CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23499/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo motivo con il quale si censura la decisione per mancata assoluzione dell'imputato per incapacità di intendere e di volere è reiterativo e non tiene conto della risposta resa in sentenza, che correttamente distingue l'imputabilità dal dolo e ravvisa il vizio parziale di mente, avuto riguardo al parere tecnico acquisito e alla condotta dell'imputato, dimostrativa di consapevolezza e volontà delle minacce dirette ai pubblici ufficiali e finalizzate ad evitare che redigessero il verbale di contestazione della violazione amministrativa riscontrata (pag. 2-3 ove si rimarca che lo specialista sentito non aveva escluso del tutto la capacità di intendere e di volere dell'imputato, ma solo la capacità di controllo del comportamento e riferito che per reati commessi nello stesso periodo ai danni dei familiari aveva eseguito perizia, ritenendo la seminfermità e la pericolosità sociale del ricorrente); ritenuto che anche il secondo motivo è generico a fronte della motivazione resa (pag. 3 ove si reputa ostativa l'abitualità della condotta, desunta dai plurimi precedenti specifici per minaccia e, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale); ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, essendo inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), stante la determinazione della pena base nel minimo edittale con riduzioni per le attenuanti e con esclusione dell'aumento per la recidiva (pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci