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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19561/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un'autovettura; Ritenuto che l'eccezione di nullità, sollevata con il primo motivo, è manifestamente infondata, poiché l'erronea indicazione delle parti processuali nella intestazione della sentenza non produce alcun effetto invalidante sul processo; Considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, gioca su un evidente errore di clattiloscrittura: nel passo della sentenza trascritto in ricorso («la statuizione di condanna non può essere estesa al Mistretta per il quale va nuovamente ribadito che al momento del controllo egli "lo" stava conducendo l'automezzo») il giudice estensore ha digitato un "lo" invece di un "non"; il percorso argomentativo è reso chiaro dal tenore complessivo della motivazione; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, poiché non intica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione delle citate attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un'autovettura; Ritenuto che l'eccezione di nullità, sollevata con il primo motivo, è manifestamente infondata, poiché l'erronea indicazione delle parti processuali nella intestazione della sentenza non produce alcun effetto invalidante sul processo; Considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, gioca su un evidente errore di clattiloscrittura: nel passo della sentenza trascritto in ricorso («la statuizione di condanna non può essere estesa al Mistretta per il quale va nuovamente ribadito che al momento del controllo egli "lo" stava conducendo l'automezzo») il giudice estensore ha digitato un "lo" invece di un "non"; il percorso argomentativo è reso chiaro dal tenore complessivo della motivazione; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, poiché non intica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare la concessione delle citate attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
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