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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05811/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27694/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], .che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3466/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione o, in subordine, l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto del 6 dicembre 2007 col quale il Marateo aveva venduto al Costantini alcuni immobili di sua proprietà.

In via ulteriormente subordinata, la Banca attrice chiese che, in caso di impossibilità di restituzione, i convenuti fossero condannati al pagamento della somma equivalente al valore degli immobili compravenduti.

A sostegno della domanda espose, tra l'altro, di essere creditrice, nei confronti del Marateo, della somma di euro 1.239.251,43, risultante da due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Latina nonché dal mancato pagamento di rate di mutuo concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il Marateo era fideiussore.

Aggiunse che erano stati revocati gli affidamenti bancari concessi in precedenza al Marateo, che la vendita suindicata era stata conclusa dopo tale revoca, che il prezzo non era stato pagato davanti al notaio e che in data 7 aprile 2008 il debitore risultava ancora residente nell'immobile venduto.

Affermò la parte attrice, quindi, che il negozio di vendita era simulato e che il Marateo era consapevole del pregiudizio che l'atto recava alle ragioni creditorie della Banca.

Si costituì in giudizio il Costantini, chiedendo il rigetto della domanda.

Espose il convenuto, tra l'altro, che l'attore non aveva provato in alcun modo la sua malafede, che il prezzo di vendita era stato versato (come risultava da successivo rogito notarile del 28 marzo 2008), che egli non era affatto informato della situazione di difficoltà economica del Marateo e che l'immobile era stato nel frattempo da lui venduto a tale [OSCURATO:PERSONA]Archi (indicato negli atti di parte come [OSCURATO:PERSONA]Archi). [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

Espletata prova per interpello e per testi e respinta la richiesta di dare corso ad una c.t.u. per accertare il valore degli immobili in questione, il Tribunale rigettò tutte le domande della parte attrice e la condannò al pagamento delle spese in favore del Costantini.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], quale successore della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del solo Costantini e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 23 maggio 2019, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, innanzitutto, che l'appellante doveva essere dichiarato decaduto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., dalle domande di simulazione assoluta, di restituzione dei beni e di revocatoria dell'atto di compravendita, non essendo state le medesime riproposte in sede di appello.

Non poteva essere considerata sufficiente, a questo proposito, la generica frase, contenuta nell'atto di appello e prima delle conclusioni, secondo cui venivano riproposte in quella sede tutte le domande ed eccezioni già sollevate nel corso del giudizio di primo grado.

Ciò premesso, la sentenza ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, in realtà, una sola domanda, cioè quella di condanna al pagamento del valore dell'immobile nei confronti del solo acquirente Costantini.

Rispetto a tale domanda, sul cui fondamento si era già pronunciato il Tribunale, la Corte d'appello ha osservato che la mancata riproposizione della domanda di revocatoria - con conseguente passaggio in giudicato del rigetto della stessa da parte del primo giudice - impediva di accertare, in favore della Banca, «il presupposto dell'indisponibilità che abiliterebbe a richiedere l'equivalente monetario».

In altri termini, il giudicato di rigetto sulla domanda di revocatoria non consentiva di esaminare il presupposto della domanda proposta contro il Costantini anche se «riqualificata come autonoma domanda di risarcimento dei danni»; nessun danno, infatti, potrebbe essere riconosciuto «dopo che si sia formato il giudicato sul difetto dei presupposti della revocatoria stessa».

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la doValue s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.346 cod. proc. civ., in relazione alla riproposizione della domanda di revocatoria.

Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui afferma che la banca sarebbe decaduta dalle domande, proposte in primo grado, di simulazione assoluta, di revocatoria e di restituzione dei beni.

Sarebbe poi errata anche l'affermazione per cui la mancata riproposizione della domanda di revocatoria impedirebbe di accertare il presupposto della indisponibilità del bene immobile compravenduto.

Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, il Costantini aveva omesso di dichiarare che l'immobile in questione era stato da lui a sua volta venduto ad un ulteriore acquirente ([OSCURATO:PERSONA]Archi).

Soltanto dopo aver scoperto, tramite l'apposito documento, che il bene immobile oggetto dell'azione revocatoria era stato venduto, la Banca aveva ritenuto di formulare, del tutto legittimamente, la domanda volta ad ottenere non la restituzione del bene ma la condanna al pagamento dell'equivalente del prezzo.

Nessun giudicato, dunque, si sarebbe determinato sul difetto dei presupposti dell'azione revocatoria; anche ammettendo, infatti, che la Banca ricorrente non abbia riproposto in appello la domanda di revocatoria, essa aveva comunque impugnato tutte le argomentazioni del Tribunale circa la mancanza di prova dei presupposti di quell'azione.

1.1. Il motivo non è fondato.

Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 cit. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Sezioni Unite, sentenza 21 marzo 2019, n. 7940).

È stato poi in più occasioni affermato che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così, tra le altre, le sentenze 20 agosto 2004, n. 16360, 11 maggio 2009, n. 10796, e 25 novembre 2010, n. 23925, nonché le più recenti ordinanze 15 ottobre 2020, n. 22311, 13 novembre 2020, n. 25840, e 20 dicembre 2021, n. 40833).

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi, dichiarando che le domande di simulazione assoluta, restituzione dei beni e revocatoria dell'atto di compravendita non potevano ritenersi reiterate da parte della Banca appellante, essendosi questa limitata ad un generico richiamo alle domande ed eccezioni già sollevate in primo grado.

A fronte di tale rilievo l'odierna ricorrente non compie alcuna specifica contestazione, finendo anzi con l'ammettere, in sostanza (v. p. 10 del ricorso), che quelle domande non furono riproposte in appello; e dalla trascrizione delle conclusioni rassegnate in secondo grado, riportate nel ricorso odierno (p. 7), risulta in modo pacifico che l'unica conclusione della parte appellante fu quella di condannare il Costantini al pagamento della somma corrispondente al valore dell'immobile al momento del compimento degli atti impugnati (cioè la c.d. domanda di revocatoria restitutoria).

Quanto al resto, le osservazioni contenute nel motivo in esame appaiono del tutto generiche ed inidonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ. in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria.

Il motivo ripercorre tutte le tappe della vicenda, ricordando che l'atto di vendita fu concluso il 7 dicembre 2007, in concomitanza con la revoca degli affidamenti concessi dalla Banca al Marateo.

Quattro mesi dopo la prima vendita, e cioè in data 8 aprile 2008, il Costantini vendette a [OSCURATO:PERSONA]Archi, al prezzo di euro 340.000, lo stesso bene che aveva acquistato al prezzo di euro 250.000, cioè lucrando euro 90.000 di differenza in così poco tempo.

Tali elementi, che secondo la parte ricorrente dimostrano che il Marateo era in difficoltà economica e che il Costantini ne era pienamente consapevole, non sarebbero stati esaminati dalla Corte d'appello; e il fatto che il Costantini abbia cercato di nascondere la successiva vendita costituirebbe un'ulteriore dimostrazione del fatto che egli era a conoscenza della situazione.

Il ricorrente ricorda, poi, il dato del mancato trasferimento della residenza nell'immobile oggetto di vendita da parte del Costantini, nonché le deposizioni testimoniali dalle quali risulterebbe che il Marateo continuò ad interessarsi del bene anche in vista della successiva vendita dell'8 aprile 2008, il che confermerebbe che la prima vendita era stata fatta allo scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale per la Banca creditrice.

2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Osserva la Corte, innanzitutto, che esso contiene una serie di considerazioni in fatto che sono evidentemente inammissibili in questa sede, posto che finiscono col tentare di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito.

Tutta la stesura del motivo, infatti, non è altri che una ricostruzione degli eventi, con una serie di valutazioni personali, che, pur potendo essere, in astratto, plausibile, è di per sé incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità.

L'unico punto sul quale il motivo si sarebbe potuto soffermare riguarda l'affermazione in diritto della Corte d'appello, in precedenza già riportata, secondo cui il giudicato di rigetto sulla domanda di revocatoria determina un effetto preclusivo anche dell'unica domanda in realtà proposta in sede di appello, e cioè quella della restituzione dell'equivalente monetario in conseguenza del fatto che l'immobile oggetto dell'azione revocatoria era stato rivenduto dal Costantini ad un terzo ed era quindi uscito dal patrimonio del primo.

Ma su questo punto - che è poi l'unico sul quale la Corte romana si è soffermata - nel ricorso non vi sono specifiche contestazioni giuridiche; il che comporta che le argomentazioni del motivo in esame sono comunque inidonee a scardinare l'impianto della motivazione della sentenza qui in esame.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27694/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 93, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], .che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3466/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione o, in subordine, l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto del 6 dicembre 2007 col quale il Marateo aveva venduto al Costantini alcuni immobili di sua proprietà. In via ulteriormente subordinata, la Banca attrice chiese che, in caso di impossibilità di restituzione, i convenuti fossero condannati al pagamento della somma equivalente al valore degli immobili compravenduti. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, di essere creditrice, nei confronti del Marateo, della somma di euro 1.239.251,43, risultante da due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Latina nonché dal mancato pagamento di rate di mutuo concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale il Marateo era fideiussore. Aggiunse che erano stati revocati gli affidamenti bancari concessi in precedenza al Marateo, che la vendita suindicata era stata conclusa dopo tale revoca, che il prezzo non era stato pagato davanti al notaio e che in data 7 aprile 2008 il debitore risultava ancora residente nell'immobile venduto. Affermò la parte attrice, quindi, che il negozio di vendita era simulato e che il Marateo era consapevole del pregiudizio che l'atto recava alle ragioni creditorie della Banca. Si costituì in giudizio il Costantini, chiedendo il rigetto della domanda. Espose il convenuto, tra l'altro, che l'attore non aveva provato in alcun modo la sua malafede, che il prezzo di vendita era stato versato (come risultava da successivo rogito notarile del 28 marzo 2008), che egli non era affatto informato della situazione di difficoltà economica del Marateo e che l'immobile era stato nel frattempo da lui venduto a tale [OSCURATO:PERSONA]Archi (indicato negli atti di parte come [OSCURATO:PERSONA]Archi). [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. Espletata prova per interpello e per testi e respinta la richiesta di dare corso ad una c.t.u. per accertare il valore degli immobili in questione, il Tribunale rigettò tutte le domande della parte attrice e la condannò al pagamento delle spese in favore del Costantini. 2. La pronuncia è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], quale successore della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del solo Costantini e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 23 maggio 2019, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale, innanzitutto, che l'appellante doveva essere dichiarato decaduto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., dalle domande di simulazione assoluta, di restituzione dei beni e di revocatoria dell'atto di compravendita, non essendo state le medesime riproposte in sede di appello. Non poteva essere considerata sufficiente, a questo proposito, la generica frase, contenuta nell'atto di appello e prima delle conclusioni, secondo cui venivano riproposte in quella sede tutte le domande ed eccezioni già sollevate nel corso del giudizio di primo grado. Ciò premesso, la sentenza ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto, in realtà, una sola domanda, cioè quella di condanna al pagamento del valore dell'immobile nei confronti del solo acquirente Costantini. Rispetto a tale domanda, sul cui fondamento si era già pronunciato il Tribunale, la Corte d'appello ha osservato che la mancata riproposizione della domanda di revocatoria - con conseguente passaggio in giudicato del rigetto della stessa da parte del primo giudice - impediva di accertare, in favore della Banca, «il presupposto dell'indisponibilità che abiliterebbe a richiedere l'equivalente monetario». In altri termini, il giudicato di rigetto sulla domanda di revocatoria non consentiva di esaminare il presupposto della domanda proposta contro il Costantini anche se «riqualificata come autonoma domanda di risarcimento dei danni»; nessun danno, infatti, potrebbe essere riconosciuto «dopo che si sia formato il giudicato sul difetto dei presupposti della revocatoria stessa». 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la doValue s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.346 cod. proc. civ., in relazione alla riproposizione della domanda di revocatoria. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui afferma che la banca sarebbe decaduta dalle domande, proposte in primo grado, di simulazione assoluta, di revocatoria e di restituzione dei beni. Sarebbe poi errata anche l'affermazione per cui la mancata riproposizione della domanda di revocatoria impedirebbe di accertare il presupposto della indisponibilità del bene immobile compravenduto. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, il Costantini aveva omesso di dichiarare che l'immobile in questione era stato da lui a sua volta venduto ad un ulteriore acquirente ([OSCURATO:PERSONA]Archi). Soltanto dopo aver scoperto, tramite l'apposito documento, che il bene immobile oggetto dell'azione revocatoria era stato venduto, la Banca aveva ritenuto di formulare, del tutto legittimamente, la domanda volta ad ottenere non la restituzione del bene ma la condanna al pagamento dell'equivalente del prezzo. Nessun giudicato, dunque, si sarebbe determinato sul difetto dei presupposti dell'azione revocatoria; anche ammettendo, infatti, che la Banca ricorrente non abbia riproposto in appello la domanda di revocatoria, essa aveva comunque impugnato tutte le argomentazioni del Tribunale circa la mancanza di prova dei presupposti di quell'azione. 1.1. Il motivo non è fondato. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 cit. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Sezioni Unite, sentenza 21 marzo 2019, n. 7940). È stato poi in più occasioni affermato che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (così, tra le altre, le sentenze 20 agosto 2004, n. 16360, 11 maggio 2009, n. 10796, e 25 novembre 2010, n. 23925, nonché le più recenti ordinanze 15 ottobre 2020, n. 22311, 13 novembre 2020, n. 25840, e 20 dicembre 2021, n. 40833). La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi, dichiarando che le domande di simulazione assoluta, restituzione dei beni e revocatoria dell'atto di compravendita non potevano ritenersi reiterate da parte della Banca appellante, essendosi questa limitata ad un generico richiamo alle domande ed eccezioni già sollevate in primo grado. A fronte di tale rilievo l'odierna ricorrente non compie alcuna specifica contestazione, finendo anzi con l'ammettere, in sostanza (v. p. 10 del ricorso), che quelle domande non furono riproposte in appello; e dalla trascrizione delle conclusioni rassegnate in secondo grado, riportate nel ricorso odierno (p. 7), risulta in modo pacifico che l'unica conclusione della parte appellante fu quella di condannare il Costantini al pagamento della somma corrispondente al valore dell'immobile al momento del compimento degli atti impugnati (cioè la c.d. domanda di revocatoria restitutoria). Quanto al resto, le osservazioni contenute nel motivo in esame appaiono del tutto generiche ed inidonee a superare la motivazione della sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ. in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria. Il motivo ripercorre tutte le tappe della vicenda, ricordando che l'atto di vendita fu concluso il 7 dicembre 2007, in concomitanza con la revoca degli affidamenti concessi dalla Banca al Marateo. Quattro mesi dopo la prima vendita, e cioè in data 8 aprile 2008, il Costantini vendette a [OSCURATO:PERSONA]Archi, al prezzo di euro 340.000, lo stesso bene che aveva acquistato al prezzo di euro 250.000, cioè lucrando euro 90.000 di differenza in così poco tempo. Tali elementi, che secondo la parte ricorrente dimostrano che il Marateo era in difficoltà economica e che il Costantini ne era pienamente consapevole, non sarebbero stati esaminati dalla Corte d'appello; e il fatto che il Costantini abbia cercato di nascondere la successiva vendita costituirebbe un'ulteriore dimostrazione del fatto che egli era a conoscenza della situazione. Il ricorrente ricorda, poi, il dato del mancato trasferimento della residenza nell'immobile oggetto di vendita da parte del Costantini, nonché le deposizioni testimoniali dalle quali risulterebbe che il Marateo continuò ad interessarsi del bene anche in vista della successiva vendita dell'8 aprile 2008, il che confermerebbe che la prima vendita era stata fatta allo scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale per la Banca creditrice. 2.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. Osserva la Corte, innanzitutto, che esso contiene una serie di considerazioni in fatto che sono evidentemente inammissibili in questa sede, posto che finiscono col tentare di sollecitare un diverso e non consentito esame del merito. Tutta la stesura del motivo, infatti, non è altri che una ricostruzione degli eventi, con una serie di valutazioni personali, che, pur potendo essere, in astratto, plausibile, è di per sé incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità. L'unico punto sul quale il motivo si sarebbe potuto soffermare riguarda l'affermazione in diritto della Corte d'appello, in precedenza già riportata, secondo cui il giudicato di rigetto sulla domanda di revocatoria determina un effetto preclusivo anche dell'unica domanda in realtà proposta in sede di appello, e cioè quella della restituzione dell'equivalente monetario in conseguenza del fatto che l'immobile oggetto dell'azione revocatoria era stato rivenduto dal Costantini ad un terzo ed era quindi uscito dal patrimonio del primo. Ma su questo punto - che è poi l'unico sul quale la Corte romana si è soffermata - nel ricorso non vi sono specifiche contestazioni giuridiche; il che comporta che le argomentazioni del motivo in esame sono comunque inidonee a scardinare l'impianto della motivazione della sentenza qui in esame. 3. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, da distrarre in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 7.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
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