Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 15386/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi riportandosi alla memoriadepositata;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dei ricorrenti, che ha illustrato i motivi diricorso e quelli aggiunti e ne ha chiesto l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza emessa il 24 gennaio 2025,confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoquest’ultimo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 247,66 di multa, nonchéMassimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 206,00 dimulta, riconosciuta la recidiva solo per [OSCURATO:PERSONA] e applicata la circostanzaaggravante di aver commesso il fatto in tre persone e su componenti metallici sottratti adinfrastrutture destinate al trasporto pubblico, in relazione al delitto di furto aggravato (artt.624, 625, primo comma, n. 5 e n. 7-bis, cod. pen.).2.

I ricorsi per cassazione proposti, con unico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] constano di tre motivi, oltre ad un ulteriore motivoaggiunto che li integra, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 624 e 625,primo comma, n. 5 e 7-bis cod. pen, e vizio di motivazione, doglianze integrate dal motivoaggiunto.In particolare, i ricorrenti lamentano l’assenza di elementi di prova circa ilriconoscimento degli imputati come autori del fatto, considerata la dinamica della condottaanche nel contesto logico-temporale.

Tale doglianza – rappresenta il difensore con ilmotivo aggiunto - era oggetto di un motivo di appello non valutato adeguatamente dallasentenza qui impugnata.4.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla mancata applicazione dell’ipotesi del delitto tentato ex art. 56 cod. pen.

Il motivoaggiunto ribadisce la doglianza.Lamentano, in particolare, i ricorrenti che il lasso di tempo intercorso tra il sottrarsi allavigilanza ed il fermo della polizia non è stato valutato ai fini del delitto tentato.L’argomento centrale della censura si fonda su un’alternativa logica tra due possibiliricostruzioni dei fatti: se i tre imputati non si erano mai realmente sottratti alla vigilanzasubito dopo il furto, allora si poteva sostenere con certezza che fossero gli stessi soggettivisti dai vigilanti e poi fermati dalla Polfer.

Tuttavia, in tal caso — proprio perché sottocontrollo continuo — il reato non poteva dirsi consumato, bensì solo tentato, secondo lagiurisprudenza consolidata.Di contro invece, se la vigilanza non era stata continua, allora il tempo trascorso (circaun’ora) poteva essere sufficiente a creare un ragionevole dubbio sull’identità tra gli autoridel furto e le persone fermate successivamente.

La Corte di appello non avrebbe datocongrua risposta a riguardo.5.

Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, argomenti sviluppati anche con il motivo aggiunto.

Lamentanoi ricorrenti la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed ilriconoscimento ingiustificato della recidiva specifica in capo ad [OSCURATO:PERSONA], doglianzedi appello che non hanno trovato corretta risposta.6.

Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Leparti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parzialmentefondato quello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla sola recidiva, inammissibilequanto al resto.2.

Il primo motivo è generico.I ricorrenti non si confrontano con le circostanze già emergenti dalla sentenza di primogrado, dalla quale risultava che l’autovettura utilizzata per il furto fosse di proprietà delRusso, attuale ricorrente: il primo giudice aveva evidenziato come l’arresto fosse avvenutoin condizione di quasi flagranza, in quanto gli appartenenti al servizio di sicurezza di RFIavevano seguito a distanza l’auto medesima dal luogo del furto e l’avevano persa di vista«per un breve frangente, fin quando i tre erano intercettati dalle forze dell’ordine nei pressidell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che si è appreso essere il proprietario dell’auto» (foll. 3e 4 della sentenza di primo grado).Con tali elementi non si confrontava in modo specifico l’atto di appello né tantomenol’impugnazione ora in esame, per cui deve rilevarsi l’inammissibilità dell’appello stesso sulpunto per aspecificità.Difatti, le Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, inmotivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottataanche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevatadal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti,emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, senon rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente adannullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilitàverificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.Peraltro, il motivo di ricorso ora in esame è anche manifestamente infondato, iricorrenti criticano la motivazione qui impugnata quando afferma che nella valutazione checonduce alla identità fra gli autori del furto e gli attuali ricorrenti, rinvenuti a bordo dell’autoutilizzata per il furto, in uno alla refurtiva, il trascorrere di un’ora sia un tempo «senz’altrobreve, considerando per altro che i tre uomini si resero conto di essere stati visti dalvigilante».Tale argomento non è manifestamente illogico, se collocato nella ricostruzione operatadal primo Giudice, nel senso che i tre autori del delitto si accorsero della presenza deivigilanti e di essere seguiti e provarono a fare perdere le proprie tracce riuscendovi per uncerto arco temporale, cosicché il tempo trascorso fu utilizzato dai tre proprio per talefinalità prima di ritornare all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’autovettura.In sostanza la Corte di merito nella ricostruzione dei fatti indica congrue ragioni – senzavizi logici – che consentono di ritenere che i tre autori del furto siano gli stessi che furonopoi tratti in arresto.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.L’impossessamento per un tempo anche breve, in assenza di vigilanza, esclude laconfigurabilità del tentativo, come correttamente affermato dal Giudice del primo gradoche argomenta al fol. 4 a riguardo, cosicché corretta è la valutazione della Corte di appello,per la quale il riferimento alla riduzione della pena per il tentativo, al fol. 5, integra unmero refuso.Il motivo in esame non si confronta con il solido orientamento giurisprudenziale per ilquale non qualunque vigilanza, bensì solo quella non occasionale, che impediscal’impossessamento, esclude la consumazione del delitto.In tal senso il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanzache l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettivadisponibilità della refurtiva, il che accade anche se venga inseguito e bloccato dalla poliziagiudiziaria che lo aveva osservato a distanza (in tal senso Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018,S., Rv. 274016 – 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01).

Il chevale anche nel caso in esame, poiché l’intervento della vigilanza privata è stato casuale –non emerge un servizio di vigilanza privata stabile a presidio del quadro elettrico dellapompa di sollevamento della linea ferroviaria della alta velocità in Caivano – e quello delleforze dell'ordine è sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della resgià intervenuto (in motivazione così Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022,Botchorishvili, Rv. 282969 – 01).

Ciò rende manifestamente infondata l’alternativa logicaposta dal motivo, tanto più che le sentenze di merito accertano come vi sia stato un arcotemporale nel quale i fuggitivi non erano sotto alcuna vigilanza, né del personale RFI nédelle forze dell’ordine, cosicché certamente si erano impossessati della refurtiva: dunque,non si sono verificati i presupposti per il tentativo.4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, quanto al diniego delle circostanzeI ricorrenti non si confrontano con le motivazioni offerte sia dal Giudice di primo gradoche dalla Corte di appello, che hanno ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanzedanno economico ma anche come danno funzionale agli impianti - valutando subvalenti laCorte di appello, in maniera non manifestamente illogica, gli ulteriori elementi positiviaddotti dalla difesa.

Pertanto, la doglianza sul diniego di applicazione dell’art. 62-bis cod.pen. è corretta anche perché, come noto, il Giudice può limitarsi a prendere in esame, tragli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv.248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).Il motivo è invece fondato in ordine alla omessa esclusione della recidiva per il soloAntonio [OSCURATO:PERSONA]: a tal proposito il Tribunale aveva correttamente motivato affermandoche [OSCURATO:PERSONA] aveva un precedente penale per ricettazione rispetto al quale il delitto per ilquale si procede risultava essere espressivo di una maggiore pericolosità del reo.

Nonaveva trattato, però, della correlazione cronologica fra i due illeciti, elemento valorizzatodal motivo di appello, significativo anche in relazione al tema della occasionalità dellaricaduta.A fronte della doglianza di appello la Corte territoriale rende una risposta tautologica,non chiarendo in quali termini concreti non si verta in tema di una occasionale ricaduta neldelitto.A ben vedere, come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), «sul giudice del merito incombe unospecifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza dellarecidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenzedella Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.

Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d.obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effettialla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sultrattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede».

Egli è, pertanto, tenuto a verificarese il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura eal tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art.133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiorepericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, costituisce«precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecitosia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura deireati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del marginedi offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistentefra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametroindividualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di làdel mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U,sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe').Nel caso in esame solo parzialmente è stata svolta tale valutazione dalla Corteterritoriale e, prima, dal Tribunale, cosicché il motivo è fondato.5.

Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla quale segue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], invece, il relativo ricorso è fondato solo in relazione allarecidiva, punto in ordine al quale va disposto l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, dovendosi dichiarare inammissibileil ricorso quanto al resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente allaritenuta recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diNapoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi riportandosi alla memoriadepositata;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dei ricorrenti, che ha illustrato i motivi diricorso e quelli aggiunti e ne ha chiesto l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza emessa il 24 gennaio 2025,confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoquest’ultimo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 247,66 di multa, nonchéMassimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 206,00 dimulta, riconosciuta la recidiva solo per [OSCURATO:PERSONA] e applicata la circostanzaaggravante di aver commesso il fatto in tre persone e su componenti metallici sottratti adinfrastrutture destinate al trasporto pubblico, in relazione al delitto di furto aggravato (artt.624, 625, primo comma, n. 5 e n. 7-bis, cod. pen.).2. I ricorsi per cassazione proposti, con unico atto, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] constano di tre motivi, oltre ad un ulteriore motivoaggiunto che li integra, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 624 e 625,primo comma, n. 5 e 7-bis cod. pen, e vizio di motivazione, doglianze integrate dal motivoaggiunto.In particolare, i ricorrenti lamentano l’assenza di elementi di prova circa ilriconoscimento degli imputati come autori del fatto, considerata la dinamica della condottaanche nel contesto logico-temporale. Tale doglianza – rappresenta il difensore con ilmotivo aggiunto - era oggetto di un motivo di appello non valutato adeguatamente dallasentenza qui impugnata.4. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazionealla mancata applicazione dell’ipotesi del delitto tentato ex art. 56 cod. pen. Il motivoaggiunto ribadisce la doglianza.Lamentano, in particolare, i ricorrenti che il lasso di tempo intercorso tra il sottrarsi allavigilanza ed il fermo della polizia non è stato valutato ai fini del delitto tentato.L’argomento centrale della censura si fonda su un’alternativa logica tra due possibiliricostruzioni dei fatti: se i tre imputati non si erano mai realmente sottratti alla vigilanzasubito dopo il furto, allora si poteva sostenere con certezza che fossero gli stessi soggettivisti dai vigilanti e poi fermati dalla Polfer. Tuttavia, in tal caso — proprio perché sottocontrollo continuo — il reato non poteva dirsi consumato, bensì solo tentato, secondo lagiurisprudenza consolidata.Di contro invece, se la vigilanza non era stata continua, allora il tempo trascorso (circaun’ora) poteva essere sufficiente a creare un ragionevole dubbio sull’identità tra gli autoridel furto e le persone fermate successivamente. La Corte di appello non avrebbe datocongrua risposta a riguardo.5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 99 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, argomenti sviluppati anche con il motivo aggiunto. Lamentanoi ricorrenti la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed ilriconoscimento ingiustificato della recidiva specifica in capo ad [OSCURATO:PERSONA], doglianzedi appello che non hanno trovato corretta risposta.6. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Leparti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parzialmentefondato quello nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla sola recidiva, inammissibilequanto al resto.2. Il primo motivo è generico.I ricorrenti non si confrontano con le circostanze già emergenti dalla sentenza di primogrado, dalla quale risultava che l’autovettura utilizzata per il furto fosse di proprietà delRusso, attuale ricorrente: il primo giudice aveva evidenziato come l’arresto fosse avvenutoin condizione di quasi flagranza, in quanto gli appartenenti al servizio di sicurezza di RFIavevano seguito a distanza l’auto medesima dal luogo del furto e l’avevano persa di vista«per un breve frangente, fin quando i tre erano intercettati dalle forze dell’ordine nei pressidell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che si è appreso essere il proprietario dell’auto» (foll. 3e 4 della sentenza di primo grado).Con tali elementi non si confrontava in modo specifico l’atto di appello né tantomenol’impugnazione ora in esame, per cui deve rilevarsi l’inammissibilità dell’appello stesso sulpunto per aspecificità.Difatti, le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, inmotivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottataanche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevatadal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti,emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, senon rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente adannullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilitàverificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.Peraltro, il motivo di ricorso ora in esame è anche manifestamente infondato, iricorrenti criticano la motivazione qui impugnata quando afferma che nella valutazione checonduce alla identità fra gli autori del furto e gli attuali ricorrenti, rinvenuti a bordo dell’autoutilizzata per il furto, in uno alla refurtiva, il trascorrere di un’ora sia un tempo «senz’altrobreve, considerando per altro che i tre uomini si resero conto di essere stati visti dalvigilante».Tale argomento non è manifestamente illogico, se collocato nella ricostruzione operatadal primo Giudice, nel senso che i tre autori del delitto si accorsero della presenza deivigilanti e di essere seguiti e provarono a fare perdere le proprie tracce riuscendovi per uncerto arco temporale, cosicché il tempo trascorso fu utilizzato dai tre proprio per talefinalità prima di ritornare all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’autovettura.In sostanza la Corte di merito nella ricostruzione dei fatti indica congrue ragioni – senzavizi logici – che consentono di ritenere che i tre autori del furto siano gli stessi che furonopoi tratti in arresto.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.L’impossessamento per un tempo anche breve, in assenza di vigilanza, esclude laconfigurabilità del tentativo, come correttamente affermato dal Giudice del primo gradoche argomenta al fol. 4 a riguardo, cosicché corretta è la valutazione della Corte di appello,per la quale il riferimento alla riduzione della pena per il tentativo, al fol. 5, integra unmero refuso.Il motivo in esame non si confronta con il solido orientamento giurisprudenziale per ilquale non qualunque vigilanza, bensì solo quella non occasionale, che impediscal’impossessamento, esclude la consumazione del delitto.In tal senso il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanzache l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettivadisponibilità della refurtiva, il che accade anche se venga inseguito e bloccato dalla poliziagiudiziaria che lo aveva osservato a distanza (in tal senso Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018,S., Rv. 274016 – 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01). Il chevale anche nel caso in esame, poiché l’intervento della vigilanza privata è stato casuale –non emerge un servizio di vigilanza privata stabile a presidio del quadro elettrico dellapompa di sollevamento della linea ferroviaria della alta velocità in Caivano – e quello delleforze dell'ordine è sopravvenuto, tale da non poter impedire l'impossessamento della resgià intervenuto (in motivazione così Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022,Botchorishvili, Rv. 282969 – 01). Ciò rende manifestamente infondata l’alternativa logicaposta dal motivo, tanto più che le sentenze di merito accertano come vi sia stato un arcotemporale nel quale i fuggitivi non erano sotto alcuna vigilanza, né del personale RFI nédelle forze dell’ordine, cosicché certamente si erano impossessati della refurtiva: dunque,non si sono verificati i presupposti per il tentativo.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, quanto al diniego delle circostanzeI ricorrenti non si confrontano con le motivazioni offerte sia dal Giudice di primo gradoche dalla Corte di appello, che hanno ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanzedanno economico ma anche come danno funzionale agli impianti - valutando subvalenti laCorte di appello, in maniera non manifestamente illogica, gli ulteriori elementi positiviaddotti dalla difesa. Pertanto, la doglianza sul diniego di applicazione dell’art. 62-bis cod.pen. è corretta anche perché, come noto, il Giudice può limitarsi a prendere in esame, tragli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv.248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).Il motivo è invece fondato in ordine alla omessa esclusione della recidiva per il soloAntonio [OSCURATO:PERSONA]: a tal proposito il Tribunale aveva correttamente motivato affermandoche [OSCURATO:PERSONA] aveva un precedente penale per ricettazione rispetto al quale il delitto per ilquale si procede risultava essere espressivo di una maggiore pericolosità del reo. Nonaveva trattato, però, della correlazione cronologica fra i due illeciti, elemento valorizzatodal motivo di appello, significativo anche in relazione al tema della occasionalità dellaricaduta.A fronte della doglianza di appello la Corte territoriale rende una risposta tautologica,non chiarendo in quali termini concreti non si verta in tema di una occasionale ricaduta neldelitto.A ben vedere, come già chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5859del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), «sul giudice del merito incombe unospecifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza dellarecidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenzedella Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d.obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effettialla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sultrattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Egli è, pertanto, tenuto a verificarese il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura eal tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art.133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiorepericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, costituisce«precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecitosia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura deireati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del marginedi offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistentefra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametroindividualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di làdel mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U,sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe').Nel caso in esame solo parzialmente è stata svolta tale valutazione dalla Corteterritoriale e, prima, dal Tribunale, cosicché il motivo è fondato.5. Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], alla quale segue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], invece, il relativo ricorso è fondato solo in relazione allarecidiva, punto in ordine al quale va disposto l’annullamento della sentenza impugnata conrinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, dovendosi dichiarare inammissibileil ricorso quanto al resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente allaritenuta recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diNapoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15386/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris