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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 09650/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore rilevato che, con sentenza n. sez. 2995/2022, resa nel procedimento n.11767/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della udienza del 03 novembre 2022, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione; che, tuttavia, nel dispositivo letto alla udienza del 03/11/2022, risulta erroneamente riportato, l'espressione: " condanna i ricorrenti" invece di quella corretta: " condanna il ricorrente"; che il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, alla correzione del predetto dell'errore materiale; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte era stata pronunciata nei solo confronti di un solo imputato, il ricorrente, appunto; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale del dispositivo di udienza; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 3 novembre 2022, in relazione al procedimento 11767/2022 r.g., nel senso che, ove e' scritto "i ricorrenti" deve intendersi "il ricorrente".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma,05 dicembre 2022 il Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore rilevato che, con sentenza n. sez. 2995/2022, resa nel procedimento n.11767/2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della udienza del 03 novembre 2022, questa Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione; che, tuttavia, nel dispositivo letto alla udienza del 03/11/2022, risulta erroneamente riportato, l'espressione: " condanna i ricorrenti" invece di quella corretta: " condanna il ricorrente"; che il Presidente della V sezione penale di questa Corte di Cassazione ha disposto procedersi, alla correzione del predetto dell'errore materiale; ritenuto che trattasi di evidente errore materiale, atteso che la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte era stata pronunciata nei solo confronti di un solo imputato, il ricorrente, appunto; che, trattandosi di errore materiale non determinante nullità e la cui eliminazione non comporta alcuna modifica essenziale dell'atto, questa Corte può disporre, come dispone, farsi luogo, ai sensi dell'art. 130 cod.proc.pen , alla correzione del medesimo nei termini sopra evidenziati, onerando la cancelleria di annotare il presente provvedimento sull'originale del dispositivo di udienza; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 3 novembre 2022, in relazione al procedimento 11767/2022 r.g., nel senso che, ove e' scritto "i ricorrenti" deve intendersi "il ricorrente". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma,05 dicembre 2022 il Cons
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