CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 09650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore rilevato che, con sentenza n. sez. 2995/2022, resa nel procedimento n.11767/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della udienza del 03 novembre 2022, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione; che, tuttavia, nel dispositivo letto alla udienza del 03/11/2022, risulta erroneamente riportato, l'espressione: " condanna i ricorrenti" invece di quella corretta: " condanna il ricorrente"; che il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, alla correzione del predetto dell'errore materiale; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte era stata pronunciata nei solo confronti di un solo imputato, il ricorrente, appunto; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale del dispositivo di udienza; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 3 novembre 2022, in relazione al procedimento 11767/2022 r.g., nel senso che, ove e' scritto "i ricorrenti" deve intendersi "il ricorrente". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma,05 dicembre 2022 il Cons