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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 aprile 2018

Cassazione n. 29790/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11227-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]\NLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARI; - intimata - avverso la sentenza n. 925/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 02/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari avverso dieci avvisi di accertamento, cinque notificati al socio e gli altri cinque alla società, con i quali veniva accertato il maggiore reddito, per gli anni di imposta 2004- 2008, con conseguente ripresa Irpef, Irap ed Iva.

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava 1 inammissibili per carenza di legittimazione cinque ricorsi e, riuniti gli altri cinque, li rigettava rilevando che H socio non aveva superato la presunzione di imputazione dei redditi \ extracontabili in società a ristretta base partecipativa.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione gaTàlet - Tributaria Regionale della fr5 Sardegna rigettava l'appello ritenendo corretto l'accertamento fiscale e rilevando che il contribuente non aveva fornito la prova contraria della presunzione di distribuzione degli utili.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 11227 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- 1.Con l'unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di esaminare un fatto controverso decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza che, a seguito di cancellazione della società, egli non era più legale rappresentante della società ed era quindi privo della legittimazione passiva in giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 L'art. 366 1° comma nr. 3 prevede che « il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti della causa». 2.2 Questa Corte ha avuto modo di precisare che «in mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè di una chiara illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un ordine logico quelli ritenuti rilevanti dallo stesso ricorrente ai fini del decidere (v. recentemente Cass. n. 13312 del 2018, che ha puntualizzato che per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C.

Ric. 2019 n. 11227 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -3- un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente» (cfr. Cass.

S.U. 30754/2018 ma vedi anche Cass. 2831/2009 , 4404/2006 e 7825/2006)

2.2. Nel caso in esame l'intero ricorso difetta della sommaria esposizione dei fatti di causa. 2.3 Nella parte riservata alla svolgimento del processo si legge quanto segue « accadeva che il Fancello proponesse ricorso avverso dieci avvisi di accertamento di cui cinque notificati alla sua persona e cinque (relativi agli stessi anni di imposta9 ad egli quale lrpt della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] predetti ricorsi furono riuniti in primo grado e così rimasero anche in appello».

Si passa, quindi, all'illustrazione del motivo del ricorso. 2.4 Manca, quindi, una chiara e precisa, benchè sommaria, esposizione dei fatti processualmente rilevanti, non avendo il ricorrente riprodotto una pur sintetica narrativa della complessiva vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., Sez. un., nn. 16628/2009 e 5698/2012); il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un. n. 11653/2006; per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, v. recentemente Cass. n. 21396 del 2018). 2.5 Neppure è possibile, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, recuperare, in maniera sufficientemente chiara, la necessaria sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura del motivo che appare Ric. 2019 n. 11227 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -4- non autonomamente comprensibile laddove lamenta una omesso esame da parte della CTR della legittimazione passiva del contribuente quale legale rappresentante di una società estinta laddove, come si desume chiaramente dalla lettura dell'impugnata sentenza, al Fancello è stata imputata la percezione in qualità di socio di società a ristretta base partecipativa di utili non dichiarati. 2.6 Solo dalla lettura della sentenza si è, quindi, riusciti a comprendere la vicenda processuale e i fatti costitutivi in base ai quale l'Ufficio ha rivolto la pretesa fisale nei confronti del Fancello. 3 Il ricorso va dichiarato inammissibile 4 Nulla sulle spese, non essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11227-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]\NLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARI; - intimata - avverso la sentenza n. 925/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 02/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl, proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari avverso dieci avvisi di accertamento, cinque notificati al socio e gli altri cinque alla società, con i quali veniva accertato il maggiore reddito, per gli anni di imposta 2004- 2008, con conseguente ripresa Irpef, Irap ed Iva. 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava 1 inammissibili per carenza di legittimazione cinque ricorsi e, riuniti gli altri cinque, li rigettava rilevando che H socio non aveva superato la presunzione di imputazione dei redditi \ extracontabili in società a ristretta base partecipativa. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione gaTàlet - Tributaria Regionale della fr5 Sardegna rigettava l'appello ritenendo corretto l'accertamento fiscale e rilevando che il contribuente non aveva fornito la prova contraria della presunzione di distribuzione degli utili. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 11227 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- 1.Con l'unico motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per aver omesso di esaminare un fatto controverso decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza che, a seguito di cancellazione della società, egli non era più legale rappresentante della società ed era quindi privo della legittimazione passiva in giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 L'art. 366 1° comma nr. 3 prevede che « il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti della causa». 2.2 Questa Corte ha avuto modo di precisare che «in mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè di una chiara illustrazione dell'errore da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un ordine logico quelli ritenuti rilevanti dallo stesso ricorrente ai fini del decidere (v. recentemente Cass. n. 13312 del 2018, che ha puntualizzato che per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. Ric. 2019 n. 11227 sez. MT - ud. 16-06-2021 -3- un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente» (cfr. Cass. S.U. 30754/2018 ma vedi anche Cass. 2831/2009 , 4404/2006 e 7825/2006) 2.2. Nel caso in esame l'intero ricorso difetta della sommaria esposizione dei fatti di causa. 2.3 Nella parte riservata alla svolgimento del processo si legge quanto segue « accadeva che il Fancello proponesse ricorso avverso dieci avvisi di accertamento di cui cinque notificati alla sua persona e cinque (relativi agli stessi anni di imposta9 ad egli quale lrpt della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] predetti ricorsi furono riuniti in primo grado e così rimasero anche in appello». Si passa, quindi, all'illustrazione del motivo del ricorso. 2.4 Manca, quindi, una chiara e precisa, benchè sommaria, esposizione dei fatti processualmente rilevanti, non avendo il ricorrente riprodotto una pur sintetica narrativa della complessiva vicenda processuale, non consentendo così alla Corte la comprensione della stessa (Cass., Sez. un., nn. 16628/2009 e 5698/2012); il requisito della esposizione sommaria dei fatti consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. un. n. 11653/2006; per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, v. recentemente Cass. n. 21396 del 2018). 2.5 Neppure è possibile, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, recuperare, in maniera sufficientemente chiara, la necessaria sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura del motivo che appare Ric. 2019 n. 11227 sez. MT - ud. 16-06-2021 -4- non autonomamente comprensibile laddove lamenta una omesso esame da parte della CTR della legittimazione passiva del contribuente quale legale rappresentante di una società estinta laddove, come si desume chiaramente dalla lettura dell'impugnata sentenza, al Fancello è stata imputata la percezione in qualità di socio di società a ristretta base partecipativa di utili non dichiarati. 2.6 Solo dalla lettura della sentenza si è, quindi, riusciti a comprendere la vicenda processuale e i fatti costitutivi in base ai quale l'Ufficio ha rivolto la pretesa fisale nei confronti del Fancello. 3 Il ricorso va dichiarato inammissibile 4 Nulla sulle spese, non essendosi l'Agenzia delle Entrate costituita. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 Così
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