Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1966
ECLI:EU:C:1966:16
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0051
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 marzo 1966 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
La società «ILFO», [OSCURATO:PERSONA], con sede in Odolo (Brescia), ha iniziato nel 1955 la produzione di ghisa e acciaio corrente, o meglio, di prodotti semilavorati per rilaminatura e di tondi per cemento armato, usufruendo di due forni elettrici. Nel corso delle ispezioni effettuate nei suoi confronti nel luglio 1958 e nell'ottobre 1960, essa non è stata in grado di esibire i documenti che le venivano richiesti, fra cui lo stato particolareggiato dei movimenti di rottame, i libri dell'entrata o qualsiasi altra documentazione relativa agli arrivi di rottame. Ciò ha costretto l'[OSCURATO:PERSONA] ad accertare d'ufficio il consumo di rottame d'acquisto dell'impresa, prendendo come base il consumo di energia elettrica nei forni, consumo che ammontava a 29527810 Kwh. Avverso tale accertamento, comunicatole in data 8 gennaio 1963, la società sollevò varie obiezioni, in seguito parzialmente accolte.
Questi gli antefatti della decisione con cui il 19 maggio 1965 l'imponibile dell'impresa ILFO veniva ridotto a 26532 tonnellate.
L'[OSCURATO:PERSONA] infatti riconobbe l'esistenza di un periodo di rodaggio di tre mesi con un consumo di energia elettrica di 1000, anziché 900, KWh per ogni tonnellata d'acciaio prodotta; ammise come deducibile un ricupero di rottame nell'acciaieria in ragione del 6 %, e detrasse inoltre il recupero di rottame derivante dal materiale di rilaminatura di cui sono stati, provati gli acquisti. Con un'altra decisione, emanata lo stesso giorno, il debito dell'impresa veniva fissato a L. 176080828.
Queste sono le due decisioni impugnate con il ricorso 51-65. Nella controreplica però, viste le fatture allegate alla replica, che si riferiscono a 4189 tonnellate di materiale di reimpiego, l'[OSCURATO:PERSONA] concede un'ulteriore deduzione di 1533 tonnellate di rottame. Essa vi chiede di prendere atto del fatto che l'imponibile si trova così ridotto a 24979 tonnellate e il debito dell'impresa a L. 171765956, e di respingere per il resto il ricorso della ILFO.
Siamo qui in presenza di una modificazione del contenuto — se non dell'oggetto — delle decisioni impugnate, senza tuttavia che l'autorità competente dichiari di revocarle. Una revoca, seguita da nuove decisioni contro le quali si sarebbe dovuto proporre un nuovo ricorso, avrebbe indubbiamente rappresentato un procedimento più corretto sotto il profilo giuridico; ma il suo solo effetto sarebbe stato quello di ritardare la definizione della controversia. Ritengo quindi opportuno accogliere la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA], cioè prendere atto del fatto che essa ha parzialmente riconosciuto le pretese della ricorrente, e decidere soltanto in merito alle rimanenti richieste di quest'ultima.
Come nel ricorso 49-65, l'ILFO non vi chiede solo di annullare le decisioni impugnate — e inoltre, se e nella misura in cui se ne ravvisi il caso, la decisione 7-63 che ne costituisce il fondamento —, ma di condannare anche l'[OSCURATO:PERSONA] a risarcire i danni; si tratta di conclusioni che, non essendo motivate, sono comunque irricevibili.
Per quanto attiene alla legittimità delle decisioni, l'impresa invoca due mezzi, che esaminerò in ordine successivo :
I
In primo luogo, l'applicazione nei confronti della ricorrente del metodo di calcolo fondato sul consumo di energia elettrica implicherebbe da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] uno sviamento di potere e una violazione del principio generale che vieta qualsiasi discriminazione: tale metodo infatti non avrebbe potuto essere usato nei confronti di tutte le imprese, in particolare di quelle che non dispongono di forni elettrici. Il volume della produzione e la quantià di rottame consumata avrebbero potuto essere determinati in base a un altro criterio, e precisamente a quello fondato sul consumo medio di rottame di un giorno lavorativo. Questo è il criterio che, già seguito in certi casi, avrebbe dovuto essere applicato dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutte le imprese, e quindi anche della ricorrente; non avendolo fatto, l'[OSCURATO:PERSONA] ha commesso una discriminazione e uno sviamento di potere.
All'immediata obiezione dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui non è possibile parlare di consumo medio se prima non si conosce il consumo totale, che è proprio la cifra da determinare, l'ILFO risponde precisando nella replica il metodo che a suo parere dovrebbe essere seguito e le diverse operazioni che esso presuppone. Si calcola la quantità di acciaio che gli impianti presi in considerazione sono idonei a produrre e quindi la quantità di rottame consumata durante un periodo di lavoro preso come unità di misura; poi si moltiplica tale quantità per il numero di unità di periodi di lavoro comprese nel lasso di tempo in cui il sistema di perequazione è stato in vigore, deducendo le interruzioni o le riduzioni di lavoro. La prima operazione richiederebbe necessariamente una perizia; quanto alla seconda, pur fondandosi su quel dato indiscutibile che è il calendario, essa avrebbe bisogno di alcuni correttivi, come la stessa ILFO riconosce. La ricorrente propone che essi siano determinati in base al consumo di energia elettrica, con modalità da lei ampiamente illustrate nella replica e nel corso della fase orale. Per chiarire questi diversi punti di diritto e di fatto, essa vi invita a chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] se nei confronti di imprese similari non sono forse stati adottati metodi differenti, basati in particolare sulla produzione media giornaliera, dichiarandosi disposta da parte sua a fornire documenti idonei a provare quante giornate lavorative si sono avute nel periodo di imposizione.
La convenuta ammette che in certi casi, in cui si poteva conseguire una maggior precisione usufruendo per l'accertamento di altri metodi di calcolo indiretto, non si è fatto ricorso al criterio del consumo di energia elettrica. L'agente dell'[OSCURATO:PERSONA] ha fatto un esempio in udienza, e a questo senza dubbio se ne possono aggiungere altri. Ma quando l'impresa non collabora in alcun modo, non fornisce alcun dato preciso per l'accertamento del suo consumo di rottame, non resta altro che ricorrere al parametro dell'elettricità, ossia a un elemento che può essere conosciuto con esattezza rivolgendosi a terzi. E questo sarebbe il caso dell'ILFO che, come l'[OSCURATO:PERSONA] ricorda nella sua difesa, ha perfino falsificato alcuni documenti esibiti durante le ispezioni, venendo per tale fatto condannata al pagamento di un'ammenda.
Io non credo che questo primo mezzo debba essere accolto.
Si ha sviamento di potere quando l'autorità agisce per un fine diverso da quello che essa deve perseguire nell'esercizio dei poteri che le sono attribuiti. Il che per esempio sarebbe avvenuto se la convenuta, non potendo determinare l'onere contributivo in base alle dichiarazioni dell'impresa, fra diversi metodi induttivi avesse scelto non quello che era suscettibile di fornire i risultati più esatti, ma quello che evrebbe implicato le cifre più elevate. Ed è proprio ciò che, in ultima analisi, le rimprovera l'ILFO, facendo però un semplice processo alle intenzioni non suffragato da alcun inizio di prova. Del resto la ricorrente, con la supposizione che il metodo da lei proposto, pur implicando risultati a lei più favorevoli, è anche più esatto di quello che prende come parametro il consumo di energia elettrica, non fa altro che prospettare una mera ipotesi.
D'altra parte, si può parlare di discriminazione solo quando situazioni identiche vengono trattate in maniera diversa; ora, non è stato assolutamente dimostrato che il metodo del «consumo corrispondente a una determinata unità di tempo» sia stato applicato a imprese che, come la ricorrente, non sono state in grado di fornire dati precisi in merito alla loro attività. Voglio anzi ricordare che la Corte ha più volte dovuto giudicare sull'impiego, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], del parametro del consumo di energia elettrica e ne ha riconosciuto la legittimità (si vedano, per esempio,
18-62-
Barge —
16 dicembre 1963, Vol. IX, p. 527
;
108-63 —
Merlini —
21 gennaio 1965, Vol. XI, p. 1
).
Di fatto, sul metodo proposto dall'ILFO, si possono avanzare gravi riserve. Esso presuppone, come primo atto, una perizia sulla capacità produttiva degli impianti dell'impresa, quando quest'ultima avrebbe da tempo potuto ottenere dati precisi se avesse collaborato alle ispezioni svolte nei suoi confronti per conto dell'[OSCURATO:PERSONA]. Successivamante, si dovrebbe poter calcolare con esattezza e precisione il numero di giornate lavorative effettuate durante il periodo di imposizione; ora, «la produzione di una relazione tecnica appropriata» sul punto in questione, preannunciata nell'atto introduttivo del ricorso, si è risolta poi nei calcoli piuttosto ipotetici contenuti nella replica. Infine, visto che l'ILFO riconosce la possibilità di utilizzare come
correttivo
il parametro del consumo di elettricità — che ha il pregio di essere accertabile in modo certo e obiettivo — non è più logico, e proprio per le qualità che lo caratterizzano, usarlo come
base
dell'accertamento, come ha fatto la decisione impugnata? Ragione di più, a mio parere, per respingere il primo mezzo del ricorso.
II
Per quanto attiene poi specificamente alla decisione impugnata, l'ILFO contesta con il secondo mezzo alcuni degli elementi su cui l'[OSCURATO:PERSONA] si è basata per determinare l'imponibile di rottame. Essa ritiene che nella specie vi sia stato un travisamento dei fatti tale da concretare uno sviamento di potere; anche se l'espressione usata appare impropria, l'impresa può certamente contestare l'esattezza delle cifre stabilite dalla convenuta, con l'onere di fornire precisazioni sufficienti a suffragare la sua contestazione.
1.
Anzitutto la sua censura investe il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] ha accolto un parametro di 900 KWh per tonnellata, e di 1000 KWh per il periodo di rodaggio, la cui durata è stata fissata in tre mesi. Cifre e durata che le sembrano inverosimili per un forno di 4-5 tonnellate quale è il suo; tali cifre, a suo parere, dovrebbero essere elevate rispettivamente a 1200 e a 1400 KWh, mentre la durata del periodo di rodaggio dovrebbe essere portata a sei mesi. Come unico argomento pertinente, essa invoca il fatto che, in seguito a un primo accertamento effettuato nel 1961 dalla Società fiduciaria svizzera, la convenuta aveva adottato il parametro di 950 KWh e chiede che si proceda presso di lei a un certo numero di controlli e si facciano dei confronti con le cifre stabilite per altre imprese.
Io mi limiterò ad osservare che, come ricorda la decisione, il parametro di 900 KWh è quello che risulta dalla relazione degli esperti stesa nel 1962 e a voi ben nota. Voi lo avete accettato nella sentenza Barge per un forno di 5 tonnellate e non vi è alcun motivo per adottare ora una soluzione diversa. Quanto agli altri punti controversi, vi sono solo asserzioni troppo imprecise per poter essere accolte.
2.
La decisione impugnata, in cui il rapporto acciaio liquido/lingotto è fissato a 1060, ammette che il recupero di rottame nell'acciaieria possa venire dedotto nella misura del 6 %, percentuale che secondo l'ILFO dovrebbe essere elevata per lo meno all'8 %, perché la sua produzione di piccoli lingotti di 50 kg importerebbe delle perdite considerevoli. A tale proposito la ricorrente si richiama a un opuscolo della Terni, da cui risulterebbe che le perdite raggiungono il 9 %, e anche qui fa richiesta di una perizia.
In risposta a un quesito postole in udienza, l'[OSCURATO:PERSONA] ha escluso che il riferimento compiuto dall'ILFO alla situazione della Terni sia pertinente. È vero che entrambe queste imprese praticano il metodo della «coulée en source», ossia del riempimento delle lingottiere dal basso, ma la Terni usa una sola lingottiera mentre l'ILFO usa delle lingottiere quadruple, il che comporta delle cadute di rottame inferiori di almeno 1/3 a quelle della Terni. Confesso di non essere in grado di apprezzare il valore di questa spiegazione tecnica, il che però non esclude che io ritenga su tale punto incensurabile la decisione impugnata; ciò perché un articolo sulle condizioni di funzionamento di un'altra impresa non mi sembra rappresenti per l'ILFO un principio di prova sufficiente a legittimare l'assunzione di un mezzo istruttorio.
E questo vale anche, secondo me, per le cadute di laminatoio la cui percentuale, fissata dalla decisione impugnata nella misura del 7 %, viene contestata dall'ILFO invocando il caso della Terni, che avrebbe avuto delle cadute corrispondenti al 14 %.
3.
Riguardo al materiale di reimpiego, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dapprima considerato debitamente provate solo 12335 tonnellate, rifiutando di riconoscere la quantità ulteriore. Avendo però l'ILFO prodotto, in allegato alla replica, fatture relative a 4189 tonnellate, la convenuta accetta di prenderle in considerazione, defalcando dall'imponibile altre 1553 tonnellate. La ricorrente ha quindi ricevuto sodisfazione su tale punto e, come ho detto in precedenza, si deve ritenere che le decisioni impugnate siano state corrispondentemente modificate.
La percentuale di perdite riconosciuta per questo materiale rimane però controversa: sia all'inizio sia per la quantità supplementare ammessa nella controreplica, essa è stata fissata dall'[OSCURATO:PERSONA] nella misura del 25 % per il materiale non preparato proveniente dal mercato italiano, mentre la ricorrente vorrebbe che fosse elevata al 35 %, invocando semplicemente «la comune esperienza». Argomento che mi sembra un po' troppo succinto per poter essere accolto.
Insomma, le censure mosse dall'ILFO a vari elementi della decisione impugnata non mi sembrano su alcun punto abbastanza solide per implicare l'annullamento della tassazione o soltanto legittimare dei mezzi istruttori. Questi avrebbero potuto essere assunti solo se la ricorrente avesse prima fornito elementi concreti, attinenti alla sua impresa, tali da giustificare un'indagine più approfondita che rimettesse in causa la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ma, tranne che su un punto, per il quale le sue richieste sono state accolte, essa si limita o a considerazioni di carattere generale o a dei confronti che a prima vista non risultano pertinenti.
Ancora due osservazioni, e poi termino :
1)
Il ricorso conteneva un terzo mezzo, fondato su una pretesa contraddizione tra il fatto che l'accertamento dell'imponibile e il debito dell'ILFO dovrebbero essere considerati definitivi e irreversibili (in mancanza di un'espressa riserva contenuta nella decisione impugnata) e il carattere necessariamente provvisorio che ogni conteggio riveste fino alla chiusura delle operazioni relative al consorzio di perequazione. Viste le spiegazioni date nel controricorso, si deve ritenere che tale mezzo sia stato abbandonato con la replica.
2)
Ho dette che, secondo me, la controreplica dell'[OSCURATO:PERSONA] implica una modifica delle decisioni impugnate, ma che, per non ritardare la soluzione della controversia, conveniva prendere atto di tale modifica e decidere sulla parte restante delle conclusioni del ricorso presentato dalla società ILFO. Il fatto che io vi proponga di respingere le censure formulate sui punti ancora controversi non toglie che la ricorrente abbia egualmente ottenuto una parziale sodisfazione in corso di causa, per cui le spese devono essere poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA].
Concludo quindi chiedendo :
—
che il ricorso della società ILFO venga respinto,
—
e che le spese siano poste a carico dell'[OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dal francese