Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38320/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], condannati per i reati di lesioni e minaccia, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi di doglianze già avanzate in appello sulla credibilità ed attendibilità dei testimoni, oltre che manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, le considerazioni di inattendibilità del teste di polizia giudiziaria appaiono apodittiche e pretestuose.

Quanto alla valutazione di attendibilità che la Corte d'Appello ha riservato alla persona offesa; essa è stata analitica e puntuale, anche rispetto a possibili ragioni di astio nutrite nei confronti dei ricorrenti, logicamente superate sul piano argomentativo; mentre nessun elemento determinante nel senso di una smentita delle accuse deriva dalla documentazione medica, anch'essa analizzata dalla sentenza impugnata.

2. Rilevata, altresì, l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, dedicato a contestare la sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un'arma impropria (un bastone) per minacciare la vittima e formulato ''in fatto", nonché l'inammissibilità del quarto ed ultimo argomento difensivo, estremamente generico nel denunciare l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento per la continuazione criminosa e la mancanza di motivazione in merito alla recidiva specifica considerata sussistente, in relazione alla quale il motivo d'appello proposto era a sua volta igenerico, meramente enunciativo.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], condannati per i reati di lesioni e minaccia, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi di doglianze già avanzate in appello sulla credibilità ed attendibilità dei testimoni, oltre che manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, le considerazioni di inattendibilità del teste di polizia giudiziaria appaiono apodittiche e pretestuose. Quanto alla valutazione di attendibilità che la Corte d'Appello ha riservato alla persona offesa; essa è stata analitica e puntuale, anche rispetto a possibili ragioni di astio nutrite nei confronti dei ricorrenti, logicamente superate sul piano argomentativo; mentre nessun elemento determinante nel senso di una smentita delle accuse deriva dalla documentazione medica, anch'essa analizzata dalla sentenza impugnata. 2. Rilevata, altresì, l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, dedicato a contestare la sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo di un'arma impropria (un bastone) per minacciare la vittima e formulato ''in fatto", nonché l'inammissibilità del quarto ed ultimo argomento difensivo, estremamente generico nel denunciare l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento per la continuazione criminosa e la mancanza di motivazione in merito alla recidiva specifica considerata sussistente, in relazione alla quale il motivo d'appello proposto era a sua volta igenerico, meramente enunciativo. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 38320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris