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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04449/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18320/2021 R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], N. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); –ricorrente – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ; -intimato - avverso l’ ORDINANZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 317/2021depositata il 19/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ditta L'Agricola di [OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla Corte d'Appello di Potenza per chiedere la liquidazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale ex lege 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), per l'irragionevole durata del giudizio presupposto diretto al recupero di un credito.

A sostegno della sua pretesa, la ricorrente precisava che: il giudizio presupposto aveva avuto origine dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione notificato il 22.11.93; il Tribunale di Bari emetteva sentenza d'appello il 01.02.2006 favorevole all'odierna ricorrente, rispetto alla quale veniva intrapresa un'esecuzione immobiliare e pignoramento presso terzi senza alcun esito positivo; il 22.02.2007 la ditta l'Agricola spiegava ricorso per intervento in una procedura esecutiva immobiliare avverso il debitore, notificando atto di precetto il 19.01.2007; depositate istanze di rinuncia agli atti a cura di tutte le parti, in data 11.09.2018 è stata emessa ordinanza di estinzione del giudizio, avendo le parti trovato una soluzione bonaria con il debitore.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso ritenendo insussistente il pregiudizio per irragionevole durata, in base alla presunzione (non supoerata)dell'art. 2- sexies , lett. c) della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015.

Avverso tale decreto la ditta L'Agricola proponeva ricorso in opposizione, exart. 5 della legge n . 89 del 2001.

2. La Corte d'Appello di Potenza in composizione collegiale rigettava l'opposizione ritenendo ricorrere appieno l'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2-sexies legge Pinto.

A giudizio della Corte, la presunzione iuris tantum introdotta dal legislatore si basa sul fatto che l'accordo bonario posto a base della rinuncia agli atti del giudizio ricomprenda anche le conseguenze morali e patrimoniali del lungo contenzioso tra le parti, sia cioè onnicomprensivo delle loro ragioni; nel caso di specie, L’Agricola non ha in alcun modo fornito la prova contraria ammessa dalla legge, limitandosi ad affermare la persistenza in re ipsa del pregiudizio della ragionevole durata del processo per il solo fatto d'essersi il procedimento presupposto protratto per circa 11 anni.

3. Avverso detta pronuncia ricorre per [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta L ’A gricola, affidando il ricorso a tre motivi , illustrandolo conmemoria depositata in prossimità dell’adunanza.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ., 2697, 2727 e ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

La ricorrente aveva dimostrato, con gli atti del giudizio, che all'epoca dell'estinzione del processo il danno morale si era già verificato, e che esso era stato provato - secondo l' id quod plerumque accidit -quale conseguenza di otto anni eccedenti la durata ragionevole del processo.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell'art.366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. , atteso che la ricorrente non precisada dove risulta che avesse allegato nel giudizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] la produzione degli atti del giudizio per dimostrare che prima della estinzione non vi era stata inerzia improduttiva di pregiudizio.

Il decreto nulla dicein proposito e non è neppure censurata la motivazione apparente.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche allorquando essa è giudice del fatto i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ. vanno indefe ttibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo ( Cass., 8/11/2019, n. 28807; Cass., 20/6/2019, n. 16591).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente,la prova contraria ammessa dalla lettera dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), deve intendersi comprensiva anche della prova presuntiva di danno derivante dall'eccessiva durata del giudizio.

Il motivo è infondato.

L'art. 2, comma 2-sexies, lett. c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, così dispone(anche nella versione applicabile ratione temporis): «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvoprova contraria, nel caso di: […] c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Trattasi di norma che incide unicamente sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantumdi disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 cod. proc. civ.: è stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa che inverte il tradizionale riparto più favorevole, invece, al ricorrente nel disegno complessivo della legge Pinto,richiamato dall’odierna ricorrente in memoria.

Proprio perchéla norma in esame contempla una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, l’ ipotesi considerata nella lettera c) costituisce prova «completa», alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell'inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l'allestita presunzione.

L'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2- sexies , implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Cass.

Se z. 2, sentenza n. 25836 del 14.10.2019).

Nel caso di specie– a differenza dell’ipotesi all’esame della Corte nella suindicata pronuncia (in cui gli elementi indiziari erano stati forniti attraverso la deduzione di avere svolto attività processuale) la Corte d'Appello con motivazione indenne da vizi logico-giuridici, ha ritenuto l'insussistenza del danno perché l'accordo bonario posto a base della rinuncia agli atti del giudizio sarebbe stato onnicomprensivo delle ragioni delle parti; né la ricorrente avrebbe in alcun modo fornito la prova contraria ammessa dalla legge, limitandosi ad affermare la persistenza in re ipsa del pregiudizio della ragionevole durata del processo per il solo fatto d'essersi il procedimento presupposto protratto per circa 11 anni.La tesi della ricorrente non è condivisibile perché tende di fatto ad eludere la portata della norma eliminando di fatto la presunzione di inesistenza del pregiudizio in caso di durata irragionevole di giudizio concluso con l’estinzione, mentre il precedente richiamato in memoria si riferisce ad altra ipotesi qui non ricorrente.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Incostituzionalità dell'art. 2-sexies, lett. c) della legge n. 89 del 2001, per violazione degli artt.3, 111 e 117 Cost.

Si afferma che un'interpretazione dell'art. 2-sexies lett. c) legge Pinto, nel senso che essa troverebbe applicazione anche quando l'estinzione del giudizio si verifica dopo il superamento della durata ragionevole, violerebbe sia l'art. 6 della CEDU, sia la Costituzione, e richiederebbe pertanto la rimessione della questione o alla Corte EDU o alla Corte costituzionale Il motivo è infondato: come già rilevato da questa Corte con la citata sentenza n. 25836/2019 , deve escludersi la fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001.

Si tratta di una norma che pone una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo; non impedisce né condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto, non costituisce un rimedio preventivo privo di concreta efficacia acceleratoria e non lede l'interesse delle parti a veder definite in un tempo ragionevole le rispettive istanze di giustizia (cfr.

Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 88; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c.

Italia; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c.

Italia).

4. In conclusione, il ricorsova respinto senza pronuncia sulle spese (non avendo l’altra parte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18320/2021 R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], N. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' DARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); –ricorrente – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ; -intimato - avverso l’ ORDINANZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 317/2021depositata il 19/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ditta L'Agricola di [OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla Corte d'Appello di Potenza per chiedere la liquidazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale ex lege 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), per l'irragionevole durata del giudizio presupposto diretto al recupero di un credito. A sostegno della sua pretesa, la ricorrente precisava che: il giudizio presupposto aveva avuto origine dinanzi al Giudice di Pace con atto di citazione notificato il 22.11.93; il Tribunale di Bari emetteva sentenza d'appello il 01.02.2006 favorevole all'odierna ricorrente, rispetto alla quale veniva intrapresa un'esecuzione immobiliare e pignoramento presso terzi senza alcun esito positivo; il 22.02.2007 la ditta l'Agricola spiegava ricorso per intervento in una procedura esecutiva immobiliare avverso il debitore, notificando atto di precetto il 19.01.2007; depositate istanze di rinuncia agli atti a cura di tutte le parti, in data 11.09.2018 è stata emessa ordinanza di estinzione del giudizio, avendo le parti trovato una soluzione bonaria con il debitore. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso ritenendo insussistente il pregiudizio per irragionevole durata, in base alla presunzione (non supoerata)dell'art. 2- sexies , lett. c) della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015. Avverso tale decreto la ditta L'Agricola proponeva ricorso in opposizione, exart. 5 della legge n . 89 del 2001. 2. La Corte d'Appello di Potenza in composizione collegiale rigettava l'opposizione ritenendo ricorrere appieno l'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2-sexies legge Pinto. A giudizio della Corte, la presunzione iuris tantum introdotta dal legislatore si basa sul fatto che l'accordo bonario posto a base della rinuncia agli atti del giudizio ricomprenda anche le conseguenze morali e patrimoniali del lungo contenzioso tra le parti, sia cioè onnicomprensivo delle loro ragioni; nel caso di specie, L’Agricola non ha in alcun modo fornito la prova contraria ammessa dalla legge, limitandosi ad affermare la persistenza in re ipsa del pregiudizio della ragionevole durata del processo per il solo fatto d'essersi il procedimento presupposto protratto per circa 11 anni. 3. Avverso detta pronuncia ricorre per [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta L ’A gricola, affidando il ricorso a tre motivi , illustrandolo conmemoria depositata in prossimità dell’adunanza. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ., 2697, 2727 e ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente aveva dimostrato, con gli atti del giudizio, che all'epoca dell'estinzione del processo il danno morale si era già verificato, e che esso era stato provato - secondo l' id quod plerumque accidit -quale conseguenza di otto anni eccedenti la durata ragionevole del processo. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell'art.366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. , atteso che la ricorrente non precisada dove risulta che avesse allegato nel giudizio davanti alla [OSCURATO:PERSONA] la produzione degli atti del giudizio per dimostrare che prima della estinzione non vi era stata inerzia improduttiva di pregiudizio. Il decreto nulla dicein proposito e non è neppure censurata la motivazione apparente. Come questa Corte ha avuto più volte modo di precisare, anche allorquando essa è giudice del fatto i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 cod. proc. civ. vanno indefe ttibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo ( Cass., 8/11/2019, n. 28807; Cass., 20/6/2019, n. 16591). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Secondo la ricorrente,la prova contraria ammessa dalla lettera dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), deve intendersi comprensiva anche della prova presuntiva di danno derivante dall'eccessiva durata del giudizio. Il motivo è infondato. L'art. 2, comma 2-sexies, lett. c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, così dispone(anche nella versione applicabile ratione temporis): «Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvoprova contraria, nel caso di: […] c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104». Trattasi di norma che incide unicamente sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantumdi disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 cod. proc. civ.: è stata così posta, in favore dell'Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa che inverte il tradizionale riparto più favorevole, invece, al ricorrente nel disegno complessivo della legge Pinto,richiamato dall’odierna ricorrente in memoria. Proprio perchéla norma in esame contempla una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, l’ ipotesi considerata nella lettera c) costituisce prova «completa», alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell'esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell'inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l'allestita presunzione. L'accertamento dell'esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2- sexies , implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Cass. Se z. 2, sentenza n. 25836 del 14.10.2019). Nel caso di specie– a differenza dell’ipotesi all’esame della Corte nella suindicata pronuncia (in cui gli elementi indiziari erano stati forniti attraverso la deduzione di avere svolto attività processuale) la Corte d'Appello con motivazione indenne da vizi logico-giuridici, ha ritenuto l'insussistenza del danno perché l'accordo bonario posto a base della rinuncia agli atti del giudizio sarebbe stato onnicomprensivo delle ragioni delle parti; né la ricorrente avrebbe in alcun modo fornito la prova contraria ammessa dalla legge, limitandosi ad affermare la persistenza in re ipsa del pregiudizio della ragionevole durata del processo per il solo fatto d'essersi il procedimento presupposto protratto per circa 11 anni.La tesi della ricorrente non è condivisibile perché tende di fatto ad eludere la portata della norma eliminando di fatto la presunzione di inesistenza del pregiudizio in caso di durata irragionevole di giudizio concluso con l’estinzione, mentre il precedente richiamato in memoria si riferisce ad altra ipotesi qui non ricorrente. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Incostituzionalità dell'art. 2-sexies, lett. c) della legge n. 89 del 2001, per violazione degli artt.3, 111 e 117 Cost. Si afferma che un'interpretazione dell'art. 2-sexies lett. c) legge Pinto, nel senso che essa troverebbe applicazione anche quando l'estinzione del giudizio si verifica dopo il superamento della durata ragionevole, violerebbe sia l'art. 6 della CEDU, sia la Costituzione, e richiederebbe pertanto la rimessione della questione o alla Corte EDU o alla Corte costituzionale Il motivo è infondato: come già rilevato da questa Corte con la citata sentenza n. 25836/2019 , deve escludersi la fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001. Si tratta di una norma che pone una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo; non impedisce né condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto, non costituisce un rimedio preventivo privo di concreta efficacia acceleratoria e non lede l'interesse delle parti a veder definite in un tempo ragionevole le rispettive istanze di giustizia (cfr. Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 88; Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia). 4. In conclusione, il ricorsova respinto senza pronuncia sulle spese (non avendo l’altra parte r
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