CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 39000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilil:à del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 01/02/2021, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del 07/10/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si è proceduto separatamente - del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132, d. Igs. 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; d'ora in poi, TUB). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione o interpretazione dell'art. 132 TUB. La giurisprudenza di legittimità sottolinea che le attività finanziarie rilevanti ai sensi degli artt. 106 e 132 TUB devono essere individuate in ragione della concreta "sostanza" delle operazioni effettuate, quale attività sottoposta a controllo e rivolta al pubblico, laddove il d.nn. n. 53 del 2015, richiamato dall'art. 106 Tub, opera un ulteriore rinvio, per inquadrare il contesto delle attività riconducibili al "credito ai consumatori", agli artt. 121 e 122 TUB, che, indicano tra le eccezioni alla normativa relativa al credito al consumo i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o altri oneri. Anche in presenza di un reato di pericolo astratto, non può prescindersi dalla valutazione della lesività/offensività dei comportamenti potenzialmente concretizzabili nelle condotte realizzate, sicché non si può prescindere dalla onerosità delle operazioni di finanziamento, il che è pacificamente escluso nel caso di specie, trattandosi di autonomi e occasionali mutui non onerosi ritualmente stipulati tra privati, non assoggettati a riserva legislativa, perché esclusa dal combinato disposto degli artt. 121 e 122 TUB. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al requisito della professionalità e della destinazione al pubblico dell'attività finanziaria, nonché in ordine al dolo ex art. 110 cod. pen. Come si evince dall'art. 9 del d.m. n. 29 del 2009, l'estemporaneità delle attività finanziarie esclude il carattere della professionalità, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva di fatto l'attività in modo abituale, tanto più che il procedimento nei confronti di quest'ultimo non si è ancora concluso con sentenza divenuta irrevocabile, mentre la Corte di appello ha omesso di valutare il dato temporale e oggettivo, per cui tutte le operazioni si sono svolte nel periodo novembre 2015 / marzo 2016 e hanno avuto come protagonisti gli stessi soggetti ([OSCURATO:PERSONA] per le prime due operazioni, la famiglia Rochira per quelle ulteriori); il reato di cui all'art. 132 TUB ha natura istantanea e si consuma con l'erogazione di ciascun finanziamento, sicché il requisito della professionalità va inteso sia nella dimensione organizzativa, sia nella modalità non occasionale, dovendosi ricavare gli elementi di valutazione direttamente dai fatti concreti, così come per il requisito dell'occasionalità, per il quale andava investigata la natura pubblicistica delle attività in quanto i soggetti interessati non erano nemmeno indeterminati. Il carattere soggettivo doloso, che assiste la condotte del concorrente, deve essere valutato alla luce del precipuo intento dello stesso, sicché qualora la posizione dell'intermediario si collochi prevalentemente nella direzione dell'interesse delle persone offese, piuttosto che dell'autore materiale, il suo contributo non potrà mai assumere rilevanza penale, in quanto orientato non al pregiudizio delle persone offese, ma, in via esclusiva, alla tutela delle loro esigenze. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 2.1. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte di finanziamento previste dall'art. 106 del medesimo d.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità, posto che «il carattere di professionalità non implica il perseguimento di uno scopo di lucro, o, quantomeno, di un obiettivo di economicità (pareggio tra costi e ricavi)» (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017). Il ricorso contesta questa tesi attraverso una serie di richiami normativi: l'art. 106 TUB, richiamato dall'art. 132 in esame per l'individuazione delle attività finanziarie prese in considerazione dalla fattispecie incriminatrice, rinvia, a sua volta, al decreto ministeriale n. 53 del 2015, che, all'art. 2, richiama, tra l'altro, il credito ai consumatori come definito dall'art. 121 TUB; disposizione, quest'ultima, che, nella prospettazione del ricorrente, deve essere coordinata sistematicamente con l'art. 122 TUB, il quale qualificherebbe, come eccezione alla normativa in questione, «i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o altri oneri» (art. 122, comma 1, lett. c), TUB). Ora, anche a prescindere dal rilievo che la (sostanziale) violazione delle norme ora richiamate non era stata devoluta con i motivi di appello (incorrendo quindi nella preclusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), la tesi del ricorrente non può essere condivisa, in quanto l'art. 106, comma 3, TUB non rinvia tout court al decreto ministeriale, ma solo in relazione all'individuazione delle circostanze nelle quali «ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico»; ne consegue che la disposizione del d.m. n. 53 del 2015 alla quale far riferimento è (non già l'art. 2, in tema di «attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma», ma) l'art. 3, concernente, appunto, l' «esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti»: quest'ultima disposizione (che pure, come subito si vedrà, contiene un riferimento all'art. 121 TUB) esclude l'operatività nei confronti del pubblico per quei finanziamenti concessi da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorra, tra l'altro, la condizione che i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'art. 121 TUB, il cui comma 1, lett. b), definisce «consumatore» la «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». La tesi del ricorrente, dunque, è frutto di una non corretta ricostruzione del quadro normativo ed è pertanto inidonea a inficiare le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità con le pronunce sopra citate. 2.2. Prive di fondamento sono le ulteriori doglianze. Premesso che per la configurazione dell'art. 132 TUB quale reato abituale deve «intervenire la ripetizione di atti, i quali acquistano rilevanza penale solo per effetto della loro reiterazione nel tempo, collegati da un nesso di abitualità» (Sez. 5, n. 7986 del 12/11/2009, dep. 2010, Gallo, Rv. 246148), il ricorso svilisce indebitamente, la dimensione offensiva data dalle connotazioni delle fattispecie, laddove la deduzione che tale dimensione richiederebbe necessariamente l'onerosità rappresenta una mera petizione di principio. 3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Quanto al requisito delle professionalità, la giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato come essa.debba essere intesa in senso ampio, coincidente con il compimento di «una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste» (Sez. 5, n. 18284 del 20/12/2013, dep. 2014, Micalizzi, Rv. 259836), il che rende immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata lì dove ha rimarcato che mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i prestiti erogati erano stati due, nei confronti delle sorelle Rochira i finanziamenti erano stati molteplici, come dimostrato dalle sette ricevute sottoscritte, laddove del tutto inconferente è la deduzione circa l'arco temporale di erogazione dei finanziamenti (da novembre 2015 a marzo 2016), peraltro non certo modesto. Priva di consistenza è la tesi secondo cui il requisito della professionalità andrebbe valutato con riguardo a ciascun, singolo finanziamento, anche alla luce della natura del reato ex art. 132 TUB sopra richiamata. Né meritano accoglimento le censure relative al dolo, che, oltre a sovrapporre erroneamente profili attinenti al movente, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, lì dove ha messo in luce, da un lato, che Gaspardone era pienamente a conoscenza dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA] di cui, come avvocato, seguiva gli affari legali comprese le azioni di recupero dei crediti nei confronti dei soggetti finanziati; d'altra parte, la Corte distrettuale ha sottolineato che, nei casi coinvolgenti il ricorrente, i finanziamenti furono erogati non solo in relazione a spese collegate alle questioni legali, ma anche per esigenze personali, utilizzando il "futuro" risarcimento nelle cause patrocinate dallo stesso Gaspardone come "garanzia" della restituzione. Il ricorso non si confronta con i dati richiamati dal giudice di appello e con il ragionamento svolto sulla base di essi, risultando, pertanto, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle s