimento del danno sia perottenere un facere, non investendo tale domanda scelte ed attiautoritativi della PA - è stato reputato che nella fattispecie ilrichiamo ai provvedimenti relativi alla costruzione della discaricanon poteva incidere sulla giurisdizione, in quanto gli atti stessinon erano stati impugnati ed erano richiamati solo come uno deipresupposti di fatto dell’evento, privo di efficacia causale direttasul danno (così a pagg. 12 e 13).Alla successiva pag. 17, nel delineare la responsabilità dellaRegione, la Corte d’Appello richiamava ancora una volta ledelibere n. 1646 del 26 aprile 1988 e quella del D.G.R. n. 5114del 22 ottobre 1990, osservando che con la prima la Regioneaveva individuato l’ambito 7 per la realizzazione della discarica aservizio del comune di [OSCURATO:PERSONA] e di altri comuni, mentre con laseconda aveva approvato il progetto per la realizzazione dellaRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -13-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026discarica consortile, e ciò in attuazione dei compiti che il DPR n.915/1982, art. 6, riserva alla Regione per: “a) l’elaborazione, lapredisposizione, e l’aggiornamento, sentiti i comuni dei piani diorganizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti…. B)l’individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee incui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggiotemporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso la individuazionedelle zone può essere attuata mediante accordi interregionali…;c) l’approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardantigli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ….”.Quindi, ha affermato che era concausa del danno l’“Individuazione del luogo sul quale la discarica è stata edificata,per come si evince dalle relazioni peritali in atti del primo grado…”, e ciò in ragione della riconosciuta inidoneità del sito in cui ladiscarica era stata ubicata per essere il vallone Mancusa nonidoneo a questo fine, come da verifiche svolte in sede di CTU.Alla successiva pag. 20, nel rigettare il motivo di appello propostodal Comune quanto all’affermazione della sua responsabilità, hainvece evidenziato che il Comune si era occupato dellaprogettazione della discarica, affidandone materialmente laredazione alla [OSCURATO:PERSONA], procedendo alla sualocalizzazione, assumendo quindi la piena responsabilità per lacostruzione dell’opera, unitamente alle varianti, divenendonel’unico gestore. Ricordava altresì che dalle consulenze esperiteera emerso che nella fase esecutiva non erano stati osservatiquegli accorgimenti che un approfondito studio idrogeologicoavrebbe permesso di individuare, e che le precipitazioniRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -14-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026rientravano tra quegli eventi, il cui tempo di ritorno (tra i 25 ed i30 anni) imponeva che dovessero essere preventivati per unastruttura destinata allo scopo cui in concreto serviva la discarica.L’ordinanza interlocutoria ha sottolineato come, ai finidell’affermazione della giurisdizione, sia dirimente “stabilire se laresponsabilità della P.A., da comportamento colposo, siacollegata o meno a provvedimenti autoritativi, in ragione del che,in caso positivo, si avrebbe, infatti, motivo di ipotizzare lasussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo,trattandosi di materia di giurisdizione esclusiva (edilizia eurbanistica, in presenza di provvedimenti incidenti sul territorio,ex art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, all’epoca vigente).4. La Sezione remittente ha, poi, ritenuto che non si rinvenisseroprecedenti specifici di questa Corte, a Sezioni Unite.In particolare, nel rilevare a suo giudizio precedenti dissonantitra loro, non ha però potuto tacere del fatto che le conclusionidifferenti erano in gran parte giustificate dai casi peculiari di voltain volta scrutinati.Va però chiarito che deve escludersi che, come pur prospettatonell’ordinanza interlocutoria, la Corte d’appello abbia rigettatol’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinariosollevata dalla Regione, fondandosi quasi esclusivamente sullaqualifica di diritto soggettivo della pretesa spettante agli attori atitolo di risarcimento, emergendo piuttosto nel convincimento deigiudici di appello che la responsabilità anche della Regione fossericondotta a meri comportamenti della PA, e precisamente a mericomportamenti di natura colposa in alcun modo collegati ad attiautoritativi.Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -15-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026Deve, perciò, escludersi che la ratio della decisione sia daindividuare nell’impossibilità di affievolimento di diritticostituzionalmente tutelati, e ciò sia perché, come detto, i giudicidi appello hanno ravvisato una responsabilità da comportamentimateriali in capo agli enti pubblici, sia perché la domandarisarcitoria era relativa alla lesione del diritto di proprietà e deibeni aziendali coinvolti dall’invasione dei rifiuti.Il motivo di ricorso in esame pone all’attenzione della Corte iltema della giurisdizione nei casi in cui la responsabilità della PAsia ricollegata alla progettazione ed esecuzione di lavori pubblici,in ambiti riservati alla giurisdizione esclusiva del GA, questioneche (dovendosi in parte dissentire dai dubbi posti nell’ordinanzainterlocutoria) deve reputarsi ormai oggetto di un univocoorientamento di queste Sezioni Unite, atteso che l’apparentediversificazione delle risposte date dalla giurisprudenza, e sullaquale si appunta la rimessione da parte della Prima Sezionecivile, sembra essere nella maggior parte dei casi frutto di unarisposta alle peculiarità del caso esaminato, ovvero ricollegata aprecedenti risalenti nel tempo e indicativi però di un contrastodiacronico, che appare ormai superato nella più recentegiurisprudenza.5. Occorre premettere che, ai fini del riparto tra giudice ordinarioe giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delleparti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non soloe non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede algiudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi,ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio edindividuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapportoRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -16-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass.Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350; cfr. pure, tra le tante: Cass.Sez. U. 7 settembre 2018, n. 21928; Cass. Sez. U. 15 settembre2017, n. 21522; Cass. Sez. U. 11 ottobre 2011, n. 20902; ilprincipio è del tutto pacifico: cfr. ancora, a titolo esemplificativo,le recenti Cass. S.U. n. 35307/2022, Cass. S.U. n. 33242/2022;Cass. S.U. n. 6100/2023; Cass. S.U. n. 34751/2024; Cass. S.U.n. 29144/2025;Cass. S.U. n. 31007/2025).6. Una volta posta tale premessa, va qui richiamato il principio,come detto reiteratamente seguito da queste Sezioni Unite, amente del quale in materia urbanistica ed edilizia la domanda dirisarcimento del danno del proprietario dell’area contigua a quellain cui è realizzata l'opera pubblica (nella specie, la lineaferroviaria dell'alta velocità) appartiene alla giurisdizioneordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del dannonon siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sueconcrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusivaamministrativa si fonda su un comportamento della P.A. (o delsuo concessionario) che non sia semplicemente occasionatodall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla normaconsiderate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto delpotere, al raggiungimento del risultato da perseguire (Cass. Sez.U., 03/02/2016, n. 2052).Tale pronuncia, che ha inteso appunto fissare le direttive allequali ispirarsi ai fini del corretto riparto di giurisdizione tra GO eGA, è peraltro relativa ad una fattispecie, nella quale risultavaapplicabile, come nel caso in esame, il D. Lgs. n. 80 del 1998,Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -17-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026art. 34 nel testo modificato dalla L. n. 205 del 2000 e, quindi,oggetto della pronuncia di dichiarazione di parzialeincostituzionalità di cui alla sentenza n. 204 del 2004 della Cortecostituzionale (Cass. S.U. n. 11142/2017 ha peraltro chiarito chele affermazioni in materia di urbanistica ed edilizia valgono anchein materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per la quale delpari sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in virtùdell'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998, comemodificato dalla l. n. 205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010).L'art. 34 è stato, poi, abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 20dell'allegato n. 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, recante il Codice delprocesso amministrativo.In ragione di detta abrogazione, la disciplina contenuta nell'art.34 citato è sostanzialmente confluita nell'art. 133, lett. l) deldetto codice, la cui previsione, peraltro, dev'essere integrata, perindividuare l'ampiezza della giurisdizione esclusiva tenendo contodi quella dell'art. 7, comma 1, dello stesso codice, che, nellematerie di cd. giurisdizione esclusiva devolve alla giurisdizioneamministrativa "le controversie, nelle quali si faccia questione ....di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato eserciziodel potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti,accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamenteall'esercizio di tale potere, posti in essere da pubblicheamministrazioni".Secondo il precedente del 2016, la norma evoca i comportamentidell'amministrazione, ma impone di intendere tale riferimentosempre alla stregua di un'interpretazione costituzionalmenteRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -18-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026orientata, che tenga, dunque, conto delle ragioni per cui la citatasentenza della Corte costituzionale aveva espunto dall'art. 34 ilriferimento ai comportamenti, nonché di quanto ha ulteriormenteprecisato il Giudice delle Leggi nella sentenza n. 35 del 2010, inparticolare, osservando, a proposito di una previsione cheriguardava il servizio di gestione dei rifiuti (ma con considerazioniche connotano in genere l'attrazione dei comportamenti in ambitodella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) che "illegislatore, nell'attribuire al giudice amministrativo lagiurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla complessaazione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una"particolare" materia, rappresentata appunto dalla "gestione deirifiuti"" e, che "il riferimento ai comportamenti, su cui si incentrala doglianza del remittente, deve essere inteso nel senso chequelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sonosoltanto i comportamenti costituenti espressione di un potereamministrativo e non anche quelli meramente materiali posti inessere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio di una attivitàautoritativa".Quindi, nel richiamare le decisioni della Corte Costituzionale di cuialla sentenza n. 191 del 2006, ed alla sentenza n. 204 del 2004,è stato ribadito che, perché operi la giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo, è necessario che i "comportamenti"causativi di danno ingiusto - e cioè, nella specie, la realizzazionedell'opera - costituiscano esecuzione di atti o provvedimentiamministrativi e siano quindi riconducibili all'esercizio delpubblico potere dell'amministrazione, poiché solo a questecondizioni la norma si sottrae alla censura di illegittimitàRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -19-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio,ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica dellapubblica amministrazione.La formulazione dell'attuale art. 7, comma 1 c.p.a. èsostanzialmente ripetitiva della formula usata per la sentenza n.204 del 2004 per dar corpo alla parziale sua efficacia demolitoria,allorché il Giudice delle Leggi ritenne incostituzionale l'art. 34, làdove nel fare riferimento anche ai "comportamenti", estendeva lagiurisdizione amministrativa "a controversie nelle quali lapubblica amministrazione non esercita - nemmenomediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottarestrumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere".Pertanto, affinché la giurisdizione sulla pretesa risarcitoriaoriginante da un comportamento appartenga alla giurisdizioneesclusiva, occorre che il comportamento dannoso sia, secondo laformula art. 7, comma 1, riconducibile all'esercizio del potereamministrativo, fermo restando che la questione dell'esistenza omeno di tale potere, nonché della sua legittimità o illegittimità, èa sua volta questione che, in quanto è essa stessa compresanella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetteràa quel giudice risolverlo come questione che inerisce il "merito"della sua giurisdizione.Se il comportamento dannoso non può essere definibile comericonducibile all'esercizio del potere amministrativo, sia essoesistente o meno, sia esso legittimamente o illegittimamenteesercitato o meno, viceversa la giurisdizione non potrà competereal giudice amministrativo, ma spetterà al giudice ordinario.Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -20-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026La riconducibilità del comportamento dannoso all'esercizio delpotere impone, quindi, di affermare che la relazione non puòessere intesa in termini di mera occasionalità ma presuppone cheil comportamento presenti oggettivamente un collegamento conl'esercizio del potere, e costituisca, dunque, una manifestazionedel potere, ancorché da verificare esistente.“Il punto di riferimento per stabilire ciò che è esercizio del potereè dunque la norma di previsione del potere asseritamenteesercitato e ciò che essa consente come manifestazionedell'esercizio del potere, fermo restando che sia la verificadell'esistenza della stessa norma astratta giustificativa del poteresia quella della sua concreta applicabilità competono al giudiceamministrativo.Anche il comportamento dell'amministrazione o di chi per essaallora, se deve essere riconducibile all'esercizio del potere, nonsfugge alla stessa regola e, pertanto, esso può dirsi riconducibilea detto esercizio solo se appare tale in base alla previsionenormativa di attribuzione del potere asseritamente esercitato.”Per l’effetto i comportamenti riconducibili all'esercizio del poteresono dunque solo quelli che trovano oggettiva giustificazione inciò che la previsione del potere al livello normativo stabilisce ecioè che appaiono astrattamente e oggettivamene necessari perl'attuazione del potere che l'amministrazione o chi per essa abbiaesercitato o eserciti, a torto o a ragione, essendo taleinterpretazione imposta proprio dalla sentenza della CorteCostituzionale n. 204/2004.Esulano, quindi, dalle controversie riservate alla giurisdizioneesclusiva le domande risarcitorie collegate ad operazioni materialiRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -21-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026che, ancorché strumentali alla realizzazione dell'opera, in quantosi sono svolte per realizzarla, non sono però riconducibili alpotere amministrativo asseritamente esercitato, essendonecessario verificare se come tali esse possano essere ricondottealla norma di previsione del potere, cioè a quella norma in forzadella quale è stata data la concessione ed in forza della quale neè stato previsto l'oggetto, cioè tutto ciò che si doveva fare perrealizzare l'opera e come lo si doveva fare.Invece, il potere di realizzazione dell'opera non viene, invece, inrilievo quando si considerano i comportamenti di esecuzionedell'attività necessaria per realizzare l'opera, ancorché svoltisi siasui beni su cui l'opera si è realizzata, sia sui beni utilizzati in viaprovvisoria per realizzarla, in quanto essi abbiano in concretoprodotto effetti dannosi su altri beni e, quindi, sulle posizioni deisoggetti titolari di situazioni giuridiche riguardo ad essi, per il solfatto che essi siano contigui o vicini rispetto ai beni su cui l'operaè stata realizzata e ai beni utilizzati provvisoriamente per la suarealizzazione.In questo caso i comportamenti, in quanto determinativi di effettisui beni contigui, sebbene costituiti da attività ed operazionitenuti su quelli oggetto dell'esercizio autoritativo del potere, nonrilevano per i loro effetti materiali su questi ultimi beni, bensì pergli effetti che provocano sui beni contigui.Né potrebbe ritenersi che i comportamenti in quantodeterminativi di effetti sui beni contigui, spettando certamenteall'autorità amministrativa ovvero al soggetto cui il potere direalizzate l'opera è stato attribuito, scegliere come eseguireRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -22-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026l'opera, sebbene secondo i progetti approvati, debbono ritenersifrutto di tale scelta e perciò riconducibili al potere.Riguardo ai beni contigui i comportamenti tenuti per effetto dellescelte anche tecniche eseguite si connotano, sul piano effettualeche detti beni interessa, in comportamenti e, dunque, in effettiche concernono posizioni estranee all'esercizio del potere di cuitrattasi e dunque ad esso non riconducibili.Ma tale valutazione dei comportamenti è destinata a mutare nelcaso in cui la pretesa di risarcimento danni con cui i proprietari diaree contigue esercitino diritti risarcitori per il ristoro dei dannisofferti alla loro posizione di proprietari ed alle situazionigiuridiche cui l'uso dei beni è strumentale non ricolleghi la fontedel danno alla realizzazione stessa dell'opera sulle aree appreseper realizzarla (e quindi non attinga le sole modalità esecutivedell'attività di realizzazione). Allorquando la pretesa risarcitoriainvesta il "come" della realizzazione dell'opera con la consistenzae le caratteristiche previste nell'attività progettuale, sono poste indiscussione come fonte di responsabilità soltanto le modalitàesecutive in quanto produttive di pregiudizio sulle proprietàcontigue e, dunque, manifestantesi come comportamenti su diesse incidenti, che investono le sole modalità esecutive.Nel diverso caso in cui le posizioni dei proprietari danneggiati sifondino sull’allegazione che il danno deriva direttamente, nondalle modalità di svolgimento dell'attività di realizzazionedell'opera e per i suoi effetti in relazione al bene contiguo ed aprescindere da ogni discussione sul "se" e sul "come" di essa, main ragione della stessa realizzazione dell'opera e, quindi, della suarealizzazione per come è stata deliberata a progettata, e siRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -23-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026postuli che è proprio tale attività che è illegittima, cioè contra iusai sensi dell'art. 2043 c.c., e si pretenda dunque un risarcimentodi tale danno, richiedendo un ristoro per equivalente delpregiudizio che ponga il soggetto nella condizione in cui sisarebbe trovato se l'opera non fosse stata realizzata, in questocaso il danno è quello da illegittimità del comportamentoriconducibile al potere, in quanto concretantesi proprio nellarealizzazione dell'opera, e quindi la controversia si radica dinanzial giudice amministrativo, poiché si sollecita una valutazione dellalegittimità dell'esercizio del potere stesso e del comportamentoche ne è espressione ed è ad esso riconducibile.Cass. n. 2052/2016 si premura altresì di evidenziare come contale conclusione non ci si sia posti in contrasto con Cass. S.U. n.n. 15660 del 2005, che concerneva una fattispecie nella quale ledomande proposte dai privati lamentavano la stessa illegittimitàdella progettazione ed esecuzione dell'opera e, dunque,postulavano una tutela che quella illegittimità supponeva e,dunque, implicava una discussione proprio sul poteredell'amministrazione o meglio della concessionaria, sussistendoquindi la giurisdizione del GA (per analoghe considerazioni, delpari era stata affermata la giurisdizione esclusiva del GA da Cass.S.U. n. 9516/2015).7. La successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha nelcorso degli anni confermato la regola di riparto delineata da Cass.S.U. n. 2052/2016, come è dato ricavare da una disamina deiprecedenti intervenuti in materia.Ad esempio Cass. S.U. n. 22650/2016 ha affermato lagiurisdizione esclusiva del GA sulla domanda risarcitoria propostaRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -24-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026da chi ritenga lesa la propria attività commerciale per effettodell'avvenuta installazione sulla pubblica via, da parte di uncomune, senza la preventiva emissione di un formaleprovvedimento ex art. 5, comma 3, cod. strada, di opere(fioriere, dissuasori di sosta e portarifiuti) preclusive ivi anche diuna breve fermata delle auto per l'effettuazione di acquisti,poiché in questo caso era posto in discussione l'esercizio di unapotestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali inmateria di gestione del territorio e, in specie, della circolazionestradale.Cass. S.U. n. 21975/2017, sempre ai fini del riparto digiurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulladomanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia,ha ribadito la giurisdizione del GA nel caso in cui il privatopretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittimaprogettazione e deliberazione dell'opera pubblica, in quanto ponein discussione la "legittimità" dell’esercizio del potere pubblico, adifferenza dell’ipotesi in cui lo stesso lamenti la "cattivaesecuzione" dell'opera pubblica, contestando le modalitàesecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudiceordinario (Cass. S.U. n. 32180/2018 e Cass. S.U. n. 7529/2020,richiamata nella sentenza impugnata, hanno, sempre sulla basedei medesimi criteri, ravvisato la giurisdizione del GO, in quantonella prospettazione attorea, la fonte del danno non erano né il"se" né il "come" dell'opera urbanistica progettata o del serviziopubblico da preservare, ma le loro concrete modalità esecutive;in temini si veda anche Cass. S.U. n. 25578/2020; Cass. S.U. n.32324/2022; Cass. S.U. n. 6100/2023; Cass. n. 2312/2025).Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -25-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026Infine, la menzionata regola di riparto è stata nuovamenteribadita da Cass. S.U. n. 26080/2025 che, nel risolvere laquestione relativa alla giurisdizione in caso di lesionedell'incolpevole affidamento circa la legittimità di unprovvedimento amministrativo ampliativo successivamenteannullato, alla pag. 19 ha confermato che il comportamentoconnesso all’esercizio del potere amministrativo non è quellosemplicemente occasionato dall’esercizio del potere o finalizzatoall’adozione del provvedimento discrezionale, né quello che siinserisca semplicemente nella sequenza delle attività esitate nelprovvedimento, ma solo quello che trovi oggettiva giustificazionee previsione nella norma attributiva del potere e che da essa siacontemplato come oggettivamente necessario per l'attuazione delpotere, richiamando quanto appunto statuito da Cass. S.U. n.2052/2016.8. In citazione, gli attori lamentavano al punto 1, che il sitointeressato dalla discarica non era idoneo in quanto penalizzatodalla intrinseca conformazione geolitica e morfologica, esuccessivamente si specificava che la responsabilità della Regioneandava affermata per avere approvato il progetto e finanziato lacostruzione della discarica consortile in un sito geolitologicamentee morfologicamente non idoneo, in violazione di quanto previstodalla legislazione vigente in materia di discariche, risiedendo laresponsabilità del Comune nel fatto di essere titolare dellagestione e custode della discarica.La sentenza del Tribunale di Locri si è limitata solo a rigettarel’eccezione di difetto di legittimazione passiva, affermando,Ric. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -26-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026quanto alla Regione, che era provato che avesse approvato ilprogetto per la costruzione.Alle pagg. 8 e ss., la sentenza di prime cure riferisce degliaccertamenti tecnici che avevano confermato l’inidoneitàmorfologica del sito per ospitare una discaricaSe effettivamente la domanda nei confronti della RegioneCalabria è fondata, quanto all’addebito di responsabilità,unicamente sulla scelta della localizzazione dell’opera pubblica equindi si contesta che in quel sito non poteva essere collocatauna discarica, la domanda rientra perciò nella giurisdizioneesclusiva del GA in quanto attinge direttamente il “se” ed il“come” dell’opera pubblica.D’altronde la stessa sentenza d’appello, nel rispondereall’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune,conforta circa il fatto che la responsabilità dei due enti pubblici ècorrelata a diversi presupposti, in quanto al Comune si addebitaessenzialmente l’errore nella concreta realizzazione delladiscarica ed un difetto di attività manutentiva e gestionale, adifferenza del rilievo mosso alla Regione, che investe la scelta delsito sul quale localizzare l’opera, in contrasto con quelle cheerano le evidenze geologiche, così che è proprio l’individuazionedel luogo sul quale la discarica è stata edificata la concausa deldanno specificamente imputabile alla Regione (cfr. pag. 18 dellasentenza impugnata).Il motivo deve perciò essere accolto quanto alla attribuzione dellaresponsabilità alla Regione e la sentenza deve essere cassata,con facoltà per le parti di riassumere il giudizio dinanzi alRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -27-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026Tribunale [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competentenel termine di cui all’art. 59, co. 2, della legge n. 69/2009.9. Il terzo motivo di impugnazione deduce la «violazione degliarticoli 112, 2043 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.».La Corte territoriale avrebbe respinto il motivo di appello relativoalla natura degli eventi del settembre del 2000, escludendo chegli stessi potessero essere ricondotti a caso fortuito e ricollegandoanche il titolo di responsabilità della Regione, ex art. 2051 c.c.,alla responsabilità di chi abbia cose in custodia, qualificandoerroneamente ex officio anche la responsabilità della Regione,come responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. laddove,nella sentenza di primo grado la responsabilità regionale erastata individuata come «da attività provvedimentale, o comegenerica responsabilità extracontrattuale, da ricondursi - nonessendo custode -al solo art. 2043 c.c.».La Corte d’appello, dunque, in assenza di impugnazioneincidentale, avrebbe modificato il titolo della responsabilitàregionale, «in primo grado limitato alla individuazione del sito dicostruzione, e quindi da collegarsi all’art. 2043, indicandola ora,invece, quale custode della discarica assieme al Comune, edapplicando quindi anche alla Regione il relativo regime fissatodall’art. 2051 c.c.».Il quarto motivo di impugnazione lamenta la violazione degliarticoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., in quanto sarebbe erronea la pronuncia dellaCorte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che gli eventimeteorici di settembre/ottobre del 2000 non integrassero il casoRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -28-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026fortuito, trascurando che la Regione non è la custode delladiscarica, ed essendole stato altrettanto erroneamente addebitatol’onere della prova del fortuito.Il quinto motivo di impugnazione deduce la «violazione dell’art. 4del decreto-legge n. 279/2000, convertito in legge n. 365/2000,nonché dei DPCM 12/9/2000, DPCM 2/10/2000 e dell’ordinanza[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3094, e degli artt. 2043, 2051 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto, non avendomai ricoperto la qualità di custode della discarica, facendoapplicazione dell’art. 2043 c.c., sarebbe emersa la prova chel’evento calamitoso «escluda sia l’elemento soggettivo in capoalla Regione sia il nesso di causalità con l’evento di danno».Il sesto motivo di impugnazione deduce la «violazione degli art.91 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», poiché, avendo la Corte d’Appello accolto in partel’appello principale della Regione, condannando gli attori arestituire parte delle somme percepite, ha provveduto alla solacompensazione integrale delle spese del giudizio d’appello,omettendo invece, come era doveroso, di regolare ex novo lespese del primo grado di giudizio.10. I motivi restano evidentemente assorbiti per effettodell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.11. Il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio dilegittimità e delle precedenti fasi di merito.Nulla a disporre quanto alle spese per le parti rimaste intimate. P.Q.MLa Corte, a Sezioni Unite, accoglie il secondo motivo di ricorso, eassorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, dichiara laRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -29-Numero registro generale 22443/2020Numero sezionale 62/2026Numero di raccolta generale 21029/2026Data pubblicazione 21/06/2026giurisdizione del giudice amministrativo e rinvia la causa alTribunale [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente,il quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità;Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’AscolaRic. 2020 n. 22443 sez. SU - ud. 24-02-2026 -30-