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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1989

Cassazione n. 12030/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che Villa Gia4vpietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione asserendo come violato il principio del ne bis in idem in quanto talune delle condotte prese in considerazione dalla sentenza impugnata sarebbero sovrapponibili ad altre per le quali l'imputato avrebbe già subito una condanna, è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; in secondo luogo, è manifestamente infondato in quanto, da un lato, si basa sul travisamento dei principi ermeneutici espressi dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale in materia e, dall'altro, prospetta violazioni di norme smentite dall'analisi degli atti processuali dalla quale emerge che i fatti presi in considerazione dalla sentenza sono cronologicamente successivi a quelli coperti da giudicato; 3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla valutazione della prova dichiarativa resa dalla parte civile costituita e degli altri testi, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì inammissibile perché generico, fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.

Inoltre, il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U„ n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4.Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento del delitto ascritto e sulla omessa riqualificazione dello stesso nel meno grave reato di molestie o in quello di minacce, oltre a riproporre i profili di inammissibilità presentati dal secondo motivo, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 e 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; 5.Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è indeducibile perché anch'esso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7); 6.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che Villa Gia4vpietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione asserendo come violato il principio del ne bis in idem in quanto talune delle condotte prese in considerazione dalla sentenza impugnata sarebbero sovrapponibili ad altre per le quali l'imputato avrebbe già subito una condanna, è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; in secondo luogo, è manifestamente infondato in quanto, da un lato, si basa sul travisamento dei principi ermeneutici espressi dalla Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale in materia e, dall'altro, prospetta violazioni di norme smentite dall'analisi degli atti processuali dalla quale emerge che i fatti presi in considerazione dalla sentenza sono cronologicamente successivi a quelli coperti da giudicato; 3.Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla valutazione della prova dichiarativa resa dalla parte civile costituita e degli altri testi, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì inammissibile perché generico, fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Inoltre, il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U„ n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4.Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento del delitto ascritto e sulla omessa riqualificazione dello stesso nel meno grave reato di molestie o in quello di minacce, oltre a riproporre i profili di inammissibilità presentati dal secondo motivo, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5 e 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; 5.Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è indeducibile perché anch'esso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 6 e 7); 6.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
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