CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31636/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22768-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difesa giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 920/39/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 28/2/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],propongono ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 175/2013della Commissione tributaria provinciale di Latina, in parziale accoglimento del ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso intimazioni di pagamento e sottese cartell e esattorial i , notificate da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; l’agente della riscossione si è asseritamente costituito con nota al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; i contribuenti hanno da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve rilevarsi che l'Agenzia delle entrate riscossioneè rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera «nota di costituzione»depositata al dichiarato «solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica») (cfr. Cass. n. 34791 del 17/11/2021; Cass. n. 17030 del 16/06/2021; Cass. n. 10813 del 18/04/2019; Sez. U., n. 10019 del 10/04/2019; cfr. anche Cass.05/10/2018, n. 24422;Cass. 20/10/2017, n. 24835; Cass. 24/05/2017, n. 13093); 2.1. con il primomotivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 33 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 ed art. 24 Cost.) e lamenta no la nullità della sentenza impugnata per averela Commissione tributaria omesso di fissare, su istanza della contribuente, la discussione della causa in pubblica udienza; 2.2.con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 31 e 32 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e dell’art. 24 Cost. a causa della mancata comunicazione, all’originaria ricorrente, dell’udienza in camera di consiglio; 2.3. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 26, comma 4, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 140 cod. proc. civ.) ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto la rituale notifica delle cartelle impugnate sebbene, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica dovesse essere eseguita mediante affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, adempimento invece del tutto omesso nel caso in esame; 3.1. i motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi; 3.2.questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle parti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la «retrocessione» del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs. l'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (cfr. Cass. n. 19579 del 24/07/2018 , Cass. n. 3559 del 16/02/2010);3.3. nediscende che, pur essendosi verificata una nullità processuale che ha importato quella della (successiva) sentenza, per violazione del diritto didifesa, in quanto l'udienza pubblica di trattazione del merito della causa nonè mai stata tenuta, tuttavia, tale vizio processuale, così come affermato da questa Corte con riguardo alla nullità della sentenza determinata dall’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione (cfr. Cass. nn. 22890 del 21/07/2022 , 27837/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013) — sostanzialmente sovrapponibile alla censura oggetto del secondo motivo di ricorso—, non preclude ladecisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto; 3.4. invero (cfr. Cass. n. 21985 del 24/10/2011 ) il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio, al che consegue che la nullità,accertata in sede di legittimità, non può comportare di per séla rimessione della causa al giudice di appello, tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte o comunque tali motivi siano infondati in diritto; 3.5. atale proposito, va preliminarmente considerato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato; 3.6. poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente (cfr. Cass.S.U., n. 5791del 4/3/2008; conf. Cass. n. 1144 del 18/1/2018); 3.7. rileva dunque questa Corte che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto la ritualità dellecartelle impugnate, evidenziando che una di esse era stata notificata personalmente alla contribuente, e che le rimanenti erano state notificate «(anche) … p revia affissione , come si evince(va)...dalla documentazione acquisita, che solo con querela di falso la contribuente avrebbe potuto eventualmente contestare»,e successivo invio di raccomandata informativa; 3.8. al riguardo, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 3378 del 12/02/2020) in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario,che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (cfr. Cass. n. 19958 del 3 27/07/2018), ed in quest'ottica, la notificazione di cui all'art. 60 comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvengano l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente; 3.9. solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, n é di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (cfr. Cass. n. 11152 del 13/12/1996; conf. Cass.n. 5100 del 09/06/1997), e ciò in applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale ( cfr. Cass. n. 19387 del 03/08/2017); 3.10. ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso, come quello in esame, diirreperibilità relativa del destinatario (circostanza incontestata), il procedimento da seguire, dunque, è quello disciplinato dall'art. 140 cod. proc. civ.con i relativi adempimenti (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); 3.11. nonostante l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art.140 c.p.c. la notificazione può ritenersi, tuttavia, perfezionata , per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego (cfr. Cass. n. 31724 del 04/12/2019; Cass. n. 19522 del 30/09/2016) 3.12. questa Corte ha, dunque, enunciato il principio, riferibile alla fattispecie di causa e al quale si intende assicurare continuità, secondo cui il raggiungimento dello scopo della notifica si verifica anche nel caso in cui il destinatario ha certamente ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo e ha deliberatamente scelto di omettere il ritiro del plico presso l'ufficio postale, determinando la compiuta giacenza (cfr. Cass. n. 31724 del 2019cit. e Cass. n. 265 del 2019 ); 3.13.nel caso in esame, non solo la CTR nella sentenza impugnata, ma anche gli stessi ricorrenti affermano che è stata «recapitata la raccomandata “per compiuta giacenza”, pur non essendo stata poi «materialmente ricevuta»; 3.14. ebbene, nella fattispecie non può che operare , quindi , la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335 cod.civ., superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr. Cass. n. 15315 del 2014), circostanza in alcun modo dedotta dai ricorrenti; 3.15.la decisione della Commissione tributaria regionale va dunque in ogni caso esente da censureatteso che il procedimento notificatorio deve ritenersi essersiperfezionato considerando che la notificazione, eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, è valida quando, nonostante l'omessa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, l'interessato abbia ricevuto la successiva raccomandata informativa di detto deposito o abbia deciso di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza; 3.16. occorre, infine, osservare che i controricorrenti lamentano, altresì, ed in via subordinata, il mancato esame dell’eccezione di prescrizione e decadenza, perché le cartelle di cui si tratta, pur se notificate, non lo sarebbero state nei termini di legge; 3.17. come già rilevato nella sentenza di prime cure (trascritta in parte quanel ricorso; cfr. pag. 5), confermata dai Giudici del gravame, una volta ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento sonostatevalidamente effettuate, ogni doglianza inerente al merito della pretesa impositiva (come è, per l’appunto, il caso della decadenza dall’esercizio del potere impositivo, nonché della prescrizione, maturatein data antecedente al la notifica delle cartelle di pagamento) non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, poiché, come si è detto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass.16 luglio 2019, n. 19010);4. sulla scorta di quanto sin qui osservato, il ricorso va integralmente respinto; 5. nulla sulle le spese di lite stante la mancanza di attività difensiva dell’Agente della riscossione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso princip