CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 35727/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. ORDINANZA 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, propone ricorso avverso l'ordinanza, resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza difensiva volta alla scarcerazione del prevenuto per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare o, in subordine, di sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. 1.2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge in ordine alla denegata declaratoria di estinzione della misura cautelare per decorso dei termini massimi della stessa (in relazione all'art 304, comma 6, cod. proc. pen.). 2. L'impugnazione deve essere qualificata come appello ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.